CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2023, n. 44868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44868 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA AU, nato a [...] l' 01/02/1960 avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Giovanni Gentilini, difensore di AU IA, che ha concluso ri- portandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza del 19 settembre 2017 con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen, per essersi appropriato, nella qualità di custode giudiziario, del gasolio contenuto in una cisterna ed in due fusti per un quantitativo complessivo di circa 900 litri, di proprietà della "Ecostruzioni Miotti" S.p.a. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44868 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/10/2023 In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato ascrit- togli, perché dopo essere stato condannato per il furto del gasolio sottratto alla predetta società di cui era dipendente con mansioni di autista, veniva nominato custode della predetta refurtiva rinvenuta a distanza di tempo all'interno di un garage di sua pertinenza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteg- giamento emessa nei suoi confronti in separato procedimento per il reato di furto. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso AU O- niazzo articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per contradditto- rietà in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato con riguardo al peculato riferito al gasolio contenuto nella cisterna. In particolare si osserva che le differenti modalità di sequestro della cisterna e dei due fusti contenuti nel ga- rage dell'imputato sono state immotivatamente sottovalutate dalla Corte di ap- pello, considerato che i sigilli non risultavano essere stati apposti alla cisterna ma solamente ai due fusti e che il dissequestro del garage poteva avere indotto in errore l'imputato sul mantenimento del sequestro anche sulla cisterna, tenuto conto della mancata sottoscrizione del verbale con cui era stato nominato custode. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla mancata prova della sussistenza dell'elemento oggettivo dell'altruità della cosa con riferimento al peculato del gasolio contenuto nei due fusti sottoposti a seque- stro, non essendo onere dell'imputato fornire la prova contraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi entrambi afferenti questioni in fatto. Quanto al primo motivo/ relativo all'appropriazione del gasolio contenuto nella cisterna, la circostanza della mancata apposizione dei sigilli sulla cisterna è stata ritenuta coerentemente irrilevante ai fini dell'accertamento del dolo, in quanto la rimozione dei sigilli ha riguardato esclusivamente il dissequestro del ga- rage ove si trovava la cisterna al momento del suo sequestro. I Giudici di merito hanno escluso l'errore di fatto perchè l'imputato che aveva patteggiato per il furto di gasoli, sapeva che il sequestro riguardava il gasolio contenuto tanto nella cisterna /quanto quello contenuto nei fusti rinvenuti nel suo garage. La mancata apposizione dei sigilli sulla cisterna non è stata correttamente considerata rilevante atteso che il sequestro e la nomina quale custode della "re- 2 furtiva" erano evidentemente riferiti al gasolio rinvenuto nella cisterna come de- sumibile dal verbale di sequestro e dal successivo dissequestro del solo locale ga- rage e non certamente del gasolio. Non si comprende con quale logica sarebbe stato, invece, possibile affer- mare che l'imputato potesse credere per errore che il dissequestro del garage riguardasse anche il solo gasolio contenuto nella cisterna e non anche quello con- tenuto nei due fusti sui quali erano stati apposti i sigilli al momento del sequestro, considerato che nel verbale di sequestro, indipendentemente dall'apposizione dei sigilli, era chiaramente specificato che anche la cisterna era stata sottoposta al vincolo giudiziario. Il dubbio prospettato dalla difesa è stato superato con motivazione ade- guata e coerente, per la ritenuta conoscenza in capo al ricorrente degli obblighi che gravavano sul custode, desumibili, sia dal mantenimento del vincolo (con l'ap- posizione dei sigilli e il preventivo verbale informativo) sull'apparecchiatura utiliz- zata dal ricorrente per travasare il gasolio dal serbatoio del camion della ditta Miotti S.p.a. all'interno della cisterna e, sia, dal provvedimento di convalida di sequestro che chiaramente specificava quali erano i beni sequestrati. A ulteriore conferma della irragionevolezza del dubbio prospettato dalla di- fesa, la Corte territoriale ha evidenziato che la consapevolezza del carattere inde- bito dell'appropriazione del carburante contenuto nella cisterna era dimostrata dal rinvenimento, in sede di dissequestro, di acqua all'interno della cisterna, in luogo di carburante, con la conseguenza del tutto logica tratta dalla Corte che non vi sarebbe stata ragione da parte del IA di sostituire il gasolio con l'acqua se non fosse stato consapevole della natura delittuosa del prelievo. 2. Il secondo motivo in merito alla mancata prova della sussistenza dell'ele- mento oggettivo dell'altruità della cosa con riferimento al gasolio contenuto nei due fusti sottoposti a sequestro, è ugualmente inammissibile perché investe la valutazione delle prove senza fare emergere alcun travisamento delle risultanze probatorie. Con riferimento alla questione di fatto dell'accertamento della provenienza furtiva del gasolio la Corte di merito ha motivato adeguatamente senza operare alcuna inversione dell'onere della prova nna sulla base della valutazione di elementi di prova logica. Il ricorrente si astrae totalmente dal contesto in cui è avvenuto il sequestro del gasolio, in particolare oblitera del tutto il patteggiamento per il furto del gasolio asportato dal serbatoio del camion che l'imputato guidava per conto della ditta di cui era dipendente. 3 Non è, pertanto, censurabile sul piano della coerenza logica>, l'affermata insensatezza della tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe potuto detenere del gasolio di provenienza lecita nel proprio garage per rivenderlo, considerato che nel garage era stato rinvenuto anche l'aspiratore utilizzato per estrarlo dal serba- toio del camion e che il gasolio rinvenuto in quel luogo coincideva con quello che era stato asportato e prelevato indebitamente dall'imputato dal serbatoio del ca- mion utilizzato durante il suo rapporto di lavoro presso la ditta Miotti. 3. Sul piano della qualificazione giuridica, non oggetto di alcuna deduzione da parte del ricorrente, si ritiene di dovere comunque ribadire la correttezza dell'in- quadramento nella fattispecie del peculato, e non in quella di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., in base all'orientamento con- solidato secondo cui la condotta di impossessamento posta in essere da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse, configura il delitto di peculato, atteso che la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. presuppone che il custode sia proprietario del bene, o che la sottra- zione sia avvenuta per favorire il proprietario, mentre se il custode agisce per un interesse proprio vi è peculato (cfr. Sez. 6, n. 26812 del 15/06/2011, Longo Rv. 250741). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2023 Il Co re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Giovanni Gentilini, difensore di AU IA, che ha concluso ri- portandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza del 19 settembre 2017 con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen, per essersi appropriato, nella qualità di custode giudiziario, del gasolio contenuto in una cisterna ed in due fusti per un quantitativo complessivo di circa 900 litri, di proprietà della "Ecostruzioni Miotti" S.p.a. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44868 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/10/2023 In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato ascrit- togli, perché dopo essere stato condannato per il furto del gasolio sottratto alla predetta società di cui era dipendente con mansioni di autista, veniva nominato custode della predetta refurtiva rinvenuta a distanza di tempo all'interno di un garage di sua pertinenza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteg- giamento emessa nei suoi confronti in separato procedimento per il reato di furto. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso AU O- niazzo articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per contradditto- rietà in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato con riguardo al peculato riferito al gasolio contenuto nella cisterna. In particolare si osserva che le differenti modalità di sequestro della cisterna e dei due fusti contenuti nel ga- rage dell'imputato sono state immotivatamente sottovalutate dalla Corte di ap- pello, considerato che i sigilli non risultavano essere stati apposti alla cisterna ma solamente ai due fusti e che il dissequestro del garage poteva avere indotto in errore l'imputato sul mantenimento del sequestro anche sulla cisterna, tenuto conto della mancata sottoscrizione del verbale con cui era stato nominato custode. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla mancata prova della sussistenza dell'elemento oggettivo dell'altruità della cosa con riferimento al peculato del gasolio contenuto nei due fusti sottoposti a seque- stro, non essendo onere dell'imputato fornire la prova contraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi entrambi afferenti questioni in fatto. Quanto al primo motivo/ relativo all'appropriazione del gasolio contenuto nella cisterna, la circostanza della mancata apposizione dei sigilli sulla cisterna è stata ritenuta coerentemente irrilevante ai fini dell'accertamento del dolo, in quanto la rimozione dei sigilli ha riguardato esclusivamente il dissequestro del ga- rage ove si trovava la cisterna al momento del suo sequestro. I Giudici di merito hanno escluso l'errore di fatto perchè l'imputato che aveva patteggiato per il furto di gasoli, sapeva che il sequestro riguardava il gasolio contenuto tanto nella cisterna /quanto quello contenuto nei fusti rinvenuti nel suo garage. La mancata apposizione dei sigilli sulla cisterna non è stata correttamente considerata rilevante atteso che il sequestro e la nomina quale custode della "re- 2 furtiva" erano evidentemente riferiti al gasolio rinvenuto nella cisterna come de- sumibile dal verbale di sequestro e dal successivo dissequestro del solo locale ga- rage e non certamente del gasolio. Non si comprende con quale logica sarebbe stato, invece, possibile affer- mare che l'imputato potesse credere per errore che il dissequestro del garage riguardasse anche il solo gasolio contenuto nella cisterna e non anche quello con- tenuto nei due fusti sui quali erano stati apposti i sigilli al momento del sequestro, considerato che nel verbale di sequestro, indipendentemente dall'apposizione dei sigilli, era chiaramente specificato che anche la cisterna era stata sottoposta al vincolo giudiziario. Il dubbio prospettato dalla difesa è stato superato con motivazione ade- guata e coerente, per la ritenuta conoscenza in capo al ricorrente degli obblighi che gravavano sul custode, desumibili, sia dal mantenimento del vincolo (con l'ap- posizione dei sigilli e il preventivo verbale informativo) sull'apparecchiatura utiliz- zata dal ricorrente per travasare il gasolio dal serbatoio del camion della ditta Miotti S.p.a. all'interno della cisterna e, sia, dal provvedimento di convalida di sequestro che chiaramente specificava quali erano i beni sequestrati. A ulteriore conferma della irragionevolezza del dubbio prospettato dalla di- fesa, la Corte territoriale ha evidenziato che la consapevolezza del carattere inde- bito dell'appropriazione del carburante contenuto nella cisterna era dimostrata dal rinvenimento, in sede di dissequestro, di acqua all'interno della cisterna, in luogo di carburante, con la conseguenza del tutto logica tratta dalla Corte che non vi sarebbe stata ragione da parte del IA di sostituire il gasolio con l'acqua se non fosse stato consapevole della natura delittuosa del prelievo. 2. Il secondo motivo in merito alla mancata prova della sussistenza dell'ele- mento oggettivo dell'altruità della cosa con riferimento al gasolio contenuto nei due fusti sottoposti a sequestro, è ugualmente inammissibile perché investe la valutazione delle prove senza fare emergere alcun travisamento delle risultanze probatorie. Con riferimento alla questione di fatto dell'accertamento della provenienza furtiva del gasolio la Corte di merito ha motivato adeguatamente senza operare alcuna inversione dell'onere della prova nna sulla base della valutazione di elementi di prova logica. Il ricorrente si astrae totalmente dal contesto in cui è avvenuto il sequestro del gasolio, in particolare oblitera del tutto il patteggiamento per il furto del gasolio asportato dal serbatoio del camion che l'imputato guidava per conto della ditta di cui era dipendente. 3 Non è, pertanto, censurabile sul piano della coerenza logica>, l'affermata insensatezza della tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe potuto detenere del gasolio di provenienza lecita nel proprio garage per rivenderlo, considerato che nel garage era stato rinvenuto anche l'aspiratore utilizzato per estrarlo dal serba- toio del camion e che il gasolio rinvenuto in quel luogo coincideva con quello che era stato asportato e prelevato indebitamente dall'imputato dal serbatoio del ca- mion utilizzato durante il suo rapporto di lavoro presso la ditta Miotti. 3. Sul piano della qualificazione giuridica, non oggetto di alcuna deduzione da parte del ricorrente, si ritiene di dovere comunque ribadire la correttezza dell'in- quadramento nella fattispecie del peculato, e non in quella di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., in base all'orientamento con- solidato secondo cui la condotta di impossessamento posta in essere da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse, configura il delitto di peculato, atteso che la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. presuppone che il custode sia proprietario del bene, o che la sottra- zione sia avvenuta per favorire il proprietario, mentre se il custode agisce per un interesse proprio vi è peculato (cfr. Sez. 6, n. 26812 del 15/06/2011, Longo Rv. 250741). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2023 Il Co re estensore Il Presidente