Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
." Aula A 0 1 2 0 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEZIONE LAVORO per diritti L. 3000 il 2.9 GEN. 2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: --- IL CANCELLIERE Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 16347/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 2522 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 3 ottobre 2000 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. C.C. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: ME ERCOLANO, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo CANCELLERIA Azzolina ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Siracusa n. 16 (presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marsico), giusta procura a margine del "ricorso per decreto ingiuntivo";
- ricorrente -
contro
A.U.S.L. n. 9 di Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lo Giudice e con lo UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. MARSICO per diritti L. il 22 FEB. 2001 3959 IL CANCEL DERE stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Sorelle Marchisio n. 8 (presso lo studio dell'avv. Antonio Rivolta), giusta procura in calce al "ricorso per decreto ingiuntivo";
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro di Trapani depositata il 6 luglio 1999 (nel giudizio avente il n. di r.g. 1171/98). Udita la relazione della causa svolta nella "camera di consiglio" in data 3 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale dott. э Antonio Martone che ha concluso che la Corte di Cassazione, in т camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le о conseguenze di legge>>. го SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ingiunzione depositato il 10 gennaio 1998 NO ME chiedeva al Pretore di Trapani-Giudice del Lavoro l'emissione di decreto-ingiuntivo nei confronti dell'A.U.S.L. n. 9 di Trapani pe la somma di L. 19.552.774 dovutagli per le prestazioni medico-sanitarie effettuate dal suo laboratorio di analisi convenzionato con la cennata A.U.S.L.. Avverso il relativo decreto ingiunitvo (provvisoriamente esecutivo) emesso in data 28 gennaio 1998 proponeva opposizione 2 l'A.U.S.L. impugnando integralmente la pretesa monitoria dell'ME e chiedendone la revoca o l'annullamento. Nel relativo giudizio di opposizione instaurato dinanzi al Pretore di Trapani-Giudice del Lavoro si costituiva NO ME contestando la cennata opposizione e chiedendone il rigetto e, sulle contrastanti conclusioni, l'adito Giudice del Lavoro, con ordinanza in data 6 luglio 1999, ordina la regolarizzazione degli atti con le disposizioni tributarie e dispone che il fascicolo venga trasmesso al Presidente del Tribunale per la nuova assegnazione>>. Avverso tale ordinanza NO ME ha proposto "regolamento di competenza", notificato in data 287 luglio 1999 e sostenuto da cinque motivi, chiedendo che venga dichiarata la competenza per materia del Pretore in funzione di Giudice di Trapani>> con ogni conseguenziale provvedimento. Nell'attuale fase di giudizio si è costituita 1""A.U.S.L. n. 9 di Lecce" depositando "memoria difensiva". MOTIVI DELLA DECISIONE Del tutto pregiudiziale alla disamina dei motivi del proposto I " "regolamento di competenza" appare l'accertamento della sua ammissibilità con riferimento alla normativa attualmente vigente. In particolare, nell'essenziale excursus della cennata normativa, giova rimarcare che: a) dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 3 пога febbraio 1998 n. 51 - e cioè dal 2 giugno 1999 (art. 1 e 247, come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188) - l'ufficio del pretore è stato soppresso;
b) ai sensi dell'art. 132, primo comma, del cit. d. lgs., i procedimenti pendenti dinanzi al pretore a tale data sono definiti dal tribunale, in base alle disposizioni del decreto istitutivo del "giudice unico", per cui le udienze fissate innanzi al pretore per una data successiva a quella suindicata si intendono come fissate dinanzi al tribunale, per gli stessi incombenti processuali (art. 132, secondo comma, del d. lgs. n. 51/1998); c/1) a tale regola fanno eccezione i procedimenti per i quali sia prevista la persistente applicazione della disciplina anteriormente vigente (art. 42), identificabili-ex art. 13, primo comma, del cit. d. lgs. - con i procedimenti in cui, al 2 giugno 1999, siano state precisate le conclusioni, ovvero la causa sia già stata trattenuta in decisione;
c/2) tali procedimenti sono definiti dal pretore in base alle precedenti regole, salvo che la causa venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della definizione da parte del tribunale, a norma dello stesso art. 133, secondo comma, del d. lgs. n. 51 del 1998; d) tutte le sentenze pretorili, sia quelle emesse prima della soppressione dell'ufficio per le quali sia ancora aperto al 2 giugno 1999 il termine per impugnare, sia quelle eccezionalmente emesse in epoca successiva a tale data in RTUR quanto già in fase decisoria, sono impugnabili dinanzi alla corte d'appello (art. 133, comma 2, e 134, primo comma); e) le disposizioni "transitorie" prevedono, infine, il mantenimento dell'ufficio pretorile per la definizione delle cause già in fase decisoria al momento di conseguita efficacia del decreto legislativo, ma non contengono alcuna specifica prescrizione per i casi di designazione da parte della Corte di Cassazione. Di conseguenza il cennato mantenimento riguarda il mero esaurimento degli affari che si trovano pendenti alla predetta data 2 8 davanti al pretore - intendendosi la pendenza come disponibilità del 2 8 procedimento da parte dell'ufficio (esclusi quelli sospesi e quelli in 2 8 fase di impugnazione) - non potendosi ritenere che il solo fatto della pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione non valga ad escludere di per sè il presupposto della competenza transitoria del pretore (quanto meno per i procedimento sospesi ex art. 48 c.p.c.), con esclusione, quindi, di una competenza di ritorno e l'impossibilità di designare il pretore e di rinviare ad esso. II . Tanto premesso, con sentenza delle Sezioni Unite n. 1046/2000 del 19 maggio/28 settembre 2000 - perfettamente "in termini" - è stato statuito che la nuova normativa, applicabile ai giudizi in corso, esclude attesa la soppressione dell'ufficio del pretore e la devoluzione di tutte - le controversie in primo grado al tribunale, con l'eccezione di quelle 5 : attribuite alla competenza del giudice di pace, non ricorrente nella specie - la possibilità per il giudice del regolamento di individuare la competenza di un giudice diverso dal tribunale per la cognizione di controversie per il passato ripartite fra pretore e tribunale. Ciò comporta la inammissibilità del regolamento di competenza con il quale si propone tale questione proprio per l'inesistenza della condizione di ammissibilità del regolamento costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi - e cioè non appartenenti allo stesso ufficio ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la لا controversia. لا Qualora, invece, come nella specie, il contrasto verta non più الا sull'individuazione del giudice competente, pacificamente individuato nel tribunale, ma sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro, si pone - come, d'altronde, ricorreva già nella specie con riferimento al contenuto dell'ordinanza inammissibilmente impugnata dall'ME -un problema non già di competenza, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale, per pacifica giurisprudenza, non è ammissibile il regolamento di competenza (ex plurimis: Cass. S. U. n. 1238/1994, Cass. n. 7154/1997, Cass. n. 4527/1997, Cass. n. 5396/1998). 6 : III . In conclusione - in perfetta aderenza, così come dinanzi per la "parte motiva", a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1046/2000 cit. - si deve, quindi, ritenere che - poichè, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro (non rientranti fra quelle previste dall'art. 133 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) è competente quale giudice del primo grado il tribunale in composizione monocratica - si appalesa inammissibile il regolamento di competenza - sia esso necessario o facoltativo o proposto di ufficio - con il quale si contesti la pronuncia sulla competenza del pretore, per essere competente il tribunale, perchè la natura della controversia soggetta o meno al rito del lavoro incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Nella specie, con il regolamento proposto “di ufficio", si contesta la sussistenza della competenza del Tribunale di Trapani deducendosi la competenza del “Pretore in funzione di Giudice del Lavoro di Trapani” ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.. Ciò è sufficiente per la declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento sulla base delle esposte considerazioni. La pronuncia adottata, conseguente allo ius superveniens, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio. 7 DRR
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 3 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore & Nala entiationПийт Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 9 GEN. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M DI E R DI CANCELLERIA P U S E T O R N I T I O 0 A C D 3 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A - I T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R N I I L E G L D S E E E R O D 8 :