Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5626
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5626
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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