Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5626 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO RE ASSICURAZIONI SpA quale cessionaria del portafoglio della UNIONE EURO AMERICANA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso l'avvocato ETTORE LONGO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI TI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3025/96 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 19/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il ricorrente, l'Avvocato Longo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 8-2-96, LB AL conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma la s.p.a. NU TI opponendosi al decreto ingiuntivo n.12048/95 emesso a favore di detta società a seguito del mancato pagamento dei premi relativi a due contratti di assicurazione;
deduceva l'opponente la risoluzione di diritto ai sensi dell'art.1901, terzo comma, c.p.c. dei due contratti, non avendo l'assicuratore ( la s.p.a.Unione Euro-Americana in l.c.a. di cui la NU TI era cessionaria ) richiesto il pagamento dei premi entro sei mesi dalla scadenza, nonché la prescrizione annuale di cui all'art.2952 c.c. . La società opposta non si costituiva alla prima udienza del 2-5-96 ma solo alla successiva udienza del 30-5-96, cui la causa era stata rinviata dall'adito Giudice di Pace "per richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni", sostenendo, a mezzo la produzione di documenti, la ripetuta interruzione del termine prescrizionale di cui all'art.2952 c.c.; l'opponente eccepiva a sua volta "la decadenza e la preclusione per tardiva costituzione della parte opposta".
Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame, accoglieva l'opposizione, affermando, tra l'altro, che "poiché nel procedimento davanti al Giudice di Pace non vi è alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, non possono essere sollevate eccezioni nuove in udienze successive a quella di prima comparizione".
Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost. ed a mezzo la proposizione di un unico motivo, la società NU TI;
non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo a sostegno del ricorso si sostiene la violazione degli artt.180,183, 311 e 320 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto l'impossibilità sia di formulare, in quanto "nuove", domande ed eccezioni, sia di produrre documentazione in proposito dopo la prima udienza di comparizione.
Premessa l'ammissibilità del ricorso in quanto prospetta, ex art.111 Cost., questioni di carattere procedurale, non rientranti, quindi,
nella decisione del Giudice di Pace secondo equità di cui al secondo comma dell'art.113 c.p.c., deve comunque osservarsi che lo stesso,
in relazione alla suddetta censura, non merita accoglimento. Thema decidendum nella presente controversia è se al giudizio in questione innanzi al Giudice di Pace sia "applicabile", in relazione alla generale previsione di cui all'art.311 c.p.c., l' art.183 c.p.c. che, nel disciplinare la prima udienza di trattazione nel procedimento innanzi al tribunale, prevede l'impossibilità per le parti ( ricavabile anche dall'abrogazione delle precedenti disposizioni di cui agli artt.183 e 184 c.p.c. ) di dedurre eccezioni in udienze successive e se, con riferimento alle previste modalità di costituzione delle parti e di trattazione della causa ex artt.319 e 320 c.p.c., la costituzione stessa e la relativa formulazione di domande ed eccezioni possano verificarsi dopo la detta prima udienza.
In proposito deve rilevarsi: a) la c.d. centralità della prima udienza quale caratterizzante il processo civile ordinario delineato nel nuovo sistema normativo non può che trovare ulteriore conferma nella disciplina del giudizio innanzi al Giudice di Pace che per semplicità di forme e modalità procedurali configura l'unico modello vigente di processo "minore"; b) il regime, pertanto, delle preclusioni imposte alle parti, sostitutivo della precedente facoltà di introduzione del novum prevista dal legge del 1950, è da ritenersi ulteriormente rafforzato nel processo davanti al Giudice di Pace;
c) da detti principi generali nonché da quanto specificamente stabilito nel vigente art. 320 c.p.c. ( secondo cui prima udienza di comparizione e trattazione della causa sono coincidenti ) deriva che la parte (soprattutto il convenuto) non costituitasi antecedentemente o simultaneamente a detta prima udienza non può in seguito, costituendosi tardivamente, proporre domande, eccezioni ( da considerare nuove ) e produrre documenti. Ciò, in particolare, è facilmente desumibile dal quarto comma del richiamato art.320 c.p.c. che eccezionalmente prevede che "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza il giudice di pace fissa per una sola volta un'ulteriore udienza".
Ne deriva, riguardo alla fattispecie in esame, che la società NU TI si è costituita tardivamente;
che, ancora, alla stessa era preclusa, in quanto successivamente alla prima udienza di comparizione, qualsiasi deduzione e produzione;
che, infine, non può assolutamente il rinvio disposto dal Giudice di Pace di Roma ritenersi effettuato ai sensi di detto art.320, quarto comma, c.p.c., in deroga alla disciplina generale, non avendo in precedenza detta società opposta svolto alcuna attività difensiva. In relazione alle spese processuali del presente giudizio di legittimità nulla si dispone per l'omessa effettuazione di attività processuale da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In Roma il 20-1-99 Depositata in cancelleria l'8 giugno 1999.