Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice comporta il divieto per il medesimo di compiere qualsiasi atto del procedimento, in quanto l'art. 42, comma primo, cod. proc. pen., al fine di evitare ogni concreta influenza nel procedimento, lo priva del potere di esercitare qualunque potestà giurisdizionale, con la conseguenza che ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulta inficiata dal vizio di capacità del giudice, integrante la nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello emessa da collegio composto anche da un consigliere già autorizzato ad astenersi).
Commentario • 1
- 1. Art. 604 - Questioni di nullitàhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2014, n. 34560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34560 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 22/05/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 868
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 4084/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G.D. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 4256/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Moriconi Vincenzo, quale sostituto processuale dell'avv. Lentini Gerlando, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2013 la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 25 maggio 2010, che condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa C.G. per condotte in violazione di norme relative al divorzio (ex L. n. 54 del 2006, art. 3, in relazione all'art. 570 c.p. e L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies) commesse in (IS) ,
sostituendo la su indicata pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e rideterminando complessivamente la pena in Euro 2.480,00 di multa. La sentenza di primo grado - che lo riconosceva colpevole per aver omesso di corrispondere a G.G. la somma di
Euro 450,00 mensili dovuta a titolo di mantenimento per i figli minori, secondo quanto disposto dal Tribunale di Milano il 27 maggio 2008 - veniva confermata nel resto.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di Palermo ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi di doglianza:
2.1. Nullità della sentenza per violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 34 e 36 c.p.p., per gli effetti previsti dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), poiché all'udienza tenutasi il 13 luglio 2012 dinanzi alla Corte d'appello di Palermo uno dei componenti il Collegio aveva dichiarato di astenersi e tale dichiarazione era stata accolta con decreto ex art. 36 c.p.p., comma 4, del 18 luglio 2012, con il quale il Presidente della Corte aveva autorizzato l'astensione, disponendo che il Magistrato astenuto venisse sostituito da altro Consigliere della medesima sezione;
alla successiva udienza del 6 novembre 2013, tuttavia, la sentenza veniva pronunciata da un Collegio del quale faceva parte proprio il Consigliere che precedentemente aveva dichiarato di volersi astenere.
2.2. Vizi motivazionali riguardo alla circostanza che non era stato l'imputato ad indicare il domicilio ove notificare il ricorso per la separazione giudiziale, ed alla, erroneamente, ritenuta ammissione dei fatti a lui contestati circa il versamento mensile delle somme stabilite dal Tribunale di Milano.
Nel periodo intercorrente fra la notifica del ricorso introduttivo della separazione e l'ordinanza presidenziale presupposto del reato contestato, il ricorrente era infatti senza fissa dimora, mentre risulta documentalmente provato che egli sia venuto a conoscenza di quell'ordinanza solo in data 25 febbraio 2009, allorquando il provvedimento venne notificato presso la residenza di (IS) . Nè, peraltro, risulta provato che egli fosse effettivamente a conoscenza del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano il 27 maggio 2008, essendo stata più volte ribadita nel corso del procedimento la sua buona fede e mancata consapevolezza dell'obbligo imposto a suo carico. Non poteva, dunque, ritenersi integrato il reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3 per il difetto del relativo elemento soggettivo.
In ogni caso, sono stati allegati documenti dai quali risulterebbero effettuati da parte dell'imputato, sin dalla separazione di fatto, numerosi versamenti a titolo di contributo per il mantenimento dei propri figli, finanche nel periodo ricompreso fra l'(IS) : aspetti, questi, sui quali prima il Tribunale di Agrigento, poi la Corte d'appello, avrebbero erroneamente motivato, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa circa i redditi percepiti dall'imputato nel periodo 2008-2009, che in realtà erano di modestissima entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento per quanto di seguito esposto e precisato.
4. Emerge dagli atti processuali: a) che il provvedimento con cui il Presidente della Corte d'appello di Palermo ha autorizzato il Magistrato componente il Collegio della quarta Sezione penale, dott.ssa B.M.D. , ad astenersi dal processo penale in oggetto, disponendo che venisse sostituito da altro Consigliere della medesima Sezione, è stato adottato il 18 luglio 2012; b) che il su indicato Magistrato, infatti, si era astenuto in occasione dell'udienza celebrata il 13 luglio 2012, per avere conosciuto i fatti nell'ambito di un diverso procedimento pendente dinanzi al Tribunale dei minori di Palermo;
c) che il Magistrato astenutosi veniva in effetti sostituito ai fini della celebrazione del processo nella successiva udienza, al cui esito il Collegio, stante la presentazione di un'istanza per impedimento difensivo, disponeva il rinvio all'udienza del 6 novembre 2013; d) che all'udienza del 6 novembre 2013 il Collegio della Corte d'appello che pronunciava la sentenza qui impugnata era composto anche dal Magistrato in precedenza astenutosi.
5. Al riguardo va ribadito il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 1109 del 14/02/1997, dep. 10/03/1997, Rv. 207052; Sez. 1, n. 14430 del 20/02/2001, dep. 09/04/2001, Rv. 219055; v., inoltre, Sez. 1, n. 3872 del 29/05/2000, dep. 02/06/2000, Rv. 216165), secondo cui, dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione di un giudice componente di organo collegiale, quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento, in quanto l'art. 42 c.p.p., comma 1, al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento, con il logico corollario che ogni sua decisione, qualunque ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata dal vizio di capacità del giudice.
Si configura, in tale ipotesi, un vizio di capacità del giudice derivante dalla sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo, con la conseguenza che la sanzione d'inosservanza del divieto è quella della nullità assoluta, di ordine generale, prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., comma 1. 6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della medesima Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014