Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
Nel comprensorio lagunare veneto lo scarico effettuato senza avere richiesto la autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda - ex art. 9, comma sesto, legge 16 aprile 1973 n. 171 -, mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, è punito con la sola pena dell'ammenda - ex art. 23, comma primo, legge 10 maggio 1976 n. 319. (Conf. Sez. III 9802189, Sez.III 9802180; contra Sez. III 9802338, Sez. III 9802340).
Commentario • 1
- 1. Errore giudiziario e carcerazione: risarcibile anche il danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1998, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 27.11.1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 3660
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 19471/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia avverso la sentenza del GIP presso la Pretura di Venezia in data 3.04.1998 che ha assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato RA LU, nato a [...] il 1^.01.1966, dall'imputazione di cui all'art. 9 legge 16 aprile 1973 n. 171;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
osserva
Con sentenza in data 3.04.1998 il GIP presso la Pretura circondariale di Venezia assolveva perché il fatto non è previsto dalla legge come reato RA LU, che, nella qualità di titolare dell'insediamento produttivo denominato Osteria Vivaldi, sito in Venezia, aveva effettuato lo scarico in laguna di reflui senza essere in possesso della prescritta autorizzazione
Riteneva che, diversamente da quanto previsto dall'art. 23) della legge n. 319/1976 per il resto del territorio nazionale,
nell'ambito del comprensorio della laguna veneta, disciplinato dalla legge speciale 16 aprile 1973 n. 171, non è punibile chi, avendo richiesto la prescritta autorizzazione, effettui scarichi in laguna prima del suo rilascio.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia denunciando violazione ed erronea applicazione della legge speciale n. 171/1973 in riferimento alla ritenuta insussistenza del reato per condotte sanzionate penalmente dalla stessa legge che disciplina l'inquinamento delle acque nel comprensorio della laguna veneta.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 16 aprile 1993 n.171, come modificata dalla legge n. 690 del 1976, (Interventi per la salvaguardia di Venezia) " ... chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza avere richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito ......"
Dalla formulazione della norma chiaramente si evince che la prima delle delineate fattispecie criminose prevede l'effettuazione di uno scarico non preceduta dalla richiesta di autorizzazione, sicché non può ritenersi rientrante nel testo normativo anche l'ipotesi di chi, avendo richiesto l'autorizzazione, effettui lo scarico senza averla ancora ottenuta.
Tale interpretazione letterale trova decisiva conferma nella stretta correlazione intercorrente con l'altra fattispecie che sanziona penalmente l'ipotesi di chi, pur avendo richiesto l'autorizzazione, continui o mantenga lo scarico anche dopo il diniego dell'autorizzazione.
Ne consegue che la richiesta di autorizzazione allo scarico consente, alla stregua della legge speciale, lo scarico di reflui nella laguna veneta fino a quando non intervenga un provvedimento di rigetto o di revoca da parte della competente autorità. A tale soluzione deve pervenirsi anche per ragioni di ordine sistematico poiché la normativa della legge speciale riproduce sostanzialmente quella degli art. 21 e 22 della legge n. 319/1976, per la protezione delle acque dall'inquinamento, vigente per il territorio nazionale e che prevede identiche fattispecie criminose. Anche in esse non è consentito far rientrare l'ipotesi dell'apertura di uno scarico dopo la richiesta di autorizzazione, acquistando rilevanza penale soltanto la condotta di mantenimento o di continuazione dello scarico successiva al diniego dell'autorizzazione, di guisa che la condotta di chi "apre o comunque effettua scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa è punito con l'ammenda fino a 5 milioni" trova espressa sanzione nell'art. 23 della citata legge n. 3 19/1976, norma che non è stata inserita nella legge speciale, a tenore della quale non è, quindi, punibile chi effettua uno scarico per cui l'autorizzazione sia stata richiesta, ma non ancora concessa. Tale ipotesi, però, non è penalmente irrilevante, come erroneamente ritenuto in riferimento al carattere speciale della legge sulla salvaguardia di Venezia che conterrebbe una normativa autonoma e distinta da quella che disciplina gli scarichi per il resto del territorio nazionale da cui non potrebbe mutuare alcuna disposizione.
Infatti, il rapporto di specialità è configurabile soltanto tra le norme di cui ai corrimi 6 e 7 della legge n.171/1973 e quelle di cui agli art. 21 commi 1 - 3 - 4 22 della legge n. 319/1976, aventi il medesimo contenuto, tranne che per i limiti di accettabilità e per la pena accessoria, ma non può estendersi all'intero contenuto normativo delle due leggi, sicché l'art. 23 della legge generale, non abrogato, opera anche per il comprensorio lagunare di Venezia.
Deve pertanto affermarsi, in linea cori le pronunce di questa Corte ( Sez. III n. 2189, Adamo e n. 2191, Fragiacorno , entrambe del 9.07.1998) che anche nel suddetto comprensorio "lo scarico effettuato senza avere richiesto l'autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ex art 9, sesto comma, legge n. 171/1973), mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, è punito con la sola pena dell'ammenda ex art. 23, primo comma, legge n. 319/1976)". Risultando, nella specie, che ]'imputato ha richiesto l'autorizzazione allo scarico e che l'autorizzazione è stata rilasciata il 30 ottobre 1997, deve procedersi a nuovo esame con la puntualizzazione che il termine di inizio della prescrizione decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Pretura di Venezia.
P Q M
La Corte, qualificato il fatto come reato di cui all'art. 23) della legge n. 319/1976, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Venezia.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999