CASS
Sentenza 25 gennaio 1988
Sentenza 25 gennaio 1988
Massime • 1
Devono essere ritenute compatibili la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 cod. pen. (furto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e quella di cui all'art. 61, n. 5 stesso codice (minorata difesa), in quanto la prima concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (fattispecie relativa a furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via in tempo di notte).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/1988, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 25.1.19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA PENALE SEZIONE II^
Composta dagli 111.mi Sigg.: N. 188
Presidente Dott. GIOVANNI MEO
Consigliere REGISTRO GENERA
1. Dott. FRANCO SCORZA
->> N. 27307/8 2. >>>> SALVATORE CIANCI
3. >> BRUNELLO DELLA PENNA
4. >> IC IN دو
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER EN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 13.7.1987 della Sezione di Corte
d'Appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma IC IN
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. GUARDASCIONE
il rigetto del ricorso che ha concluso per
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Reggio Calabria
in data 4.5.1987, GE BE era con- dannato -concesse le attenuanti generiche, equi-
valenti alle aggravanti- alla pena di due anni, un mese di reclusione e L.300.000 di multa, perché
ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt.
624, 625 n.2 e 7, 61 n.5 c.p., per essersi impos 3
sessato, di notte, mediante la rottura del de-
flettore destro e la manomissione dell'impianto elettrico, dell'auto "Golf" di TR Antoniet
ta AR, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via. La Corte d'Appello, con decisione del 13.7.87,
riduceva la pena ad un anno, sei mesi di reclu-
sione e L.250.000 di multa, confermando nel resto l'appellata pronuncia.
L'imputato proponeva ricorso per cassazio ne, denunciando erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta compatibilità delle aggravanti di cui agli artt.625 n.7 e 61 n.5 c.p.
nonché difetto e contraddittorietà di motivazio-
ne relativamente al denegato giudizio di preva-
lenza ex art.69 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento, non sussistendo i denunciati vizi.
Invero, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto compatibili l'aggravante prevista dall'art.625 n.7 c.p. e quella di cui all'art.61
n.5 c.p., in quanto la prima concerne specificamen te l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà 4 -
altrui, mentre la seconda attiene al concorso
di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. Né la sentenza appare censurabile cir ca l'applicazione dell'art.69 c.p., considerato
che il diniego del giudizio di prevalenza è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla gra-
vità del fatto anche per il numero e l'entità del
le aggravanti contestate- ed alla personalità del
1'imputato, non immune da precedenti penali.
Pertanto, il ricorso va respinto.
A norma dell'art.549 c.p.p., il ricorrente va condannato alle spese processuali;
la Somma
che è tenuto a pagare alla Cassa delle Ammende
può equamente determinarsi in L.500.000.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt. 537, 549 c.p.p.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese processuali ed al pagamento di L.500.000
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.1.1988
IL PRESIDENTE
Ecc Dot Giovanni Meo
Opes inter the IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott. Nicola Zingale
W. Zingale
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 28 MAR 1989
Il Funzionario di Cancelleria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 25.1.19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA PENALE SEZIONE II^
Composta dagli 111.mi Sigg.: N. 188
Presidente Dott. GIOVANNI MEO
Consigliere REGISTRO GENERA
1. Dott. FRANCO SCORZA
->> N. 27307/8 2. >>>> SALVATORE CIANCI
3. >> BRUNELLO DELLA PENNA
4. >> IC IN دو
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER EN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 13.7.1987 della Sezione di Corte
d'Appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma IC IN
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. GUARDASCIONE
il rigetto del ricorso che ha concluso per
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Reggio Calabria
in data 4.5.1987, GE BE era con- dannato -concesse le attenuanti generiche, equi-
valenti alle aggravanti- alla pena di due anni, un mese di reclusione e L.300.000 di multa, perché
ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt.
624, 625 n.2 e 7, 61 n.5 c.p., per essersi impos 3
sessato, di notte, mediante la rottura del de-
flettore destro e la manomissione dell'impianto elettrico, dell'auto "Golf" di TR Antoniet
ta AR, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via. La Corte d'Appello, con decisione del 13.7.87,
riduceva la pena ad un anno, sei mesi di reclu-
sione e L.250.000 di multa, confermando nel resto l'appellata pronuncia.
L'imputato proponeva ricorso per cassazio ne, denunciando erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta compatibilità delle aggravanti di cui agli artt.625 n.7 e 61 n.5 c.p.
nonché difetto e contraddittorietà di motivazio-
ne relativamente al denegato giudizio di preva-
lenza ex art.69 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento, non sussistendo i denunciati vizi.
Invero, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto compatibili l'aggravante prevista dall'art.625 n.7 c.p. e quella di cui all'art.61
n.5 c.p., in quanto la prima concerne specificamen te l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà 4 -
altrui, mentre la seconda attiene al concorso
di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. Né la sentenza appare censurabile cir ca l'applicazione dell'art.69 c.p., considerato
che il diniego del giudizio di prevalenza è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla gra-
vità del fatto anche per il numero e l'entità del
le aggravanti contestate- ed alla personalità del
1'imputato, non immune da precedenti penali.
Pertanto, il ricorso va respinto.
A norma dell'art.549 c.p.p., il ricorrente va condannato alle spese processuali;
la Somma
che è tenuto a pagare alla Cassa delle Ammende
può equamente determinarsi in L.500.000.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt. 537, 549 c.p.p.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese processuali ed al pagamento di L.500.000
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.1.1988
IL PRESIDENTE
Ecc Dot Giovanni Meo
Opes inter the IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott. Nicola Zingale
W. Zingale
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 28 MAR 1989
Il Funzionario di Cancelleria
5