Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7264 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
A I E 6 5 8 R N 9 . 1 O A I N / T Z 4 - / EPUBBLICA ITALIANA U A 0 7 264 02 6 B B R 2 . I T . L S R R L I . IN NOME DEL POPOLO ITALINNO T P A . G . E D B R L A A E CORTE S T I Oggetto A D R I D S 3 E TRIBUTI N E T SEGIONE TRIBUTARIA E T . ACCERTAMENTO S A N N I REDDITO DI IMPRESA E A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21142/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente - Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron. 20326 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. - Consigliere - Dott. Nino FICO Ud. 07/02/02 SPAGNA MUSSO. - Consigliere - Dott. Bruno ha pro nciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: EMMEPI SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato VALCHERA LUIGI STUDIO ERCOLI, che lo difende, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 238/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/09/98; 741 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VALCHERA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La EMMEPI S.r.l. ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero non si è costituito.
1.2. In fatto, l'odierna ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio finanzia- rio competente ha rettificato il reddito di impresa re- lativo all'anno 1990, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla polizia tributaria. La Commissione Tributaria di primo grado, adita dalla contribuente, ha accolto il ricorso della stessa, annullando i recuperi dell'Ufficio. La Commissione Tri- butaria Regionale, invece, con la sentenza oggetto del ricorso in esame, ha accolto l'appello dell'Ufficio, confermandone l'operato.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la società deduce: 2 a) omessa motivazione sulla eccezione di nullità dell'accesso effettuato dalla polizia tributaria in violazione dell'art. 52 DPR 633/72 e 33 DPR 600/73 e sulla conseguente nullità dell'avviso di accertamento basato sulle acquisizioni effettuate a seguito dell'accesso; b) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/92, in quanto l'Ufficio avrebbe specificato soltanto in appello quali fossero le spese indetraibili recuperate a tassazione;
c) omessa e contraddittoria motivazione su specifi- che deduzioni ed allegazioni della ricorrente, rimaste senza risposta da parte dei giudici di appello.
1.4. La ricorrente ha depositato memoria illustra- tiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. La prima censura non tiene conto del fatto che il giudice "a quo" ha superato l'eccezione di violazio- ne degli artt. 52 DPR 633/72 e 33 DPR 600/73, sulla ba- se di un rilievo di fatto che non risulta contestato. Infatti, scrivono i giudici di appello che "allo stato degli atti, non sembra potersi dubitare della legitti- mità dell'accertamento in discussione, non essendo con- traddetta né smentita la precisazione dell'Ufficio se- condo cui esso avrebbe fatto seguito ad una autonoma istruttoria regolarmente notificata". Conseguentemente, gli eventuali vizi "a monte" non rilevano ai fini dell'accertamento impugnato.
2.3. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, la ricorrente assume che l'Ufficio soltanto con l'appello avrebbe specificato quali erano le singole spese recu- perate a tassazione e che il giudice di appello avrebbe ignorato le analitiche controdeduzioni ed allegazioni della società. Entrambe le censure appaiono generiche, in quanto ricorrente non specifica in relazione a quale la "precisa contestazione e a dettagliato rilievo della ... sentenza di primo grado" (v. motivo n. 2), l'Ufficio avrebbe integrato "petitum" o "causa pretendi", né qua- li sono le deduzioni e “produzioni documentali” ignora- te. E' noto, infatti che "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ra- gioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, , a fonti estranee allo stesso ri- corso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pre- gresso giudizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le al- tre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997).
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere re- spinto. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi co- stituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002. Il Consigliere estensore (dr. Ant ip Merone) Il Presidente (dr Francesco Cristarella Orestano) Отже Очит жи IL CANCELLIERE Ch AL CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN Oggi IL CANCELLIERE 61 AL CA E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N A 4 I A / - 6 R R 2 B T A . . S I L T R . L G P U . A E B D . R I B L R E A A A T D T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E T S . N I N E A S A E M