Sentenza 23 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12417 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' Evonchell. REPUBBLICA ITALIANA 12 4 1 7 /03 IN NOME DEL POP LA CORTE SUPRI M DI SEZIONE LAVORO - Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 788/02 Dott. Sergio MATTONE Dott. Pietro CUOCO Consigliere 5847/02 Consigliere Cron. 26259. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.18/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente 95 SENTENZA sul ricorso proposto da: NT LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA IA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 01/02/5847 proposto da: LA IA, elettivamente domiciliata in ROMA 2003 VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER 1613 LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NT LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 319/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/04/01 R.G.N. 3697/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VALLEBONA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione;
rigetto incidentale autonomo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 aprile 2001 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Latina il 13 giugno 2000, di accoglimento della domanda proposta da ET NG ed intesa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole da OL TE il 2 gennaio 1998 ed alla condanna di questo a pagare le retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto di lavoro. Tuttavia la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, riteneva che alla lavoratrice non fosse dovuta la retribuzione per il periodo compreso fra il suddetto licenziamento ed il 31 gennaio 1998, giacchè in quel periodo ella era stata assente per malattia. L'illegittimità del licenziamento era data dal difetto della forma scritta imposta dall'art. 2 1. 15 luglio 1966 n. 604. La Corte rigettava per difetto di prova anche una domanda proposta dal TE ed intesa alla;
restituzione di quanto corrisposto alla lavoratrice per il periodo successivo all'inizio di febbraio 1998, data di decorso dell'efficacia di un nuovo licenziamento del 27 del mese precedente, 3 certamente valido perché intimato con lettera. La Corte respingeva, ancora, l'appello incidentale della NG, inteso al risarcimento del danno derivato da un licenziamento intimatole il 7 luglio 1997 e revocato nel settembre successivo perché anteriore al compimento del primo anno d'età da parte del figlio della lavoratrice (1. n. 1204 del 1971). Essendo stata l'NG assente per malattia dal luglio al settembre 1997 (e fino al gennaio 1998), la domanda risarcitoria era priva dei "presupposti giustificativi". Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il TE e in via incidentale la NG. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memoria del ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con l'unico motivo il ricorrente principale lamenta anzitutto la violazione degli artt. 991 $ 112, 115, 116, 436 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello emesso la condanna al risarcimento del danno sopportato dalla lavoratrice a causa del licenziamento illegittimo 4 intimatole il 2 gennaio 1998, pur avendo la stessa Corte accertato la legittimità dei licenziamenti intimati nel settembre 1997 ed il 27 gennaio 1998. La censura non è fondata. Nella sentenza qui impugnata la Corte d'appello non si è pronunciata sulla legittimità del primo dei due licenziamenti evocati dal ricorrente, ossia quello intimato il 25 settembre 1997, insieme alla "revoca" di quello del 7 luglio precedente. Essa espressamente che tale licenziamento rimase dice attuazione giacchè il rapporto di lavoro senza continuò a svolgersi (la Corte d'appello parla di "situazione di implicita conferma della esistenza e vigenza del rapporto di lavoro") onde nessuna pretesa risarcitoria della lavoratrice poteva nascere. Il collegio d'appello ha poi negato la legittimità del licenziamento intimato il 2 gennaio 1998 oralmente ed ha escluso la concreta ravvisabilità del danno per essere rimasta la lavoratrice assente dal lavoro per malattia fino al 31 successivo. Occorre aggiungere che nel dispositivo della sentenza impugnata il licenziamento in questione "2.2.1998", invece che al 2 viene riferito al 5 errore di gennaio 1998 ma trattasi di mero dattilografia, com'è dimostrato sia dal contesto della sentenza sia dalle difese delle parti, che non muovono in proposito alcuna contestazione. Il ricorrente parla anzi nel suo "controricorso a ricorso incidentale" (pag. 3) due volte di "licenziamento orale del 2 gennaio 1998", mostrando così di avere esattamente inteso il contenuto della sentenza. Con altra censura contenuta nel primo motivo il ricorrente principale lamenta altresì essere stata rigettata la sua richiesta di condanna della lavoratrice alla restituzione di somme "retribuzioni nonindebitamente pagate per percepite dal 2.2.1998 al 30.6.1998" oltre interessi e spese. Il ricorrente si riferisce al licenziamento scritto, da lui intimato in data 27 gennaio 1998 e del quale la Corte d'appello ha bensì ritenuto la legittimità, escludendo però che il datore di lavoro avesse il diritto di ripetere quanto già pagato alla lavoratrice, a titolo di retribuzione, nel periodo successivo ossia tra il 2 febbraio ed il 30 giugno 1998, e ciò per assoluto difetto di prova in ordine alla entità ed ai tempi della 6 dedotta corresponsione della somma. Il ricorrente principale impugna ora questa pronuncia di rigetto, affermando di aver prodotto (doc. n. 5) in appello copia di un assegno 52.934.000, comprovantedell'importo di lire l'avvenuto pagamento di dette retribuzioni. Connesso con tale doglianza è il ricorso incidentale condizionato, con cui la lavoratrice nega l'efficacia del licenziamento del 27 gennaio 1998 e lamenta che i giudici d'appello non si siano pronunciati su una sua censura, mossa alla sentenza ricezione alla mancata di primo grado, relativa della lettera con cui il era stato licenziamento intimato. Questi due motivi sono fondati. A pag. 13 dell'atto di costituzione in appello la lavoratrice disse esplicitamente di non aver ricevuto l'atto di intimazione del licenziamento, mai recapitato dal servizio postale e restituito al mittente. Sull'ammissibilità e sulla fondatezza di questa doglianza la Corte d'appello non si è pronunciata, omettendo così di esaminare un punto decisivo in ordine alla legittimità del licenziamento in questione. Cassata la sentenza, sul punto si 7 pronuncerà il giudice di rinvio. Se questo giudice accerterà la legittimità del licenziamento, egli dovrà pronunciare anche sulla richiesta di restituzione delle somme asseritamente pagate dal datore di lavoro. Questi infatti formulò la specifica domanda nel capo D del suo atto d'appello, indicando anche la prova documentale dell'avvenuto pagamento. L'affermazione di difetto assoluto della prova sul punto, resa dalla sentenza qui impugnata, è del tutto priva di motivazione, onde anche su questo punto la sentenza va cassata con rinvio. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello dell'Aquila provvederà anche in ordine alle spese. Col ricorso incidentale non condizionato la lavoratrice lamenta che, dichiarata l'illegittimità di uno dei licenziamenti, la Corte d'appello non abbia emesso la condanna risarcitoria ex art. 18 1. 20 maggio 1970 n. 300. La ricorrente si riferisce evidentemente al licenziamento intimato con lettera del 25 settembre 1997 insieme alla revoca di quello del 7 luglio precedente. Ella parla infatti di revoca che "non aveva i chiesti requisiti di serietà" e dice che 8 "con il medesimo atto d revoca è stato contestualmente intimato un nuovo licenziamento". Ma, per le ragioni dette a proposito del ricorso principale, sugli effetti di questo licenziamento del settembre 1997 la Corte non si è pronunciata, onde il motivo si rivela inammissibile per difetto di interesse. Del resto la sentenza di primo grado non accertò i requisiti di applicazione dell'art. 18 cit., primo fra tutti quello delle dimensioni dell'impresa del datore di lavoro, e su questo punto non vi fu impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione quello principale e quello incidentale condizionato e rigetta quello incidentale non condizionato;
cassa con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila anche per le spese. Così deciso in Roma il 18 marzo 2003. Il Presidente: for Il Cons. estensore: Que IL CANCELLIERE Oggi, 23 AGU. 2003 Depositata in Cancellers ✓ CANCELLIERE може 9