Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /03 SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO Mi strati:01 67 4 76F9170 Composta dagli 11. m Sig Dott. Vincenzo Presidente FA ETRA R.G.N. 22256/99 Cron. 3872 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 541 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.16/10/02 m Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TRE VILLE SRL, in persona del legale rapp.te p.t. Sig.ra ETTORINA CAMPADELLI, elettivamente domiciliata LIRE 1500 - in ROMA VIA BARBERINI 67 presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato ANTONIO PICOZZI, che la difende unitamente all'avvocato LUCIANO MANCINI, giusta delega A111344 in atti;
A111345 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE POGGI GINO, titolare dell'omonima impresa artigiana, Richiesta copia esecutiva day sig. Di elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 15, MATTE per diritti €14.46 09-954 MAG. 2003 2002 presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, che lo H IL CANCELLIERE 1326 difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DI MATTEO, ESECUZIONE FORZATA -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE 2 - controricorrente Richiesta copia esecutiva daling. MERLA nonchè contro per diritti € 14,4 --- -9 MAG. 2003 il ARSID IN SRL, in persona del legale rapp.te p.t. IL CANCELLIERE ESECUZIONE FORZATA elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 110, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MERLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1529/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato NICOLA ROMANO, difensore del -- resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 1/12/87 NO PO conveniva davanti al Pretore di Bologna la srl Tre Ville e, deducendo che il proprio negozio, adiacente a locali di proprietà della Tre Ville, era rimasto danneggiato da lavori di ristrutturazione eseguiti da terzi per conto della convenuta, chedeva che questa fosse condannata al pagamento di lire 1.980.000, a titolo di risarcimento. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che la responsabilità dei danni doveva essere imputata alla srl AR.SI.D'IN, quale impresa appaltatrice, che aveva dato i lavori in subappalto ad altra impresa. Pertanto, autorizzata dal giudicante, chiamava in causa l'AR.SI.D'IN per essere manlevata dall'eventuale esito sfavorevole della lite. L'AR.SI.D'IN, costituitasi a sua volta, opponeva che gli interventi di ripristino nel negozio del PO non rientravano nel contratto di appalto. Espletata l'istruttoria, il Pretore, con sentenza 16/3/95, accoglieva la domanda dell'attore, condannando la convenuta a pagare al PO la somma da lui richiesta. Rigettava, invece, la domanda di manleva. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Bologna che, con sentenza 7/7/99, rigettava il gravame della soccombente. Contro la sentenza la società Tre Ville ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Al gravame hanno resistito entrambi gli intimati, ciascuno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge (artt.2043 e 1655 c.c.) nonché contraddittoria motivazione per avere la sentenza ritenuto la ricorrente responsabile ex art.2043 c.c. del danno verificatosi nel negozio del PO, pur risultando dalle prove raccolte che a causare il danno erano stati i lavori eseguiti nell'ambito del contratto d'appalto dalla AR.SI.D'IN e da questa affidati in subappalto ad altra ditta, ditalché nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla società ricorrente che rivestiva solo la veste di committente. Più specificamente si lamentano la mancata considerazione delle prove favorevoli alla ricorrente (quali una lettera della AR.SI.D'IN. in data 18/9/87 e la deposizione del teste Belletti, che aveva riferito in ordine al subappalto) e la rilevanza attribuita invece alla deposizione del teste Bacchi, pur essendo questi il legale rappresentante della AR.SI.D'IN. Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.) e contraddittoria motivazione per avere la sentenza disatteso le dichiarazioni dei testi TO e PI e dello stesso teste Bacchi, dalle quali era emerso che la società ricorrente non aveva assunto alcun impegno nei confronti del PO, e che ad eseguire i lavori che avevano causato il danno erano state le due imprese, appaltatrice e subappaltatrice, le quali, pertanto, avrebbero dovuto direttamente, ed in solido tra loro, rispondere delle conseguenze. Le due censure, che essendo strettamente connesse (e, in parte, anche ripetitive) possono esaminarsi congiuntamente, vanno entrambe disattese. L'impugnata sentenza, per quanto specificamente rileva nel presente giudizio, ha ritenuto che la società ricorrente, per le particolari circostanze emerse dall'istruttoria (la quale aveva posto in luce che la Tre Ville era "in mano" al conte Antolini, che la gestiva come cosa propria e la cui moglie seguiva personalmente i lavori insieme con l'architetto Bacchi), era certamente consapevole degli interventi che, nell'ambito della ristrutturazione in corso e per esigenze della stessa, erano stati eseguiti nel vicino negozio del PO, nonché del mancato ripristino del locale. Di conseguenza, ha ritenuto che, essendovi stata ingerenza nei lavori eseguiti dai terzi, doveva risponderne non soltanto in base al generale principio del neminem laedere (art.2043 c.c.), ma anche in ragione degli obblighi derivanti al proprietario dell'immobile in caso di accesso al fondo del vicino (art.843 c.c.). Si tratta di una duplice ratio decidendi, essendo i referenti normativi indicati dalla sentenza alternativi tra loro, e in tal senso va corretta, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cass) la motivazione della sentenza laddove ha considerato l'art.843 c.c. un'applicazione particolare del generale principio del neminem laedere invece che un autonomo titolo di responsabilità che trae il suo fondamento nell'esercizio di un diritto, anziché nella colpa (cfr.Cass.3796/68; 1670/69)). Nessuna di tali ragioni è stata specificamente censurata dalla ricorrente, le cui critiche si sono appuntate sul capo della sentenza relativo all'esclusione della responsabilità delle due imprese esecutrici dei lavori, senza tenere conto che tale esclusione, nell'impianto logico della sentenza, non è stata determinante ai fini del giudizio di responsabilità della ricorrente, fondato dal giudicante su ragioni del tutto autonome ed indipendenti dalla posizione delle imprese. Né è sindacabile in sede di legittimità la valutazione dei dati probatori nel caso in cui, come nella specie, essa sia frutto del libero apprezzamento del giudicante e questi abbia dato logiche ed adeguate ragioni del proprio convincimento. Entrambi i motivi vanno quindi respinti. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore di ciascun intimato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore del PO in complessivi euro695,00 di cui euro 600,00 (seicento) per onorari, e in favore di AR.SI.D'IN. in complessivi euro 582,00, di cui euro 500,00 (cinquecento) per onorari. Roma, 16 ottobre 2002 L'estensore Il presidente work w IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna /- 5 FEB. 2003 1 NCELLIERS Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26-9-2003 serie 4 al n. 32232 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica Part: 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino)са