Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di appalto ,la domanda di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché "l'actio quanti minoris" non è richiesta di esatto adempimento, sicché la proposizione di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento impedisce al committente di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di richiedere la riduzione del prezzo.
In tema di appalto non è applicabile il principio stabilito per la vendita dal secondo comma dell'art. 1492 cod. civ. dell'irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale, tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto di appalto può proporsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che con l'atto di citazione sia stata chiesta la riduzione del prezzo e che quest'ultima può essere nuovamente introdotta nel giudizio di appello in sostituzione di quella di risoluzione, in quanto fondata sulla stessa "causa petendi" e su un più limitato "petitum". Pertanto, non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto perché i vizi dell'opera non sono tali da renderla inidonea alla sua destinazione, disponga soltanto la riduzione del prezzo pattuito, adeguandolo all'opera compiuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO VOLPE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTEZA
Sul ricorso iscritto al n. 1403/96 proposto da
FO ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laurentina n. 1571, presso lo studio dell'Avv. Luigi Riccioni che lo difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
NI AG, NI AL, NI EL, NI VA, NI NA, NI SE, NI ER, NI CE;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3434/94 del 10.11./6.12.1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Luigi Riccioni.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 2.2.1985, DI FO conveniva in giudizio MB IN dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 14.744.480 a saldo di una fornitura di infissi per un immobile realizzato dal IN in agro romano via Crescentino.
Il IN contestava la domanda e, in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento del FO, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda del FO, e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto limitatamente ai diversi infissi delle porte interne e dei portoncini di ingresso, dichiarava sussistere il diritto del IN alla riduzione del prezzo in relazione a tali opere nella misura del 20% del prezzo pattuito, e condannava il FO al pagamento in favore del IN della somma di L. 29.600.000, oltre interessi e spese di giudizio.
Su impugnazione di entrambe le parti, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3434/94 del 10.11./6.12.1994, in accoglimento dell'appello principale del FO e in parziale riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e determinava in L.
2.272.000 la somma che il FO doveva restituire agli eredi del IN a titolo di riduzione del prezzo. Rigettava ogni altra impugnazione e compensava interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte di Appello, per quanto riguardava la riconvenzionale del IN, che il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di parziale risoluzione del contratto, in quanto aveva ritenuto che le persiane e le finestre presentavano vizi e difetti di tale gravità da sconsigliare per antieconomicità un intervento riparatore, come accertato con consulenza tecnica. Ma tale giudizio non poteva essere condiviso atteso che tra l'esecuzione dei lavori e gli accessi del consulente tecnico erano trascorsi cinque anni, mentre era al momento del completamento dell'opera che i lamentati vizi dovevano essere tali da rendere l'opera stessa inutilizzabile. Al riguardo competeva al committente fornire la relativa prova;
in mancanza, non poteva accogliersi la richiesta risoluzione. Riteneva poi la Corte di Appello fondata la domanda di riduzione del prezzo per i difetti di funzionalità delle porte interne ed esterne, nella misura di L. 2.272.000, come accertato dal c.t.u.. Infine riteneva che non poteva accogliersi la richiesta del FO di pagamento del saldo del prezzo dell'appalto per mancanza di prova.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RN FO deducendo due motivi.
Gli intimati IN, nei confronti di alcuni dei quali è stato disposto l'integrazione del contraddittorio nella qualità di eredi di MB IN, non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1492 c.c. e 99, 112, 277 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume che il IN non poteva proporre contemporaneamente domanda di risoluzione contrattuale e di riduzione del prezzo, avendo le due azioni presupposti diversi. Ed in effetti il IN aveva proposto solo domanda di risoluzione contrattuale. La Corte d'appello, una volta rigettata tale domanda, non poteva riconoscere al IN un credito per "riduzione di prezzo", senza commettere vizio di ultrapetizione. Il motivo è infondato.
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché l'actio quanti minoris non è richiesta di esatto adempimento. Ne consegue che qualora il committente, per difetti dell'opera, abbia esperito azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, può successivamente, sia in primo grado che in appello, modificarla in quella di riduzione del prezzo. Invero, non soltanto non è estensibile all'appalto il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2^, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo;
ma nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto posto dall'art. 1453, comma 2^, c.c. impedisce al committente che abbia proposto domanda di risoluzione di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo. Quest'ultima domanda, infine, non integra una domanda nuova rispetto a quella originaria di risoluzione perché fondata sulla stessa causa petendi e caratterizzata da un petitum più limitato. (Cass.27.4.1993, n. 4921; 4.8.1990 n. 7872; 6.2.1986 n. 736).
Pertanto non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, in materia di appalto, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto, perché i vizi dell'opera non sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, disponga soltanto la riduzione del prezzo pattuito, adeguandolo all'opera compiuta.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che mancava la prova da parte del FO del proprio credito. Invero il credito (per saldo lavori) non solo era basato sulla documentazione esibita (in particolare il doc. n. 1 con conteggio - L. 10.073.000 - a firma dello stesso IN), ma non era stato mai contestato dal IN, le cui eccezioni e deduzioni riguardavano unicamente la pretesa risoluzione del contratto per gravi vizi dell'opera. Anche tale motivo è infondato.
Nell'ultima parte perché le contestazioni del IN, come affermato dalla Corte d'appello, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, hanno riguardato sia i vizi dell'opera, sia i conteggi effettuati dal FO. Nelle rimanenti parti atteso che con esso non si contesta la ratio che ha indotto la Corte d'appello a rigettare la richiesta del FO di pagamento del residuo prezzo dell'appalto. Ha infatti osservato la Corte che il FO, pur avendo dato atto di aver ricevuto somme in conto prezzo, non aveva fornito la prova in ordine al prezzo globale convenuto, essendo state, peraltro, contestate dalla controparte le somme richieste sia prima della causa, con corrispondenza epistolare, sia nel corso del giudizio. La diversa valutazione dei conteggi prospettata dal ricorrente è inammissibile in quanto in contrasto con quella effettuata dalla Corte, la cui ratio decidendi, essendo logica e immune da vizi giuridici, è sufficiente a sorreggere la decisione. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla in ordine alle spese del giudizio perché gli intimati IN non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999