Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1475
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Sentenza 22 febbraio 1999

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In tema di appalto ,la domanda di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché "l'actio quanti minoris" non è richiesta di esatto adempimento, sicché la proposizione di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento impedisce al committente di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di richiedere la riduzione del prezzo.

In tema di appalto non è applicabile il principio stabilito per la vendita dal secondo comma dell'art. 1492 cod. civ. dell'irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale, tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto di appalto può proporsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che con l'atto di citazione sia stata chiesta la riduzione del prezzo e che quest'ultima può essere nuovamente introdotta nel giudizio di appello in sostituzione di quella di risoluzione, in quanto fondata sulla stessa "causa petendi" e su un più limitato "petitum". Pertanto, non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto perché i vizi dell'opera non sono tali da renderla inidonea alla sua destinazione, disponga soltanto la riduzione del prezzo pattuito, adeguandolo all'opera compiuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1475
    Data del deposito : 22 febbraio 1999

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