Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un "quid pluris" concretantesi in artifici e raggiri. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di una tessera "Viacard" illecitamente rimagnetizzata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 26300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26300 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/04/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 530
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 45614/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
CO AL nato il [...];
Avverso la sentenza del 26.3.2003 del Tribunale di Mondovì;
Visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Paolo Appella del Foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice monocratico del Tribunale di Mondovì applicava a LO LE, imputato dei delitti di: a) ricettazione aggravata (art. 648, 61 n. 2 c.p.) di una tessera autostradale "Viacard" di provenienza delittuosa, in quanto illecitamente rimagnetizzata;
b) indebita utilizzazione della citata tessere per il pagamento del pedaggio autostradale (artt. 61 n. 2 c.p., 12 D.L.
3.5.1991 n. 143, conv. con modificazioni nella legge 5.7.1991 n. 197; c) tentata truffa in danno della s.p.a. Autostrade (artt. 56, 640 c.p.), la pena concordata fra le parti di mesi due, giorni venti di reclusione, euro cento di multa, convertita la pena detentiva ex art. 53 legge 689/1991 nella corrispondente pena pecuniaria di euro 3.040 di multa, con conseguente pena finale di euro 3.140 di multa.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, LE, il quale lamenta: a) la mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati sub a) e c);
b) l'erronea applicazione del concorso materiale tra il reato di truffa e quello previsto dall'art. 12 del D.L. 13.5.1991 n. 143, essendo invece quest'ultimo reato speciale rispetto a quello di truffa;
c) l'erronea liquidazione delle spese in favore della parte civile nei cui confronti era già stato effettuato il risarcimento del danno prima dell'apertura del dibattimento;
d) l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12 del D.L. 143/1991, successivamente convertito, rispetto a quello previsto per il delitto di truffa con conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La parte civile si è costituita nel giudizio di Cassazione, rinnovando la richiesta di risarcimento dei danni.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Occorre premettere che la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa.
Positiva quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena;
2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze;
3) della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette da una motivazione che non può non essere conformata alla particolare natura giudica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice ad una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso fra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Sez. Un. 27.9.1995, n. 10372, ric. Serafino, riv. 202270; Sez. Un. 27.3.1992,
n. 0 5777, ric. Di Benedetto, riv. 191135). In questo contesto di principi, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez. Un. 27.10.1999, n. 000 20, ric. Fraccari, riv. 214637).
Al contrario, con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. (Sez. Un. 19.1.2000, n. 0000 5, ric. P.G. in proc.
Neri, riv. 215825).
2. Poste queste premesse, il Collegio osserva che con il primo motivo di ricorso vengono poste questioni che sono da ritenere precluse alla luce del rito prescelto.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso la Corte, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28.3.2001, n. 22902, ric. Tizzi, riv. 218873), rileva che il reato di truffa non è assorbito in quello di indebito utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 d.l. 12 maggio 1991 n. 143, convenite con legge 5 luglio 1991 n. 197),
ogniqualvolta, come nel caso di specie, la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo della citata tessera, ma sia connotata da un quid pluris, ossia dall'artifizio consistente nella illecita rimagnetizzazione.
La sentenza impugnata, pertanto, sul punto è esente da vizi giuridici.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 444 c.p.p., così come modificato dall'art. 32, comma 1^, della legge 16.12.1999 n. 479. In caso di applicazione concordata della pena, infatti, se vi è costituzione di parte civile, il giudice, pur non decidendo sulla domanda, condanna tuttavia l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
Relativamente al quarto motivo di ricorso il Collegio osserva che la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. 143/1991 sotto il profilo dell'ingiustificata disparità fra il trattamento sanzionatorio riservato per questo titolo di reato rispetto al delitto di truffa è manifestamente infondata, rientrando nella piena ed esclusiva discrezionalità del legislatore la scelta di graduare l'entità delle pene avuto riguardo alla diversa tipologia dei reati e ai diversi beni giuridici tutelati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro millecinquecentoventicinque, di cui euro venticinque per spese. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004