Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
Il delitto di omicidio preterintenzionale può configurarsi, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli "atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen.," dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale e non diretto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, a titolo di concorso in omicidio preterintenzionale, oltre che in rapina, di due soggetti i quali avevano concordato con un terzo, resosi autore materiale del fatto, un furto con strappo, da questi poi realizzato con violenza alla persona della vittima che, avendo opposto resistenza, era stata trascinata per alcuni metri così riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2008, n. 44751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44751 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 12/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 4048
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 18941/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ME, nato il [...];
e da ID AL, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 14-2-07 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv. Balzano ME Nicolas e avv. Morra Pasquale per il RE, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 12-10-04 la Corte di assise di Napoli dichiarava RE ME e ID AL responsabili di omicidio preterintenzionale (perché in concorso tra di loro e con RI Raffaele, al fine di commettere il delitto di rapina in danno di AT AR, spintonandola violentemente nonché trascinandola per alcuni metri per strapparle la borsa, ne cagionavano il decesso, intervenuto a seguito delle gravi lesioni personali consistite nella frattura del collo femorale sinistro su soggetto novantenne):
ritenuto ex art. 81 c.p., il concorso formale con il delitto di rapina di cui alla precedente sentenza emessa a loro carico dalla Corte di appello di Napoli il 24-1-00 e passata in giudicato, li condannava alla pena complessiva di 14 anni di reclusione. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di assise di appello con pronuncia 14-2-07, avverso la quale gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione nei termini infradescritti. ID AL.
1 - Violazione dell'art. 584 c.p.. In particolare ha dedotto: che non aveva preso parte all'azione materiale di rapina;
che originariamente era stato pianificato dai complici un furto con destrezza;
che egli era stato dichiarato responsabile della rapina ex art. 116 c.p., non avendo voluto gli atti che si erano concretati in lesioni;
che non poteva essergli attribuito il reato di omicidio preterintenzionale, mancando la prevedibilità che l'azione dell'esecutore sfociasse nella morte della vittima.
2 - Violazione degli artt. 586 e 628 c.p.. Con questo motivo è stato rilevato che il fatto addebitatogli doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 586 c.p., non ricorrendo la configurabilità dell'art. 584 c.p. in quanto la rapina è un reato volto ad offendere il patrimonio.
RE ME.
1 - Violazione degli artt. 43, 584 e 116 c.p.; illogicità della motivazione in punto responsabilità.
Precipuamente ha dedotto: che non era stato esecutore materiale della rapina;
che aveva voluto commettere un furto e non aveva voluto le lesioni;
che l'aggressione era stata operata dal RI, che la rapina gli era stata addebitata ex art. 116 c.p.; che non avendo voluto le lesioni, non era configurabile a suo carico la fattispecie criminosa dell'omicidio preterintenzionale. Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Il delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e quello di morte come conseguenza di un altro reato (art. 586 c.p.) si differenziano tra di loro in quanto l'esito letale, nel primo, deriva da azione volontaria di lesioni o percosse e, nel secondo, da un diverso delitto doloso (Cass. 13-2-99 n. 3262 Rv. 213028; Cass.26.4.2005 n. 21039 Rv. 231770). Venendo al caso in esame, come emerge dall'esame della sentenza della Corte di appello di Napoli, la rapina fu contestata e ritenuta per il ID ed il RE a titolo di concorso, ex art. 110 c.p. e non già a titolo di concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 c.p.p.:
le lesioni sono state dunque accertate quali volute da tutti i concorrenti, a prescindere dalla materiale realizzazione delle stesse da parte di uno solo di loro. La sentenza ora impugnata, dal canto suo, nel richiamare quanto sopra ha precisato che la circostanza rappresentata dall'avere i complici originariamente concordato un reato di furto con violenza sulle cose (e non già con destrezza, come apoditticamente assunto dal ID), rimaneva priva di rilevanza poiché detta violenza si trasforma inevitabilmente in violenza sulla persona, ogniqualvolta la vittima opponga resistenza. A fronte del delineato contesto va, dunque, disattesa l'impostazione difensiva, comune ad entrambi gli impugnanti, secondo cui ricorrerebbe il reato di cui all'art. 586 c.p. in quanto le lesioni, che avevano portato al decesso della persona offesa, erano state addebitate agli attuali imputati quale evento non voluto: essendo smentito il presupposto su cui siffatta tesi si basa, la stessa risulta infondata. Nè potrebbe sostenersi che la Corte di assise di appello abbia riconosciuto a carico del RE e del ID un'ipotesi di dolo eventuale, per cui, anche sotto codesto profilo, la loro condotta non sarebbe sussumibile della previsione dell'art.584 c.p.. All'uopo va ribadito che, in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, quando l'ulteriore accadimento si presenta probabile e non già meramente possibile, va escluso che l'agente si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, dovendosi ritenere che egli abbia accettato proprio quest'ultimo e quindi lo abbia voluto: di conseguenza in questo caso il dolo si configura come diretto e non come eventuale (Cass. S.U. 14-2-96 n. 3571 Rv. 204167). Orbene nella sentenza impugnata, a maggior specificazione degli accertamenti già effettuati in ordine al dato psicologico nel procedimento per rapina (specificazione legittima, non avendo la Corte di appello di Napoli individuato, nell'ambito del ravvisato concorso ex art. 110 c.p., se il dolo fosse intenzionale o eventuale), è stata evidenziata una situazione di necessario collegamento della violenza sulla cosa con quella sulla persona: ciò significa che tutti gli imputati, alla luce del principio ora richiamato, dovessero rispondere delle lesioni procurate al soggetto passivo a titolo di dolo diretto.
In ogni caso, anche se l'azione lesiva fosse stata oggetto di dolo eventuale da parte degli attuali ricorrenti, non per questo verrebbe meno la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale. Non si ignora l'esistenza di un precedente nel quale è stato affermato che le percosse o le lesioni, che sono il presupposto per l'applicazione dell'art. 584 c.p., devono essere il frutto di un dolo diretto e non di dolo eventuale (Cass.
5.7.88 n. 4904 Rv. 180966):
non si reputa peraltro di aderire a tale orientamento per le seguenti ragioni.
La ratio dell'incriminazione di cui all'art. 584 c.p. consiste nel porre una difesa avanzata al bene della vita, in considerazione che non raramente da atti diretti a ledere possa naturalisticamente (ancorché involontariamente) sopravvenire la morte della persona offesa (Cass. 15-11-89 n. 17687 Rv. 182907): alla luce della medesima va quindi affermato che il formale riferimento normativo ad "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude la possibilità che questi siano accettati come eventuali;
in tale ottica la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione e l'espressione impiegata come finalizzata a ricomprendere in essa atti realizzanti semplice tentativo del delitto a cui consegua l'evento morte (nel senso della sufficienza di tentativo di atti lesivi si veda: Cass. 20-1-88 n. 4793 Rv. 178180; Cass. 23-3-90 n. 6403 Rv. 184229). Infondata è poi la denuncia del ID, relativa alla mancata prevedibilità che l'azione lesiva potesse determinare la morte della persona offesa.
Per la sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale è sufficiente che esista un rapporto di causa ed effetto tra l'azione volontaria di percosse o di lesioni e la morte del soggetto passivo, non postulando detta figura la prevedibilità in capo all'agente dell'evento maggiore: invero la valutazione positiva in ordine a questo dato è nella legge stessa, secondo la ratio sopra enunciata dell'art. 584 c.p. (Cass. 20-1-88 n. 4793 Rv. 178180; Cass. 15-11-89 n. 17687 Rv. 182907; Cass. 2-3-04 n. 21056 Rv 229113). Del pari priva di consistenza è l'ulteriore obiezione del citato ricorrente secondo cui, essendo la rapina un reato contro il patrimonio, la morte verificatasi come conseguenza della medesima realizzerebbe non già un omicidio, preterintenzionale bensì il delitto di cui all'art. 586 c.p.. In senso contrario si sottolinea che l'art. 584 c.p. parla di "atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 c.p." e la circostanza che tali delitti possano essere assorbiti da quello più grave di rapina non può portare all'assurdo ed irragionevole risultato di far escludere in relazione al verificarsi di quest'ultima, pur comprensiva e più grave dei predetti, la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale. Per tutte le svolte argomentazioni deve concludersi che correttamente sia stata affermata, in sede di merito, la sussistenza del reato ascritto:
s'impone pertanto il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008