Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Nel processo accusatorio la rinuncia, anche per acta concludentia, a far valere la decadenza in cui sia incorsa la controparte in tema di tempestivo deposito della lista testimoniale, preclude la possibilità di far valere la decadenza in sede di impugnazione. (Fattispecie in tema di costituzione della parte civile dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista testimoniale, senza formale opposizione della difesa dell'imputato alle prove richieste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 15/04/1999
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI rel. Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 424
3. Dott. Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo VANCHERI Consigliere N. 41399/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EC TT, n. 14.5.1951 ad Acerno;
2) UN PA, n. 20.2.1959 a Napoli
avverso la sentenza in data 5.3.1.998 del Pretore di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
EC TT e UN PA hanno impugnato (con atto di appello convertito in ricorso per cassazione ex artt. 593, co. 3, e 568, co. 5, C.P.P.) la sentenza in data 5.3.1998 del Pretore di Napoli che li aveva condannati ciascuno a lire 300.000 di ammenda e in solido al risarcimento dei danni alla parte civile in quanto ritenuti responsabili, in concorso, di continuato disturbo alle occupazioni ed al riposo di una vicina di casa. Denunciano la nullità dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali di cui alla lista depositata dalla persona offesa prima della rituale costituzione, avvenuta in udienza, e l'inadeguata valutazione delle risultanze processuali, anche riguardo al "grado di effettiva offensività" dei rumori prodotti ed all'epoca dei fatti. Il ricorso è infondato. Quanto alla doglianza in rito, effettivamente anche nel giudizio pretorile la costituzione della parte civile dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista le preclude, a norma degli artt. 79, co. 3, e 567, co. 2, C.P.P., l'indicazione di testimoni (cfr. Cass., Sez. I, 10.3.1994, Tonutti); ne' nel caso di specie tale decadenza può essere superata dal rinvio "a nuovo ruolo" dell'udienza, con conseguente nuova decorrenza del termine, poiché i rinvii del dibattimento vennero invece disposti a data fissa. Va però osservato che, al, momento in cui le parti sottoposero al Pretore le proprie richieste ex art. 493 C.P.P., la difesa dell'imputato risulta avere dedotto a verbale "N.O.
- controesame", cioè non solo dichiarò di non formulare opposizione alle prove testimoniali richieste dalle controparti, ma espresse l'intendimento di utilizzare la facoltà di rivolgere, dopo l'esame diretto, domande ai testi, al fine di trarne argomenti - a sostegno della propria tesi. Ora, nel sistema accusatorio adottato dal vigente codice di rito e caratterizzato dal principio dispositivo in tema di prova (che peraltro, una volta ammessa, diviene comune e può essere utilizzata da tutte le parti) ciò implica la rinuncia a far valere la decadenza in cui è incorsa la controparte e l'assunzione come proprio del mezzo probatorio da questa dedotto. Ne, segue che la decadenza non può più essere fatta rivivere in sede di impugnazione.
Quanto alle altre doglianze, va rilevato che il Pretore ha motivato sia circa l'intensità, sia circa la potenzialità diffusiva dei rumori;
le censure mosse in proposito sono inammissibili perché generiche o fondate su una alternativa interpretazione dell'attendibilità e del contenuto del materiale probatorio. Neppure è accoglibile, per le ragioni prima esposte, la tesi secondo la quale, dovendosi espungere le altre risultanze testimoniali, il fatto potrebbe ritenersi comprovato solo fino alla data della denuncia. Infine, sul trattamento sanzionatorio, pure oggetto di doglianza, il primo giudice ha tenuto conto dell'unico elemento qui dedotto, e cioè dell'incensuratezza (dalla quale non deriva peraltro automaticamente l'applicazione del minimo edittale, dovendosi tener conto degli altri elementi indicati dall'art. 133 C.P.). Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999