Sentenza 14 giugno 2001
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È nulla la sentenza d'appello deliberata da un collegio diverso da quello dinanzi al quale siano state precisate le conclusioni delle parti, anche se, dinanzi all'originario collegio, non vi sia stata attività di discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8068 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO NA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FERNANDO NESCIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale Dott. Marco Rocca, nonché MO AL, elettivamente domiciliati in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato L1DIA CIABATTINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANPIERO MAURI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 210/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, emessa il 02/07/98 e depositata il 18/07/98 (R.G. 1/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Cons. Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Lidia CIABATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13.1.1995 un'autovettura condotta dal proprietario NO TE ed assicurata dalla RA Assicurazioni spa venne a collisione con una bicicletta condotta da SI NA. La SI subì lesioni personali e convenne dinanzi al Giudice di pace di Casale Monferrato il NO e la RA per esserne risarcita. I convenuti resistettero alla domanda, che fu rigettata dal Giudice di pace. Su appello della SI il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza del 18.7.1998, ha confermato la decisione del Giudice di pace. Ricorre la SI con cinque motivi. Resistono la RA e il NO con controricorso. Tutte le parti hanno prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata perché deliberata da un collegio composto diversamente da quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni. I resistenti sostengono la irrilevanza della diversa composizione del collegio sul rilievo che, non essendovi stata discussione della causa, la composizione del collegio deliberante non avrebbe potuto ritenersi vincolata ai sensi dell'art. 276 comma I cod. proc. civ. La tesi dei resistenti non può condividersi e la denunzia di nullità della sentenza è fondata.
L'art. 276 comma I cod. proc. civ., applicabile anche nei giudizi di appello per la norma di rinvio contenuta nell'art. 359 cod. proc. civ., dispone che alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Questa disposizione, nel sistema processuale antecedente la novella introdotta con la legge 26.11.1990, n. 353, rispondeva sia alla esigenza di far si che a decidere la causa fossero gli stessi giudici che avevano ascoltato le difese orali delle parti, sia alla preminente "ratio" di consentire a queste ultime, anche e soprattutto per l'esercizio del diritto di ricusazione, di conoscere la identità di tutti i propri giudici prima che la causa fosse decisa. A tale previa conoscenza le parti, che durante il corso istruttorio avevano conosciuto soltanto l'identità dell'istruttore, pervenivano, infatti, all'udienza fissata per la discussione orale, che aveva luogo in tutte le cause. Con la sostituzione degli artt. 275 e 352 cod. proc. civ., attuata dalla legge n. 353 del 1990, la discussione orale della causa integra adesso un'attività processuale del tutto eventuale, perché viene disposta soltanto ad istanza di parte, il che potrebbe indurre a ritenere che nell'ipotesi in cui la discussione orale non abbia luogo la composizione del collegio deliberante possa legittimamente essere diversa da quella del Collegio dinanzi al quale siano state precisata le conclusioni. Una simile soluzione interpretativa è, tuttavia, impercorribile, perché, contraddicendo la "ratio" primaria che - come si è visto - presiede al comma I dell'art. 276 (rimasto in vigore), preclude alle parti la preventiva conoscenza della composizione del Collegio deliberante. In contrario non varrebbe opporre che tale previa conoscenza è adesso assicurata in grado di appello dalla trattazione collegiale della causa secondo la previsione dell'art. 350 cod. proc. civ. (a sua volta modificato dalla legge n. 353) e dalla immutabilità dell'organo istruttorio, prevista dall'art. 174 cod. proc. civ., applicabile anch'esso ai giudizi di appello in forza della norma di rinvio espressa dall'art. 359, giacché, anche prescindendo dal considerare che la immutabilità del giudice che istruisce non comporta necessariamente la sua identificazione col giudice che decide, non può, comunque, omettersi di considerare come il principio di immutabilità del giudice, sancito dal primo comma dell'art. 174 risulti assai attenuato dal secondo comma dello stesso articolo, che prevede la sostituzione del giudice istruttore nel caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio, ne' sembra inutile aggiungere che un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 267.1995 n. 8176; Cass. 28.12.1994 n. 11238; Cass. 30.12.1993 n. 1301; Cass.
5.4.1984 n.
2220) non interpreta quest'ultima disposizione in termini di assoluto rigore, giacché ritiene che la sostituzione dell'istruttore in difetto dei presupposti di legge concreti una mera irregolarità, insuscettibile di invalidare il procedimento e la sentenza che ne deriva. È, quindi, evidente che nell'ipotesi di decisione della causa in appello senza previa discussione gli artt. 174 e 350 (nella sua nuova formulazione) non offrono alle parti sufficienti garanzie di preventiva conoscenza della composizione del Collegio deliberante e che, sotto questo profilo, la nuova formulazione dell'art. 352 (che prevede la discussione della causa solo in via di eventualità) ha determinato una lacuna legislativa, che va colmata. A tal fine non sembra incongruo applicare per analogia l'art. 276 cod. proc. civ. (che identifica i giudici della decisione in quelli stessi che hanno assistito alla discussione) anche alla ipotesi in cui, non essendosi avuta la discussione, le parti siano comparse per l'ultima volta dinanzi al collegio (accedendo in al modo alla possibilità di conoscerne i componenti) per la precisazione delle conclusioni, atteso che dopo questo incombente, al pari di quanto avviene dopo la chiusura della discussione, resta soltanto la fase della deliberazione della decisione, nella quale - per quanto si è detto fin qui - si manifesta inderogabile la esigenza di piena identificazione dei componenti dell'organo decisorio con i giudici conosciuti dalle parti. Deve, pertanto, ritenersi che alla decisione della causa non siano legittimati a partecipare, a pena di nullità della sentenza, se non i giudici che hanno assistito all'attività processuale (di discussione o di precisazione delle conclusioni) svoltasi nella fase immediatamente precedente. Nella specie la discussione non ha avuto luogo ed il collegio che ha deliberato la decisione è stato composto diversamente che quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni. il motivo in esame va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento di tutti gli altri. La impugnata sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Torino, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la impugnata sentenza con rinvio, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001