Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2002, n. 14390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14390 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE MATERIAAI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. AL ee 74924 REPUBBLICA ITALIANA1 4 3 90 /02 TRIBUTAR N. DA CORTE SUPREMA DIC SI ZIONE Ogg SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Deles. Shor Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente e Relatore R.G.N. 1997/01 33405 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere - Ud. 22/02/02 Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74924 sul corso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE CITTA' DI : CASTELLO, in persona del Ministro pro tempore, rappresenta e difende ope legis;
Cone domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo - ricorrente
contro
SENSINI SIVIERO;
intimato avverso la sentenza n. 367/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 1001 23/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione del reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.5.1984 n. 159, convertito nella L. 24.7.1984 n. 363: prospetta, per suffragare il gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3, comma 2/bis; legge 27.12.1997 n. 449, art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.)", sostenendo, in definitiva, non competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.12.1985 -n. 791, come convertito nella L. 28.2.1986 n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.1. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 Cool per i residenti nei comuni dell'Italia centro meridionale colpiti da eventi sismici non کا د و concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini کر della irpef e dell'ilor -, in virtù dell'interpre- tazione autentica recata dall'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28, deve essere considerato nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mosselle con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 22 febbraio 2002 Il President Liebenm Иветлой IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -8 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N: 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA in5