Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 7359
CASS
Sentenza 22 marzo 2000

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L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ha disciplinato "ex novo" la materia del rimpatrio obbligatorio - precedentemente regolata dall'art. 157 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - senza però regolare le modalità di attuazione del medesimo, che ricadono tuttora nella previsione dell'art. 163 T.U.L.P.S., il quale punisce con l'arresto da uno a sei mesi non solo la trasgressione dell'obbligo di seguire l'itinerario tracciato, ma anche di quello di presentarsi nel termine prescritto dall'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via. Ne consegue che integra la contravvenzione prevista dal citato art. 163, e non quella di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, la condotta del rimpatriato con foglio di via obbligatorio che si presenti nel luogo di rimpatrio con circa dodici ore di ritardo.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 22687 del 26
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 1 Num. 22687 Anno 2013 Presidente: ZAMPETTI UMBERTO Relatore: VECCHIO MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: VARGA ANDREEA N. IL 25/03/1990 avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO eite-kikt~~-1313F- Data Udienza: 26/03/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 17.792/2012 RG. * Udienza del 26 marzo 2013 Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 7359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7359
Data del deposito : 22 marzo 2000

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