Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ha disciplinato "ex novo" la materia del rimpatrio obbligatorio - precedentemente regolata dall'art. 157 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - senza però regolare le modalità di attuazione del medesimo, che ricadono tuttora nella previsione dell'art. 163 T.U.L.P.S., il quale punisce con l'arresto da uno a sei mesi non solo la trasgressione dell'obbligo di seguire l'itinerario tracciato, ma anche di quello di presentarsi nel termine prescritto dall'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via. Ne consegue che integra la contravvenzione prevista dal citato art. 163, e non quella di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, la condotta del rimpatriato con foglio di via obbligatorio che si presenti nel luogo di rimpatrio con circa dodici ore di ritardo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 22687 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22687 Anno 2013 Presidente: ZAMPETTI UMBERTO Relatore: VECCHIO MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: VARGA ANDREEA N. IL 25/03/1990 avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO eite-kikt~~-1313F- Data Udienza: 26/03/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 17.792/2012 RG. * Udienza del 26 marzo 2013 Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 7359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7359 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 22/03/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 420
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 00313/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) PA AN n. il 01.06.1971
avverso sentenza del 12.10.1999 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO FRASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa specificazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. che trattasi nella specie del reato di cui all'art. 163 T.U.L.P.S.. OSSERVA
1. Con sentenza in data 12 ottobre 1999 la Corte di appello di Bari confermava quella in data 18 dicembre 1998 del Pretore di Bari - sezione distaccata di Bitonto, con la quale PA AN, imputato del reato di cui all'art. 2 legge 27.12.1956 n. 1423 (rimpatriato nel comune di residenza con foglio di via obbligatorio, si presentava con un ritardo di circa dodici ore, rispetto a quella stabilita nel provvedimento, all'autorità di p.s. di Bitonto), era stato condannato alla pena di un mese di arresto.
Per quanto interessa in questa sede, la corte territoriale affermava che la condotta dell'imputato configurava il reato contestatogli e che la mancata presentazione del medesimo all'autorità di p.s. del luogo di destinazione entro l'ora indicata nel foglio di via evidenziava che si era intrattenuto nel luogo, Trani, dal quale era stato allontanato.
2. Ricorre per cassazione il sunnominato imputato, il quale deduce erronea applicazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. I^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 2 legge 1423/1956 e 163 t.u.l.p.s.), assumendo che la condotta realizzata dal ricorrente configurava violazione dell'art. 163 t.u.l.p.s. e non dell'art. 2 legge 1423/1956 e affermando che l'antigiuridicità del comportamento del PA era stata derivata dalla corte barese da mere presunzioni, laddove aveva rilevato che "..la condotta contestata ... fosse sintomatica sulla sua permanenza nel comune di allontanamento..", senza che sul punto fosse stato addotto alcun elemento di prova.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Esaminando i due motivi di gravame secondo un corretto ordine logico- giuridico, la Corte precisa che non sussiste alcuna carenza di motivazione, atteso che la condotta contestata all'imputato è stata provata dalle sue stesse ammissioni e dalla circostanza obiettiva della sua presentazione oltre i limiti temporali impostigli alla competente autorità di p.s.
L'ulteriore considerazione fatta dai giudici del merito in ordine al luogo ove, nel frattempo, l'imputato si sarebbe trattenuto costituisce un obiter dictum che, di per se, non inficia in alcun modo l'idoneità e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla dimostrazione della colpevolezza dell'odierno ricorrente in merito alla condotta contestatagli, di guisa che su tale punto il ricorso deve essere rigettato. Detta condotta, peraltro, come esattamente ha precisato il ricorrente, non è costitutiva del reato di cui all'art. 2 della legge 27.12.1956 n. 1423, bensì di quello previsto dall'art. 163 r.d. 18.6.1931 n. 773 (t.u.l.p.s.).
Infatti, questa Corte ha costantemente affermato (cfr., tra le tante, Sez., 7.7.1995 (c.c. 23.5.1995), ric. p.m. in proc. Federico, rv. n. 202.297) che l'art. 2 della legge 1423 del 1956 ha disciplinato ex novo la materia del c.d. rimpatrio obbligatorio - precedentemente regolata all'art. 157 del r.d. 773 del 1931 - senza, peraltro, modificare le modalità di attuazione del medesimo, che rimangono tutt'ora regolate dall'art. 163 del citato t.u.l.p.s., laddove sanziona penalmente non solo la trasgressione dell'obbligo di seguire l'itinerario tracciato, ma anche quella della mancata presentazione nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.
Ne discende che la condotta realizzata dall'odierno ricorrente configura la violazione prevista dal citato art. 163 e non quella di cui all'art. 2 della sopra indicata legge del 1956.
Peraltro, trattandosi di due reati contravvenzionali puniti con la identica pena - da uno a sei mesi di arresto - e comportanti i medesimi effetti penali, alla rilevata erronea qualificazione giuridica del fatto di reato in questione non consegue alcuna nullità della sentenza impugnata, ma soltanto, a norma del primo comma dell'art. 619 c.p.p., la rettificazione da parte di questa
Corte dell'erronea indicazione della legge violata, dal momento che la stessa non ha avuta alcuna influenza decisiva sul dispositivo del provvedimento gravato, stanti l'identica natura dei due reati, la stessa pena prevista per entrambe le violazioni, la sua irrogazione, nel caso di specie, nel minimo edittale e i medesimi effetti penali scaturienti da essi.
L'accoglimento della prospettazione rilevata dal ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica del fatto da lui commesso osta alla sua condanna alle spese del procedimento, in quanto non vi è stata soccombenza totale, ma solo parziale, rispetto ai motivi evidenziati con il gravame.
P.Q.M.
Rettifica la qualificazione giuridica del reato nel senso che deve intendersi come violazione dell'art. 163 r.d. 18.6.1931 n. 773 e non dell'art. 2 legge 27.12.1956 n. 1423. Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000