Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 1
In tema di durata massima delle misure cautelari, la disciplina della sospensione dei termini, prevista dall'art. 304 cod. proc. pen., non è applicabile a misure coercitive diverse dalla custodia cautelare. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta illegittima la sospensione dei termini di durata dell'obbligo di presentazione alla P.G. durante il periodo fissato per il deposito della sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2013, n. 30294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30294 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 25/06/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 964
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 13144/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ba SO n. il 7.7.1989;
avverso l'ordinanza n. 2339/2012 pronunciata dal Tribunale della libertà di Torino il 13.2.2013;
sentita nella camera di consiglio del 25.6.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Dell'Uteri Marco;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Iacoviello F. M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 19.2.2013, a mezzo del proprio difensore, Ba SO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 13/14.2.2013 con la quale il tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto dal Ba avverso il provvedimento in data 8.11.2012 con cui il giudice per le indagini presso il tribunale di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., lett. c bis, la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il periodo di novanta giorni indicato, ex art. 544 c.p.p., per il deposito della motivazione della sentenza di condanna.
In particolare, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 304 c.p.p., avendo il giudice a quo ritenuto applicabile alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, le norme dettate dal legislatore con riguardo alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, in violazione del chiaro dettato legislativo di cui all'art. 306 c.p.p., che, nel dettare il termine di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, ne stabilisce la misura nel doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., relativo ai termini di durata massima della custodia cautelare, senza alcun riferimento all'eventuale sospendibilità di detti termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Secondo il dettato di cui dell'art. 308 c.p.p., comma 1, le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303";
disposizione, quest'ultima, destinata alla disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Nell'ambito della disciplina relativa ai termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, nessuna specifica indicazione risulta espressamente formulata con riguardo all'applicabilità dell'istituto della sospensione dei termini;
istituto, viceversa, esplicitamente previsto e regolato dall'art. 304 c.p.p., in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere.
In mancanza di una diversa ed espressa disposizione legislativa, deve pertanto ritenersi che il legislatore non abbia inteso estendere alla disciplina dei termini relativi alle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare l'istituto della sospensione, tanto derivando dall'inderogabile vigore del principio generale (immanente alla struttura del sistema penale), che, in materia de libertate (ossia con riguardo alle disposizioni di legge restrittive della libertà personale del reo), esclude l'applicabilità del criterio analogico in malam partem (cfr. l'art. 14 preleggi).
Peraltro, la stessa previsione del raddoppio dei termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare vale a convincere della volontà legislativa di ricomprendere, nel più ampio termine di durata previsto (rispetto a quello individuato per la custodia cautelare), ogni possibile vicenda incidentale assimilabile a quelle specificamente individuate e descritte nell'art. 304 c.p.p.; vicende da ritenersi, di conseguenza, astrattamente e preventivamente "coperte" dai termini più lunghi così comprensivamente stabiliti dall'art. 308 c.p.p.. La stessa eventuale maggiore severità derivante dall'applicazione dell'istituto della sospensione dei termini, in relazione alla misura cautelare più afflittiva della custodia in carcere, appare, per altro verso, giustificabile in ragione dell'intuibile maggior pericolosità del soggetto ad essa sottoposto, avuto riguardo alla più intensa pregnanza delle esigenze cautelari rinvenute a fondamento della scelta caduta sulla più grave misura. L'opzione interpretativa condivisa da questo collegio trova peraltro un'indiretta conferma nel precedente principio statuito da Cass., Sez. 5^, n. 2875/1995, Rv. 204229, che ha ritenuto (sia pure con riguardo alla differente fattispecie relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) come, ai sensi dell'art. 240 bis disp. coord. c.p.p., la deroga al principio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale riguarda esclusivamente i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare (sempre che gli imputati o i loro difensori rinuncino alla sospensione), sicché trova applicazione il principio generale che impone la sospensione ove si verta in tema di procedimenti per imputati per i quali è stato disposto il divieto di dimora. Nè la norma citata è suscettibile di applicazione analogica, poiché per effetto del canone sancito dall'art. 14 preleggi, le norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non operano oltre i casi e i tempi in esse considerati. La diversità dei presupposti di fatto e della fattispecie normativa applicata nella pronuncia richiamata devono ritenersi tali da non incidere sulla comunanza della ratio decidendi nella specie individuata;
di detta pronuncia dovendo infatti condividersi la ragionevolezza di un'interpretazione incline a valorizzare le ragioni di una differenziata considerazione della disciplina riservata alla custodia cautelare in carcere, rispetto a quella diversamente riferita alle altre misure di natura coercitiva.
Il complesso delle argomentazioni sin qui compendiate - nel confermare la non estensibilità dell'istituto della sospensione dei termini massimi di durata alle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere - varrebbe a giustificare il riconoscimento della fondatezza dell'odierno ricorso proposto dal ricorrente.
Nondimeno, la circostanza dell'avvenuta integrale decorrenza dei termini di sospensione della misura cautelare in questa sede contestati dal ricorrente impone il rilievo della sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, con la conseguente necessaria declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, cui non segue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o (a fortiori) di somme in favore detta cassa delle ammende, stante le ragioni della decisione e il vigore delle argomentazioni in diritto più sopra illustrate.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013