Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Ferdinando - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA LF OR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 17/04/00 - R.G.N. 38/94;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 18/06/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenti statuizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL Tribunale di Messina, in parte rigettando lo appello proposto dall'Inps, confermava, per quel che in questa sede ancora rileva, la sentenza pretorile nella parte in cui aveva riconosciuto a AL La LF il diritto al cumulo di rivalutazione e interessi anche per i ratei di pensione di invalidità maturati successivamente al 30.12,1991.
In particolare il Tribunale motivava la propria decisione rilevando che l'art. 16 1. n. 412 del 1991 non è applicabile nelle ipotesi in cui la mora dell'ente previdenziale si sia verificata prima dell'entrata in vigore della citata legge, ancorché tale mora si protragga nel periodo successivo, ipotesi verificatasi nella specie, atteso che il diritto a pensioni di invalidità era stato riconosciuto a decorrere dall'agosto 1993.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'Inps; nessuno si è costituito per lo intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso l'Inps censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 1. n. 412 del 1991, oltre che per vizi di motivazione, rilevando che, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, dal rapporto previdenziale e dal rapporto assistenziale non scaturisce una singola obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria, da assolvere ratealmente, ma una serie di obbligazioni a cadenza periodica, con la conseguenza che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione, onde avrebbe errato il giudice d'appello a non ritenere applicabile l'art. 16 1. n. 412 del 1991 ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992.
Secondo il ricorrente, infine, l'accoglimento del ricorso dovrebbe comportare la condanna del La LF al pagamento delle spese di lite, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 384 del 1992 solo nella parte in cui, abrogando l'art. 152 dips.
att. c.p.c, non ha fatto salva la situazione dei "non abbienti", e che il La LF non ha provato lo stato di "non abbienza". La censura proposta è manifestamente fondata.
Come rilevato dal ricorrente, infatti, dal rapporto previdenziale e da quelle assistenziale non scaturisce una singola obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma una serie di obbligazioni, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo e rispetto a ciascuna delle quali può verificarsi ritardo nello adempimento e conseguente danno da mora, da liquidarsi secondo la legislazione vigente al momento del suo verificarsi.
Pertanto, seguendo il consolidato e autorevole orientamento espresso da questo giudice di legittimità (v. per tutte Sent. S.U. n. 5895 del 1996), deve ritenersi che per i ratei di prestazione maturati dal primo gennaio 1992 sia applicabile la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 16 l.n. 412 del 1991, secondo la quale lo importo dovuto a titolo di interessi va detratto dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno derivante dalla diminuzione di valore del credito. Il ricorso, pertanto, conformemente alle richieste del P.G., deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.
Sussistendo i presupposti per una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va riconosciuta a AL La LF, per il risarcimento del danno da mora in relazione ai ratei maturati dopo il 31.12.1991, solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Le spese dei gradi di merito sono liquidate nei termini già statuiti dai giudici di primo e secondo grado, alle cui decisioni si rinvia per relationem.
Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese della presente fase di. giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore la notifica introdotta dal D.L. n. 265 del 2003, disposizione che deve ritenersi nuovamente in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994 e che non contempla la non abbienza tra i requisiti previsti per l'esonero dal pagamento delle spese processuali (v. Cass. n. 5907 del 2003 RV 562138), laddove la novella introdotta dal citato D.L. n. 265 è da ritenersi applicabile ai soli casi in cui il grado di giudizio sia stato introdotto dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito riconosce sui ratei maturati dopo il 31.12.1991 la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004