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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2026, n. 11357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11357 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, assolveva IT NO dal reato di cui all'art. 73 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 contestato al capo 1) e rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. contestato al capo 2) in mesi sei di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11357 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 25/02/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NO IT, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del reato di resistenza nonostante la condotta tenuta dall'imputato si sia risolta in una mera fuga, difettando, di contro, la prova di una condotta di guida concretamente ed effettivamente pericolosa per l'altrui incolumità. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, sotto il duplice profilo dell'applicazione della recidiva reiterata e del riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio di equivalenza. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata sulla base dell'erroneo richiamo ad una condanna riportata al numero otto del casellario giudiziale, che in realtà si riferisce ad un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale, laddove l'unica precedente condanna nel quinquennio riguarda un reato commesso in data 17 marzo 2010, e dunque ad una distanza temporale che costituisce elemento dirimente ai fini della applicazione della recidiva e di cui l'impugnata sentenza non ha tenuto conto, limitandosi a valorizzare il dato formale della presenza della pregressa condanna ed omettendo la dovuta valutazione in ordine alla rilevanza sostanziale di tale dato ai fini del giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato. La Corte ha, inoltre, replicato il vizio di motivazione già rinvenibile nella sentenza di primo grado quanto al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di motivare adeguatamente quanto alla insussistenza dei presupposti per il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata. 3. Con motivi nuovi depositati in data 9/01/2026 il difensore del ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. divenuta applicabile anche al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 172/2025 Corte Cost., dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Rileva sul punto il difensore che, trattandosi di mutamento ordinamentale e normativo favorevole all'imputato, la disposizione debba trovare applicazione, al caso in esame e che, alla luce delle plurime pronunce di legittimità intervenute anche in relazione a casi sovrapponibili a quello in esame, puntualmente richiamate, la questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. può essere legittimamente prospettata per la prima 2 volta in sede di legittimità, anche con motivi nuovi e indipendentemente dai motivi originari di ricorso, quando, come nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato una preclusione ex lege all'accesso a tale istituto di favore sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) emerge che il delitto di resistenza è stato ritenuto in ragione di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale in ordine alla condotta di guida tenuta dall'imputato che, dopo essersi sottratto al controllo delle forze accelerando e dandosi alla fuga, aveva poi viaggiato a velocità elevata per le vie cittadine anche in prossimità di un bar i cui avventori erano stati costretti a spostarsi per evitare di essere investiti, con conseguente rischio concreto per la pubblica incolumità. Le argomentazioni poste a base del ricorso, volte a sollecitare una diversa valutazione di dati di fatto già apprezzati dai giudici di merito, non appaiono idonee a scalfire la valenza dimostrativa logica delle argomentazioni dei giudici di merito, le cui conclusioni, coerenti con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, sono in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019 Rv. 277137-01). 2. Il secondo motivo è, invece, fondato quanto alla censura concernente l'applicazione della recidiva reiterata, rimanendo così assorbita l'ulteriore doglianza relativa al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, a fronte dello specifico motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente si era doluto dell'applicazione della recidiva nonostante l'epoca remota dei precedenti risultanti dal casellario giudiziale, ha confermato la 3 decisione del primo giudice evocando la "condanna precedente del 22/09/2017, riportata al n. 8 del casellario giudiziale", che, in quanto intervenuta entro il quinquinennio precedente alla commissione del contestato, è stata valorizzata ai fini della conferma dell'applicazione della recidiva già ritenuta dal primo giudice. Come correttamente evidenziato dal ricorrente e documentato dal certificato del casellario allegato al ricorso, il precedente richiamato nella sentenza impugnata è relativo ad un decreto della Corte di appello di Catanzaro, divenuto definitivo il 22/09/2017, con il quale veniva applicata all'imputato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ed è, dunque, irrilevante, ai fini della valutazione della recidiva reiterata. Né può ritenersi che si tratti di mero errore materiale inidoneo ad incidere sulla correttezza della decisione in considerazione della effettiva sussistenza di una precedente condanna (indicata al numero 7 del certificato del casellario) intervenuta nel quinquennio, versandosi, invece, in una ipotesi di travisamento di un dato di fatto che si è tradotto in una omessa valutazione del motivo di appello, incentrato proprio sull'epoca remota dei fatti (risalenti all'anno 2012) per cui tale ultima condanna era intervenuta. 3. Quanto alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve innanzitutto affermarsi l'ammissibilità della prospettazione di tale richiesta con i motivi nuovi depositati in data 9/01/2026. Il motivo nuovo, infatti, sebbene proposto per la prima volta in sede di legittimità e indipendente dai motivi originari, si fonda sulla sentenza n. 172 del 2025 della Corte costituzionale (depositata il 27/11/2025 pubblicata il 3/12/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'istituto ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sentenza che risulta depositata dopo la presentazione dell'odierno ricorso. Il ricorrente, dunque, non ha potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito, posto che la "nuova" disposizione dell'art. 131-bis cod. pen., ora applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello, né ha potuto farlo con gli originari motivi di ricorso. Versandosi in una ipotesi di jus superveniens, concernente un istituto di diritto sostanziale, favorevole all'imputato, derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la causa di non punibilità, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite US (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), è astrattamente applicabile al caso in esame. 4 D Peraltro, come chiarito dalle richiamate Sezioni Unite US, e ribadito di recente dalla Sez. 2, Sentenza n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971-01 (intervenuta in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. all'ipotesi di ricettazione "lieve" a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020) la causa di non punibilità può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. Ciò che non sussiste nel caso di specie, dovendosi rimandare al giudice di merito la valutazione, complessa e congiunta, di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e che verifichi l'assenza di abitualità della condotta, da valutarsi anche all'esito del nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio conseguente all'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla recidiva, al trattamento sanzionatorio nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, al trattamento sanzionatorio nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 25/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, assolveva IT NO dal reato di cui all'art. 73 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 contestato al capo 1) e rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. contestato al capo 2) in mesi sei di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11357 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 25/02/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NO IT, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del reato di resistenza nonostante la condotta tenuta dall'imputato si sia risolta in una mera fuga, difettando, di contro, la prova di una condotta di guida concretamente ed effettivamente pericolosa per l'altrui incolumità. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, sotto il duplice profilo dell'applicazione della recidiva reiterata e del riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio di equivalenza. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata sulla base dell'erroneo richiamo ad una condanna riportata al numero otto del casellario giudiziale, che in realtà si riferisce ad un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale, laddove l'unica precedente condanna nel quinquennio riguarda un reato commesso in data 17 marzo 2010, e dunque ad una distanza temporale che costituisce elemento dirimente ai fini della applicazione della recidiva e di cui l'impugnata sentenza non ha tenuto conto, limitandosi a valorizzare il dato formale della presenza della pregressa condanna ed omettendo la dovuta valutazione in ordine alla rilevanza sostanziale di tale dato ai fini del giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato. La Corte ha, inoltre, replicato il vizio di motivazione già rinvenibile nella sentenza di primo grado quanto al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di motivare adeguatamente quanto alla insussistenza dei presupposti per il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata. 3. Con motivi nuovi depositati in data 9/01/2026 il difensore del ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. divenuta applicabile anche al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 172/2025 Corte Cost., dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Rileva sul punto il difensore che, trattandosi di mutamento ordinamentale e normativo favorevole all'imputato, la disposizione debba trovare applicazione, al caso in esame e che, alla luce delle plurime pronunce di legittimità intervenute anche in relazione a casi sovrapponibili a quello in esame, puntualmente richiamate, la questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. può essere legittimamente prospettata per la prima 2 volta in sede di legittimità, anche con motivi nuovi e indipendentemente dai motivi originari di ricorso, quando, come nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato una preclusione ex lege all'accesso a tale istituto di favore sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) emerge che il delitto di resistenza è stato ritenuto in ragione di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale in ordine alla condotta di guida tenuta dall'imputato che, dopo essersi sottratto al controllo delle forze accelerando e dandosi alla fuga, aveva poi viaggiato a velocità elevata per le vie cittadine anche in prossimità di un bar i cui avventori erano stati costretti a spostarsi per evitare di essere investiti, con conseguente rischio concreto per la pubblica incolumità. Le argomentazioni poste a base del ricorso, volte a sollecitare una diversa valutazione di dati di fatto già apprezzati dai giudici di merito, non appaiono idonee a scalfire la valenza dimostrativa logica delle argomentazioni dei giudici di merito, le cui conclusioni, coerenti con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, sono in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019 Rv. 277137-01). 2. Il secondo motivo è, invece, fondato quanto alla censura concernente l'applicazione della recidiva reiterata, rimanendo così assorbita l'ulteriore doglianza relativa al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, a fronte dello specifico motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente si era doluto dell'applicazione della recidiva nonostante l'epoca remota dei precedenti risultanti dal casellario giudiziale, ha confermato la 3 decisione del primo giudice evocando la "condanna precedente del 22/09/2017, riportata al n. 8 del casellario giudiziale", che, in quanto intervenuta entro il quinquinennio precedente alla commissione del contestato, è stata valorizzata ai fini della conferma dell'applicazione della recidiva già ritenuta dal primo giudice. Come correttamente evidenziato dal ricorrente e documentato dal certificato del casellario allegato al ricorso, il precedente richiamato nella sentenza impugnata è relativo ad un decreto della Corte di appello di Catanzaro, divenuto definitivo il 22/09/2017, con il quale veniva applicata all'imputato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ed è, dunque, irrilevante, ai fini della valutazione della recidiva reiterata. Né può ritenersi che si tratti di mero errore materiale inidoneo ad incidere sulla correttezza della decisione in considerazione della effettiva sussistenza di una precedente condanna (indicata al numero 7 del certificato del casellario) intervenuta nel quinquennio, versandosi, invece, in una ipotesi di travisamento di un dato di fatto che si è tradotto in una omessa valutazione del motivo di appello, incentrato proprio sull'epoca remota dei fatti (risalenti all'anno 2012) per cui tale ultima condanna era intervenuta. 3. Quanto alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve innanzitutto affermarsi l'ammissibilità della prospettazione di tale richiesta con i motivi nuovi depositati in data 9/01/2026. Il motivo nuovo, infatti, sebbene proposto per la prima volta in sede di legittimità e indipendente dai motivi originari, si fonda sulla sentenza n. 172 del 2025 della Corte costituzionale (depositata il 27/11/2025 pubblicata il 3/12/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'istituto ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sentenza che risulta depositata dopo la presentazione dell'odierno ricorso. Il ricorrente, dunque, non ha potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito, posto che la "nuova" disposizione dell'art. 131-bis cod. pen., ora applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello, né ha potuto farlo con gli originari motivi di ricorso. Versandosi in una ipotesi di jus superveniens, concernente un istituto di diritto sostanziale, favorevole all'imputato, derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la causa di non punibilità, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite US (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), è astrattamente applicabile al caso in esame. 4 D Peraltro, come chiarito dalle richiamate Sezioni Unite US, e ribadito di recente dalla Sez. 2, Sentenza n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971-01 (intervenuta in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. all'ipotesi di ricettazione "lieve" a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020) la causa di non punibilità può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. Ciò che non sussiste nel caso di specie, dovendosi rimandare al giudice di merito la valutazione, complessa e congiunta, di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e che verifichi l'assenza di abitualità della condotta, da valutarsi anche all'esito del nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio conseguente all'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla recidiva, al trattamento sanzionatorio nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, al trattamento sanzionatorio nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 25/02/2026