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Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2023, n. 45514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45514 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LS OH DE OH, n. in Egitto 26/10/1987 avverso l'ordinanza n. 374/23 del Tribunale di Milano del 17/05/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria del pubblico ministero / in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 45514 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame presentata da LS OH DE OH avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, all'esito di convalida del fermo eseguito il 26 aprile 2023, in relazione alle accuse provvisorie di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di detenzione e cessione di 100 grammi di cocaina (art. 73, comma 1, st. d.P.R., capo 11). In particolare ad LS si addebita la partecipazione al gruppo criminale costituitosi nel quartiere milanese denominato 'Barona', avente come base operativa il bar Tre Castelli di via Ferrera, 18 e facente capo ai fratelli Calajò LU, NO e AN NO OB, con ruolo di incaricato al ritiro, al trasporto e alla distribuzione delle sostanze stupefacenti nonché di addetto alla sicurezza personale di NO Calajò e componente del gruppo di fuoco del sodalizio criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione di legge ed in particolare dei presupposti per l'applicabilità del reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/90; difetto di affectio societatis e predisposizione di mezzi all'asserito sodalizio. Da nessun elemento — questa la tesi difensiva - può desumersi la volontà del ricorrente di partecipare fattivamente all'organizzazione, conoscendo pochissimi dei soggetti sottoposti alle indagini e avendo intrattenuto contatti con il solo NO Calajò per motivi diversi da quelli contestati. Anche a volere, inoltre, dar valore alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia EC SA, la stessa ha affermato che solo in un paio di saltuarie occasioni egli sarebbe stato coinvolto in operazioni attinenti agli stupefacenti, essendo il suo ruolo limitato a quello di `guardaspalle', in alcun modo connesso, quindi, con l'attività associativa.; risultd:
4-rnfine, del tutto assenti considerazioni relative sia alla predisposizione di mezzi in favore della presunta associazione sia la sussistenza del dolo di partecipazione (affectio societatis). 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. 309/90; non univoca riconducibilità al ricorrente dell'episodio contestato. 2 Sostiene la difesa che dal semplice fatto che l'utenza telefonica oggetto di intercettazione sarebbe stata utilizzata da tale MO (soprannome invero mai utilizzato dall'indagato) in un'occasione e che un IMEI corrisponde ad un soggetto da lui conosciuto, si fa indebitamente discendere che egli ne era il costante utilizzatore, nonostante la titolarità degli altri numeri IMEI siano riconducibili a soggetti diversi: ben più probabile è, pertanto, che detto MO sia un altro soggetto. 2.3. Violazione dell'art. 275 c.p.p. riguardo all'applicazione della misura cautelare sulla basi,della mera presunzione legale di adeguatezza. Deduce il ricorrente che non si rinviene nell'ordinanza alcuna valutazione circa la necessità, in relazione al ruolo asseritamente ricoperto all'interno della associazione, di mantenere nei propri confronti l'applicazione della misura carceraria, avente oltre tutto effetto assolutamente criminogeno. 2.4. Violazione di legge in ordine alla scelta della misura anche in relazione all'idoneità del domicilio indicato e vizio di motivazione circa la non adeguatezza della misura custodiale applicata. Deve ritenersi totalmente illogica — conclude la difesa - la ritenuta inidoneità del domicilio proposto ai fini di una eventuale sottoposizione a misura custodiale domiciliare. La semplice conoscenza personale di un soggetto non indica un coinvolgimento di alcun tipo nell'attività delittuosa eventualmente posta in essere;
infatti il sig. NN SS, nonostante le pregnanti indagini svolte, non è mai stato coinvolto in alcuno degli episodi ascrivibili all'asserita associazione. L'immobile proposto per la misura domiciliare non è, inoltre, abitato dal SS, essendo questi solo socio della società proprietaria e gli eventuali soggetti conviventi sarebbero i dipendenti, nessuno dei quali sottoposto ad indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come è dato immediatamente rilevare dalla relativa esposizione, il primo, il secondo ed il quarto motivo d'impugnazione risultano tutti declinati in punto di fatto, risultando improponibili in sede di legittimità. 3 Nessun profilo di diritto o vizio di motivazione viene, infatti, evidenziato dal ricorrente, che si limita a contestare la valenza delle risultanze investigative valutate dai giudici della cautela (gli esiti delle intercettazioni telefoniche, l'identificazione quale uno degli interlocutori delle conversazioni captate sulla scorta di un'attività di indagine che non è possibile compiutamente apprezzare in questa sede, le dichiarazioni accusatorie rese da una collaboratrice di giustizia), contrapponendo alla lettura di tali elementi indiziari la sua personale e riduttiva interpretazione, alla luce della quale, pur definendosi addetto alla sicurezza personale di uno dei coindagati (NO Calajò), si protesta del tutto estraneo al contesto criminale associativo. Analoghe considerazioni valgono anche per la allegata idoneità del domicilio indicato in vista dell'invocata sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, che, tuttavia, il Tribunale non ha inteso accordare per il complesso delle ragioni esposte a pag. 19 dell'ordinanza. È evidente, del resto, come non possa attribuirsi al giudice di legittimità il compito di sindacare aspetti che solo quello della cautela procedente è in grado di apprezzare, avendone la competenza specifica attribuitagli dalla legge (art. 279 cod. proc. pen.). 3. Risulta, infine, manifestamente infondato oltre che generico il terzo motivo di ricorso, l'unico che in qualche modo evoca profili di diritto sindacabili in questa sede. Il ricorrente si duole dell'applicazione da parte del Tribunale della presunzione di adeguatezza della misura cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato associativo in addebito provvisorio. Ma trattandosi di una presunzione legale relativa, va osservato che né dal complesso delle risultanze investigative è emersa né il ricorrente ha allegato l'esistenza di elementi da cui risulta l'insussistenza di esigenze cautelari o la circostanza che queste possono nello specifico essere soddisfatte con altre misure. Egli si è, infatti, limitato a sostenere di avere svolto il ruolo di guardaspalle di NO Calajò che, tuttavia e come da contestazione provvisoria, risulta, insieme ai fratelli, uno dei capi, promotori, organizzatori e coordinatori del sodalizio dedito al narcotraffico operante nel quartiere milanese Barona, sicché quell'unico elemento addotto a discarico non risulta affatto in contrasto ed anzi appare fin troppo coerente con il complessivo delle risultanze indiziarie di accusa che sta alla base dell'applicazione della misura cautelare. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per 4 legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile' il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 6 ottobre 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria del pubblico ministero / in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 45514 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame presentata da LS OH DE OH avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, all'esito di convalida del fermo eseguito il 26 aprile 2023, in relazione alle accuse provvisorie di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di detenzione e cessione di 100 grammi di cocaina (art. 73, comma 1, st. d.P.R., capo 11). In particolare ad LS si addebita la partecipazione al gruppo criminale costituitosi nel quartiere milanese denominato 'Barona', avente come base operativa il bar Tre Castelli di via Ferrera, 18 e facente capo ai fratelli Calajò LU, NO e AN NO OB, con ruolo di incaricato al ritiro, al trasporto e alla distribuzione delle sostanze stupefacenti nonché di addetto alla sicurezza personale di NO Calajò e componente del gruppo di fuoco del sodalizio criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione di legge ed in particolare dei presupposti per l'applicabilità del reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/90; difetto di affectio societatis e predisposizione di mezzi all'asserito sodalizio. Da nessun elemento — questa la tesi difensiva - può desumersi la volontà del ricorrente di partecipare fattivamente all'organizzazione, conoscendo pochissimi dei soggetti sottoposti alle indagini e avendo intrattenuto contatti con il solo NO Calajò per motivi diversi da quelli contestati. Anche a volere, inoltre, dar valore alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia EC SA, la stessa ha affermato che solo in un paio di saltuarie occasioni egli sarebbe stato coinvolto in operazioni attinenti agli stupefacenti, essendo il suo ruolo limitato a quello di `guardaspalle', in alcun modo connesso, quindi, con l'attività associativa.; risultd:
4-rnfine, del tutto assenti considerazioni relative sia alla predisposizione di mezzi in favore della presunta associazione sia la sussistenza del dolo di partecipazione (affectio societatis). 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. 309/90; non univoca riconducibilità al ricorrente dell'episodio contestato. 2 Sostiene la difesa che dal semplice fatto che l'utenza telefonica oggetto di intercettazione sarebbe stata utilizzata da tale MO (soprannome invero mai utilizzato dall'indagato) in un'occasione e che un IMEI corrisponde ad un soggetto da lui conosciuto, si fa indebitamente discendere che egli ne era il costante utilizzatore, nonostante la titolarità degli altri numeri IMEI siano riconducibili a soggetti diversi: ben più probabile è, pertanto, che detto MO sia un altro soggetto. 2.3. Violazione dell'art. 275 c.p.p. riguardo all'applicazione della misura cautelare sulla basi,della mera presunzione legale di adeguatezza. Deduce il ricorrente che non si rinviene nell'ordinanza alcuna valutazione circa la necessità, in relazione al ruolo asseritamente ricoperto all'interno della associazione, di mantenere nei propri confronti l'applicazione della misura carceraria, avente oltre tutto effetto assolutamente criminogeno. 2.4. Violazione di legge in ordine alla scelta della misura anche in relazione all'idoneità del domicilio indicato e vizio di motivazione circa la non adeguatezza della misura custodiale applicata. Deve ritenersi totalmente illogica — conclude la difesa - la ritenuta inidoneità del domicilio proposto ai fini di una eventuale sottoposizione a misura custodiale domiciliare. La semplice conoscenza personale di un soggetto non indica un coinvolgimento di alcun tipo nell'attività delittuosa eventualmente posta in essere;
infatti il sig. NN SS, nonostante le pregnanti indagini svolte, non è mai stato coinvolto in alcuno degli episodi ascrivibili all'asserita associazione. L'immobile proposto per la misura domiciliare non è, inoltre, abitato dal SS, essendo questi solo socio della società proprietaria e gli eventuali soggetti conviventi sarebbero i dipendenti, nessuno dei quali sottoposto ad indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come è dato immediatamente rilevare dalla relativa esposizione, il primo, il secondo ed il quarto motivo d'impugnazione risultano tutti declinati in punto di fatto, risultando improponibili in sede di legittimità. 3 Nessun profilo di diritto o vizio di motivazione viene, infatti, evidenziato dal ricorrente, che si limita a contestare la valenza delle risultanze investigative valutate dai giudici della cautela (gli esiti delle intercettazioni telefoniche, l'identificazione quale uno degli interlocutori delle conversazioni captate sulla scorta di un'attività di indagine che non è possibile compiutamente apprezzare in questa sede, le dichiarazioni accusatorie rese da una collaboratrice di giustizia), contrapponendo alla lettura di tali elementi indiziari la sua personale e riduttiva interpretazione, alla luce della quale, pur definendosi addetto alla sicurezza personale di uno dei coindagati (NO Calajò), si protesta del tutto estraneo al contesto criminale associativo. Analoghe considerazioni valgono anche per la allegata idoneità del domicilio indicato in vista dell'invocata sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, che, tuttavia, il Tribunale non ha inteso accordare per il complesso delle ragioni esposte a pag. 19 dell'ordinanza. È evidente, del resto, come non possa attribuirsi al giudice di legittimità il compito di sindacare aspetti che solo quello della cautela procedente è in grado di apprezzare, avendone la competenza specifica attribuitagli dalla legge (art. 279 cod. proc. pen.). 3. Risulta, infine, manifestamente infondato oltre che generico il terzo motivo di ricorso, l'unico che in qualche modo evoca profili di diritto sindacabili in questa sede. Il ricorrente si duole dell'applicazione da parte del Tribunale della presunzione di adeguatezza della misura cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato associativo in addebito provvisorio. Ma trattandosi di una presunzione legale relativa, va osservato che né dal complesso delle risultanze investigative è emersa né il ricorrente ha allegato l'esistenza di elementi da cui risulta l'insussistenza di esigenze cautelari o la circostanza che queste possono nello specifico essere soddisfatte con altre misure. Egli si è, infatti, limitato a sostenere di avere svolto il ruolo di guardaspalle di NO Calajò che, tuttavia e come da contestazione provvisoria, risulta, insieme ai fratelli, uno dei capi, promotori, organizzatori e coordinatori del sodalizio dedito al narcotraffico operante nel quartiere milanese Barona, sicché quell'unico elemento addotto a discarico non risulta affatto in contrasto ed anzi appare fin troppo coerente con il complessivo delle risultanze indiziarie di accusa che sta alla base dell'applicazione della misura cautelare. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per 4 legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile' il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 6 ottobre 2023