Sentenza 8 gennaio 2002
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- 1. Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/01/2002, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
) E E0-0 1-51/02 N 669 ce O 2 I 6 Z 5 8 A 9 . 1 A R N / I T 4 - S R / I 6 B A G 2 T E . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R R L U . P A B . I A . D B R D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L A T E Oggetto E T D A T 1 I I N 3 S R SEZIONE TRIBUTARIA E 1 Tributaria N E S E . S E T N I A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 15453/00 Consigliere Cron.151 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere · Ud. 27/09/01 Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 71069 ACHILLE LAURO LINES SRL IN AS, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, difeso dagli avvocati ANDREA AMATUCCI, SETTIMIO DI SALVO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE SECONDO UFF II DD NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2001 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 1853 -1- e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 210/99 della Commissione regionale di NAPOLI, depositata iltributaria 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati AMATUCCI e DI SALVO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato D'AMATO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
l'inammissibilità del secondo motivo;
il rigetto del terzo e quarto motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Na- poli, con sentenza n. 644/04/1994, respinse, previa riunione, i ricorsi proposti dalla s.r.l. AC LA IN in amministrazione straordinaria, So- cietà capogruppo, e dalle numerose altre società dalla prima partecipate, pure in amministrazione straordinaria, i cui redditi erano stati contempo- raneamente oggetto di rettifica (il decreto mini- steriale 19 febbraio 1982 che disponeva la procedu- ra considerava unitariamente le società del gruppo sotto il nome di AC LA IN s.r.l.). La s.r.l. AC LA IN in a.s. e il soggetto amministrazione straordinaria AC unitario in LA IN s.r.l. si erano opposte all'avviso no- tificato dall'Ufficio imposte dirette di Napoli, con il quale si accertava in capo alla prima, e con effetti validi per la seconda, un maggior reddito di £ 8.214.542.000 per l'esercizio 1/7/1983- 30/6/1984. Ritenne la Commissione che mancasse qualsiasi elemento probatorio a supporto delle tesi sostenute nell'atto di opposizione, e che l'accertamento com- piuto dall'Ufficio ex artt. 39 e 40 d. P. R. n. 600/1973 fosse fondato, non avendo le società par- 3 5 8 1 tecipate dato seguito alle richieste formulate dal- l'Amministrazione finanziaria con appositi questio- nari di richiesta di informazioni in merito a com- ponenti negative del reddito di esercizio: tali componenti negative, transitate nel conto economi- co, dovevano essere riprese a tassazione non essen- done stata dimostrata la deducibilità, unitamente alle sopravvenienze passive inerenti all'elimina- zione di partite riscontrate inesistenti e alla ri- nuncia a crediti. CommissioneLa società propose appello alla tributaria di secondo grado, depositato il 26 apri- le 1995, riproponendo le tesi sostenute in primo grado;
l'Ufficio si costitui resistendo al gravame, del quale eccepi in via pregiudiziale l'inammissi- bilità; le appellanti depositarono successivamente memoria difensiva, nella quale tra l'altro eccepi- vano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della decisione di primo grado, e la società AC LA altri documenti, cui fece seguito altro scambio di memorie tra le parti. La Commissione tributaria regionale di Napoli, separa- ti i giudizi, con sentenza depositata il 12 luglio 1999, respinse l'appello della s.r.l. AC LA IN in a.s. e della capogruppo, ritenendolo in motivazione inammissibile per carenza di motivi. Il cons. tel. est. dr. Aldo faccherini Contro la sentenza di appello la società ricor- re per cassazione con quattro motivi, notificandolo il 12 luglio 2000. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, resiste con controricorso. La parte ha deposi- tato memoria prima dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 la d. P. R. n. 636/1972 in relazione agli artt. 79 e 80 d.lgs n. 546/1992, nonché la motivazione carente e contraddittoria della sentenza impugnata. Si deduce che nella fattispecie doveva trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 22 del d. P.R. n. 636/1972, che per l'appello alle commissioni tributarie di secondo grado non richiedeva la specificità dei mo- tivi a pena di ammissibilità, e non la disposizione corrispondente del d. P.R. n. 546/1992, che tale re- quisito aveva introdotto, e che comunque l'appello aveva indicato dettagliatamente i punti della con- troversia oggetto dell'impugnativa dell'avviso di accertamento, precisando che la Commissione di pri- mo grado aveva omesso di deliberare in ordine a ta- li motivi sostanziali di ricorso. Nella specie non si era trattato di assoluta carenza di motivi dell'appello, ma di motivi che investivano l'intero decisum in primo grado, chiariti nelle successive memorie di cui la stessa Commissione regionale ave- va riferito, senza peraltro esaminarli nel merito. Il motivo è fondato. E' bensì vero che, come si ricorda nell'impugnata sentenza, secondo la giuri- sprudenza costante di questa Corte, già ai sensi 636 era dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. inammissibile l'appello, proposto alla Commissione tributaria di secondo grado, in cui non fossero esposti i motivi d'impugnazione o 10 fossero in modo tale da renderne assolutamente incerta l'iden- tificazione, senza che potesse bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio;
ciò, tuttavia, con la precisazione che l'enunciazione di tali motivi poteva essere anche sommaria e non ri- chiedeva un particolare livello di specificità (Cass. 11 febbraio 1999 n. 1147, 21 novembre 1995 n. 12037, 28 luglio 1989 n. 3542). Nel caso di spe- cie, come si desume dalla stessa sentenza impugna- ta, la parte appellante non si era limitata a ri- produrre testualmente i motivi di opposizione all'accertamento dedotti in primo grado, ma denun- ciava l'infondatezza della motivazione della deci- Il cons rel est. dr. Aldo Ceccherini sione impugnata. infatti, nell'ultima parte E dell'atto di appello richiamata dall'odierno ri- - corrente e del quale la Corte può prendere diretta conoscenza per la natura del mezzo proposto, che include anche l'assenza e la contraddittorietà del- la motivazione si affermava che la Commissione di I grado aveva omesso di deliberare in ordine ai mo- tivi di ricorso in precedenza riportati, e che per tale verso meritava censura "di legittimità” e ri- forma, e si chiedeva il riesame dell'effettiva con- sistenza delle poste passive sulla base della "necessaria documentazione", che ci si riservava ancora una volta di esibire. In tal modo l'appel- lante sottoponeva al giudice del gravame l'esame della controversia sotto un profilo non riducibile riproduzione degli originari motivi di alla mera ricorso, e al quale non poteva rifiutarsi il rango di motivo di appello.
2. Con il secondo motivo si lamenta la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs n. 546/1992, nonché la motivazione carente e contrad- IZ O N dittoria della sentenza impugnata. Il motivo è as- sorbito dalla decisione su quello precedente, che si basa sulla riconosciuta violazione dell'art. 22 d. P. R. n. 636 del 1972, norma applicabile al caso di specie ratione temporis.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazio- ne dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e la violazione dell'art. 125 d.P.R. n. 917/1986; si deduce che, pur affermando in motivazione l'inammissibilità dell'appello, nel dispositivo la Commissione regionale lo aveva respinto nel merito, così superando l'ostacolo della asserita inammissi- bilità, senza offrire peraltro alcuna motivazione specifica sulla censura di violazione dell'art. 125 d. P. R. n. 917/1986, trattandosi di accertamento nei confronti di impresa in amministrazione straordina- ria notificato prima della scadenza del periodo d'imposta stabilito dalla citata norma. Il motivo è infondato. Nell'interpretazione della sentenza, le statuizioni enunciate nel dispo- sitivo devono essere intese in correlazione con la motivazione che ne è al fondamento, e nel caso di specie quest'ultima non lascia alcun dubbio sul punto che, per il giudice di appello, ed indipen- dentemente dalla terminologia impiegata, il gravame doveva essere "respinto" perché carente dei motivi richiesti dalla legge. Peraltro, il motivo di merito del quale più specificamente si lamenta l'omesso esame (e cioè 125 del t.u.i.r.)l'asserita violazione dell'art. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccher era stato enunciato come risulta dallo stesso ri- corso solo nella memoria depositata il 15 maggio 1999, posteriormente alla notifica dell'atto di ap- pello e all'instaurazione del giudizio di gravame, ed era pertanto inammissibile. Il potere di impu- gnazione della parte si consuma, infatti, con la proposizione dell'appello, e non è ammessa la suc- cessiva estensione del gravame mediante la proposi- zione di motivi aggiunti. Anche su questo punto la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, laddove ha l'inammissibilità, per inosservanzachiarito che dell'obbligo di specificazione dei motivi di grava- me, ai sensi degli artt. 21 e 25 del D.P.R. 26 ot- tobre 1972 n. 636, rilevabile anche d'ufficio, non è sanabile per effetto di successiva attività di- fensiva, dato che l'art. 19-bis di detto decreto (aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), il quale, nel procedimento di primo grado, prevede la possibilità di integrare gli originari motivi del ricorso, non trova applicazione, in di- fetto di espresso richiamo, in fase d'impugnazione (Cass. 28 luglio 1989 n. 3542). A diversa conclu- sione non potrebbe poi indurre la pretesa rilevabi- lità di ufficio della violazione in cui l'Ufficio sarebbe incorso notificando l'accertamento prima della fine della procedura di amministrazione straordinaria. Limitando l'esame al grado d'impu- gnazione, sufficiente, al riguardo, ricordare che, in appello l'area delle questioni sottoposte al giudice del gravame è limitata, anche nel pro- cesso tributario, dai motivi di impugnazione, e dalle domande ed eccezioni che, proposte in primo grado e non esaminate perché assorbite dalla prima pronuncia, siano espressamente riproposte dall'ap- pellato costituito (Cass. 13 giugno 1984 n. 3540, Cass. Sez. un. 14 dicembre 1989 n. 5354, Cass. 11 novembre 1993 n. 11154, Cass. 15 dicembre 1995 n. 12827). Né la questione qui sollevata era pregiudi- ziale o conseguente ai motivi di appello.
4. Con il quarto motivo si denuncia la viola- zione dell'art. 35 d.lgs. n. 546/1992 e la viola- zione dell'art. 276 c.p.c., che sancisce il princi- pio della immutabilità del collegio giudicante;
si deduce che dopo la discussione del giorno 21 maggio 1999, il collegio, stante l'astensione del relato- aveva rinviato ad altra udienza, nella quale (2 re, luglio 1999) l'appello era stato deciso da un col- legio diverso per le persone del presidente e del relatore, così violando nel norme richiamate. Anche quest'ultimo motivo è infondato. La norma processuale invocata sarebbe stata violata solo laddove la decisione fosse stata assunta da un Col- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini legio diverso da quello davanti al quale si era svolta la discussione, circostanza che nella fatti- specie non si è verificata (la decisione fu presa a seguito della discussione nella pubblica udienza del 2 luglio 1999). Non costituisce invece motivo di nullità della sentenza il fatto che nel giudizio di appello la causa, chiamata per un'udienza, sia poi rinviata per qualsivoglia altro motivo ad altra udienza, nella quale sia trattata (nella specie, in pubblica udienza) e decisa da un Collegio avente composizione diversa da quella del Collegio della prima udienza, perché in tali casi quanto verifica- tosi nella prima udienza resta senza diretta effi- cacia nella conclusione del giudizio, e i principi dell'oralità e dell'immediatezza sono rispettati. In conclusione la sentenza dev'essere cassata riferimento al primo motivo di ricorso, con con rinvio ad altra sezione della Commissione tributa- ria regionale, la quale esaminerà nel merito il mo- tivo di appello proposto dalla parte, e con esso la controversia nei limiti del devoluto, adottando le statuizioni conseguenti anche in materia di spese processuali del presente grado.
P. q. m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra se- zione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 27 settembre 2001. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo Cerde i (Michele Cantill (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CARC ERIA Osvaldo Ascanio 8 GEN. ZUUZ Oggi IL CANCELLIERE C1 ONE A Osvaldo Ascanio S S A C E 2 N 6 { O 9 I 1 / Z N 4 A / 6 R R B 2 T A S . I L R T . L G P U . A E B D . R I B L R E A A A D T T D I I 1 S R 3 E N 1 E T E T S . N I E N A S A E M Il cons. rel. est. dr. Aldo Zeccherini