Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMAD5396 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE TERZA C1 Risoluzione contratto di locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21166/98 Dott. Angelo GIULIANO - PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo Cron. 11676 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 1850 Dott. VA Battista PETTI Consigliere Ud. 17/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere COR OPTIMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente A COPIE SE N TENZA T opla studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3005 11 APR. 2001 DI GN LL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PAOLO PECCHIOLI, DONATELLA DE DONNO PECCHIOLI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente contro 12 DR NA, SS NI;
- intimati avversO la sentenza n. 412/97 del Tribunale di FIRENZE, : SEZ LAVORO, emessa il 23/07/97 e depositata il 30/07/97 .2001 (R.G. 213/97) : 72 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con intimazione di sfratto per morosità ed atto di citazione notificato in data 27 gennaio 1996, LL AD GN convenne in giudizio, davanti al Pretore di Firenze, NT MI ed NA Calman- - di iavere stipulato con medesimi drei, affermando: un contratto di locazione in data 11 maggio 1995, rela- tivo all'unità immobiliare situata in S. Casciano Val di Pesa, frazione Montefiridolfi;
che i conduttori avevano omesso di versare i ratei dei mesi dicembre 1995 e gennaio 1996, per cui si chiedeva di convalidare lo sfratto per morosità ed emettere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti, oltre interessi, rivalutazione e spese. Con memoria integrativa del 31 dicembre 1996, l'attrice ampliò la domanda, chiedendo al Pretore di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori, con condanna degli stessi al pagamento dei canoni fino al 6 giugno 1996, data in cui i conduttori avevano definitivamente rila- sciato l'immobile. 2 Con sentenza in data 11-14 febbraio 1997, il Preto- re adito dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, avvenuto in corso di causa, condannò i convenuti al pagamento della somma di lire 4.030.000, oltre rivalutazione ed interessi e respinse la domanda dei convenuti medesimi di restituzione del deposito cauzionale. A seguito di appello di entrambe le parti, il Tri- bunale di Firenze, con sentenza depositata in data 30 luglio 1997, accolse l'appello principale proposto da LL AD GN solo per la parte relativa alla richiesta di correzione della sentenza impugnata concernente il nome di battesimo di uno dei convenuti, osservando, in parte motiva che, seppure era Vero che vi era stata, da parte del primo giudice, un'omissione di pronunzia relativamente alla domanda dell'attrice di risoluzione del contratto per inadempimento, peraltro essendo 1'appellante tale omissione era irrilevante, carente di interesse ad ottenere la pronunzia de qua, posto che la locatrice si era vista riconosciute tutti i danni richiesti. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso LL AD GN, sulla base di un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo del proposto gravame, la ricor- rente, dolendosi di violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1453 e 1591 c.c., in relazione alla regola ge- n.3 C. nerale di cui all'art.1223 C.C. ed all'art.360 pur avendo P. C. deduce che il Tribunale di Firenze, rilevato l'omessa pronunzia del primo giudice in ordine alla domanda di risoluzione proposta, aveva erroneamen- te ritenuto la carenza di interesse di essa ricorrente ad ottenere la pronunzia richiesta, posto che in effet- ti dalla risoluzione ben poteva conseguire a favore di essa istante sia il maggior danno ex art.1591 C.C. che il risarcimento ex art.1453 c.c.. La doglianza è infondata. Va rilevato che la sentenza gravata è pervenuta al- la conclusione suindicata sul presupposto che il mag- gior danno previsto dall'ultima parte dell'art.1591 C.C. non solo non era stato "mai chiesto ma neppure ac- campato" dalla locatrice. Orbene, tale parte della mo- tivazione della sentenza non ha formato oggetto di cen- sura alcuna, ad opera della ricorrente. Giusta un inse- gnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario دیا 4 per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di spe- cifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito po- sitivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi 10 scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cas- sazione della sentenza in toto, о in un suo singolo саро, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una о l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi ogget- . to di censura, ovvero che sia respinta la censura rela- tiva anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di in- teresse, le censure avverso le altre ragioni. Né, d'altronde, attraverso l'esame degli atti, ed in particolare delle conclusioni precisate dall'attri- ce, davanti al giudice di primo grado, con la memoria del 31 dicembre 1996, esame consentito alla Corte trat- tandosi in effetti di una doglianza afferente ad un vi- zio di omessa pronunzia, si riscontra alcuna richiesta, ad opera dell'attrice, di danni ulteriori rispetto લે quelli riconosciuti e liquidati dal Pretore. Appare, pertanto, ineccepibile la pronunzia del Tribunale fiorentino di reiezione dell'appello proposto 5 dall'odierna ricorrente, pronunzia che si fonda sul presupposto dell'assoluta carenza di interesse dell'ap- una declaratoria di risoluzione pellante ad ottenere del contratto. In conclusione, il ricorso proposto deve essereri- gettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
hooos La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 290000 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 1097 129, 11 4567 20.65 ne, il 17 gennaio 2001. 8 2450 5 1 Il Consigliere relatore edConfict estensore حد من rie 473.IX Il Presidentę taquefo IL CANCELLIERE C1 VAniambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 11 APR. 2001 IL CANCELLIERE E R atthata VA the P U S N E O A I Z * CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 serie 4 al n. 33264 versate € 17377 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6