CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 9431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9431 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA ET nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9431 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 settembre-31 ottobre 2022, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Taranto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 22.08.2022 che aveva disposto la misura della misura custodiale carceraria nei confronti di BE FA in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 629, 99 comma 4 seconda ipotesi cod.pen. che vedeva come persona offesa Williann EO. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, premettendo che nel corso dell'interrogatorio del 26 agosto 2022 BE FA aveva chiarito il suo coinvolgimento nella lite che vedeva contrapposti MA CI e AM EO, specificando di essere intervenuto in qualità di paciere per un presunto credito di euro 1.000,00 che il secondo aveva nei confronti del primo che, a sua volta, lo disconosceva;
che con l'istanza avanzata al Tribunale del Riesame si era sostenuta la non configurabilità del reato contestato per la totale mancanza dell'elemento psicologico, visto che la frase profferita da FA aveva il solo scopo di zittire l'interlocutore e che EO e FA (cugini) erano legati da un profondo legame affettivo. 1.2 Il difensore lamenta che relativamente alle esigenze cautelari, era stato ritenuto il periculum ex art. 274 cod.proc.pen. sulla base della sola personalità di FA e dei suoi precedenti penali;
inoltre rileva il decorso del tempo tra la sottoposizione alla misura cautelare -ovvero 22 agosto 2022- e la data del presunto commesso reato -che si arrestava al giugno 2022-, senza considerare che le indagini relative al procedimento penale de quo si erano concluse 1'11 luglio 2022 e che nel periodo successivo non risultavano ulteriori condotte antidoverose a carico di FA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 2 p"\' l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01) Secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza del reato contestato, riportando la conversazione intervenute tra BE FA e SA CI nel corso della quale FA, parlando di AM EO, afferma espressamente di avergli detto "tu da oggi te ne devi andare...prenditi le robe e vattene a Brindisi! Altrimenti mi devi dare 1500 euro al mese, solo per stare dentro al paese..." e ancora "...tu hai un sacco di soldi da raccogliere. Da tutti quei soldi che devi raccogliere mi devi dare il venti per cento a me" (pag.6 e 7 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche confutato la versione dei fatti proposta dal ricorrente (riproposta con il presente ricorso) secondo la quale egli sarebbe intervenuto per fare da paciere tra EO e MA CI, osservando che le minacce rivolte da FA a EO non contenevano alcun riferimento alle pretese creditorie vantate da EO nei confronti di CI;
sul punto si deve rilevare che il motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione della risultanza delle intercettazioni telefoniche, posto che in tale materia costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, è vero che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti: nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici dell'indagato e che il reato per cui si procede è stato commesso mentre si trovava in detenzione domiciliare, da ciò ricavando un attuale pericolo di recidivanza. 2. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023
sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9431 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 settembre-31 ottobre 2022, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Taranto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 22.08.2022 che aveva disposto la misura della misura custodiale carceraria nei confronti di BE FA in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 629, 99 comma 4 seconda ipotesi cod.pen. che vedeva come persona offesa Williann EO. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, premettendo che nel corso dell'interrogatorio del 26 agosto 2022 BE FA aveva chiarito il suo coinvolgimento nella lite che vedeva contrapposti MA CI e AM EO, specificando di essere intervenuto in qualità di paciere per un presunto credito di euro 1.000,00 che il secondo aveva nei confronti del primo che, a sua volta, lo disconosceva;
che con l'istanza avanzata al Tribunale del Riesame si era sostenuta la non configurabilità del reato contestato per la totale mancanza dell'elemento psicologico, visto che la frase profferita da FA aveva il solo scopo di zittire l'interlocutore e che EO e FA (cugini) erano legati da un profondo legame affettivo. 1.2 Il difensore lamenta che relativamente alle esigenze cautelari, era stato ritenuto il periculum ex art. 274 cod.proc.pen. sulla base della sola personalità di FA e dei suoi precedenti penali;
inoltre rileva il decorso del tempo tra la sottoposizione alla misura cautelare -ovvero 22 agosto 2022- e la data del presunto commesso reato -che si arrestava al giugno 2022-, senza considerare che le indagini relative al procedimento penale de quo si erano concluse 1'11 luglio 2022 e che nel periodo successivo non risultavano ulteriori condotte antidoverose a carico di FA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 2 p"\' l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01) Secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza del reato contestato, riportando la conversazione intervenute tra BE FA e SA CI nel corso della quale FA, parlando di AM EO, afferma espressamente di avergli detto "tu da oggi te ne devi andare...prenditi le robe e vattene a Brindisi! Altrimenti mi devi dare 1500 euro al mese, solo per stare dentro al paese..." e ancora "...tu hai un sacco di soldi da raccogliere. Da tutti quei soldi che devi raccogliere mi devi dare il venti per cento a me" (pag.6 e 7 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche confutato la versione dei fatti proposta dal ricorrente (riproposta con il presente ricorso) secondo la quale egli sarebbe intervenuto per fare da paciere tra EO e MA CI, osservando che le minacce rivolte da FA a EO non contenevano alcun riferimento alle pretese creditorie vantate da EO nei confronti di CI;
sul punto si deve rilevare che il motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione della risultanza delle intercettazioni telefoniche, posto che in tale materia costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, è vero che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti: nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici dell'indagato e che il reato per cui si procede è stato commesso mentre si trovava in detenzione domiciliare, da ciò ricavando un attuale pericolo di recidivanza. 2. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023