Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza l'inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'avviso di udienza al difensore e la data di quest'ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce, che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell'avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2014, n. 34077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34077 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/07/2014
Dott. BONITO F.M.S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 2137
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 623/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IZ N. IL 16/08/1970;
avverso l'ordinanza n. 3982/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 23/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 23 agosto 2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava in danno di Arini Maurizio, con decorrenza dal 15 luglio 2013, la misura dell'affidamento terapeutico concessagli il 1 marzo precedente sul rilievo che il predetto aveva interrotto il trattamento in corso abbandonando la comunità affidataria e che tale condotta si appalesava incompatibile con la prosecuzione della misura stessa.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 179 c.p.p.. Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che la revoca impugnata è stata decisa all'udienza del 23 agosto 2013, mentre il relativo avviso è stato comunicato all'Arini soltanto il 22 agosto precedente. Si duole altresì il ricorrente della mancata notifica del predetto avviso all'avvocato di fiducia Luisa Calamita (Ndr:
testo originale non comprensibile).
Per le dedotte omissioni ritiene parte istante che sia stato violato il suo diritto di difesa cagione di nullità insanabile dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. 3. Il ricorso è infondato.
L'impugnazione in esame fa esclusivo riferimento ad un questione processuale e cioè se l'avviso alla parte dell'udienza camerale in tempi non rispettosi di quelli fissati dall'art. 666 c.p.p., comma 3 (dieci giorni prima dell'udienza) integri o meno nullità assoluta ed insanabile, in quanto tale idonea ad estendersi al provvedimento decisorio successivo.
Al riguardo richiama la Corte il proprio insegnamento secondo cui, nel procedimento di sorveglianza l'inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'avviso di udienza e la data di quest'ultima da luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell'avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Cass., Sez. 1^, 01/10/2009, n. 41581 rv. 245055). Nel caso in esame nessuna eccezione risulta articolata dalla parte interessata nel corso dell'udienza all'esito della quale è stata disposta la revoca oggetto dell'odierno giudizio di legittimità, di guisa che alcuna nullità può essere validamente eccepita all'esito del relativo giudizio di sorveglianza.
Nè di rilievo può ritenersi il mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia avv.ssa Calamita dappoiché la relativa nomina nella fattispecie intervenuta (Ndr: testo originale non comprensibile).
In tema di procedimento di sorveglianza d'altra parte non è prevista la notifica di un ulteriore avviso relativo all'udienza camerale al difensore di fiducia la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla notificazione dell'avviso stesso all'interessato, essendosi già cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. In questa ipotesi, al difensore di fiducia spetta soltanto il diritto di intervenire all'udienza, con onere per il suo assistito di informarlo della data (Cass., Sez. 1^, 23/04/2008, n. 19442; Cass., Sez. I, 19/12/2002, n. 4736).
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014