Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
r o t a i l i i i c l t l n i r o 021 62/01 o i B C d e E EPUBBLI e N O I Z A IN NOME DEL PO LO d R T i + S I u G LA ORTE SUPREMA DICASSAZIONE E Oggetto G R Vendite - presso A SEZIONE SECONDA CIVILE D pegement E T prescrizione presuntle N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S E Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 19596/98 Cron.4458 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Rep. Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Ud.15/11/00 - Consigliere - Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 IL AL, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 14 FEB. 2001 VIA P. L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, che lo difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato PANEDIGRANO NICOLINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EDILCHIRICO SNC;
- intimato avverso la sentenza n. 6/97 del Giudice conciliatore 2000 di LAMEZIA TERME, depositata il 26/09/97; 1852 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G.N.19596/98 Oggetto: Vendita-prezzo-pagamento-prescrizione Presuntiva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del conciliatore di Lamezia Terme depositata il 26-9-1997 è stata rigettata l'opposizione di EG QU avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Edilchirico s.n.c., per il pagamento, da parte del EG, della somma di lire 604.000 a fronte di forniture di materiale edile, effettuate dalla ricorrente per la costruzione di *caseggiato di proprietà EG". Il conciliatore ha deciso nel senso ora riferito, ritenendo non provata l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento, sollevata dall'opponente, e non applicabile, inoltre, nella fattispecie la dedotta prescrizione presuntiva ex art.2955 n.5 c.c. del credito vantato dall'opposto, in quanto le merci acquistate non erano state destinate all'uso dello stesso acquirente o della sua famiglia, ma erano state utilizzate per la produzione di altri beni (nella specie, per la costruzione di edificio)”. Ricorre per la cassazione della sentenza EG QU, deducendo due motivi di gravame. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Edilchirico s.n.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.2955 n.5 C.C.. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo di causa. Violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. La censura è riferita all'errata interpretazione ed applicazione che il conciliatore ha fatto dell'art.2955 n.5 c.c. ed alla ritenuta non operatività, nella fattispecie, della prescrizione presuntiva, pur in presenza del dato di fatto dell'avvenuta utilizzazione della merce da parte dello stesso acquirente, per la costruzione in economia della propria abitazione. 2) come sub 1, per aver ritenuto, il conciliatore, non applicabile la prescrizione presuntiva, anche per il motivo che la vendita sarebbe stata stipulata per iscritto (copia commissione о atto similare), laddove nel caso in esame vi fu solo sottoscrizione di buoni-consegna della merce. 3 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Con entrambi i motivi il ricorrente muove alla sentenza impugnata, a ben vedere, un'unica censura, che si sostanzia nella denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2955 n.5 C.C., per avere ritenuto, il conciliatore, con contraddittoria motivazione, non applicabile nella fattispecie la prescrizione presuntiva di cui alla citata norma, relativamente al credito vantato dalla Edilchirico s.n.c. nei confronti di esso ricorrente. La censura non ha pregio, atteso che, con la decisione qui impugnata, la cui motivazione si basa, in buona sostanza, sulla interpretazione ed applicazione che il conciliatore ha fatto della norma di cui all'art. 2955 n.5 c.p.c., relativa alla prescrizione del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, con riferimento, beninteso, al caso esame ed alle acquisitesottoposto al suo risultanze processuali, non risulta che siano stati violati o non osservati i principi regolatori della materia ex art.113, comma 2, c.p.c. previgente;
laddove per principi regolatori della materia, con riguardo allo specifico thema decidendum, non possono che intendersi quelli concernenti la prescrizione dei diritti e la prova dei fatti che la determinano. In altri termini, la statuizione del giudice a quo, con la quale è stato ritenuto che non fosse applicabile la prescrizione presuntiva, basata evidentemente sul convincimento dello stesso giudice che nel caso concreto non si fosse verificata l'estinzione, per la predetta causa, del credito dell'opposta, eccepita dall'opponente, non contrasta affatto né sovverte, si ribadisce, i principi regolatori della materia, che sono quelli sopra enunciati;
di tal che, trattandosi di ! decisione adottata secondo equità, deve escludersi che essa sia rimasta vulnerata dalle censure mosse dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schetting) (Dr. Gaeatano Garofalo) Gauren Сбки бъ DEPOSITATO IN CANCELLERM IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 14 FEB 2001