Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, la mancata indicazione in concreto delle condizioni oggettive e soggettive (la cui sussistenza era stata affermata, nella specie, con dizione astratta in un modulo a stampa) per la concessione della stessa si traduce in un sostanziale difetto di motivazione, che comporta l'annullamento della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 26484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26484 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 681
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 004219/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la CORTE di APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) OR AL N. IL 13/07/1985;
avverso SENTENZA del 08/12/2003 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Vitaliano Esposito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 marzo 2003 il Tribunale di Bologna dichiarava OR AL colpevole del reato di essere rimasto, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato, la grado l'ordine del Questore di Torino che gli intimava di lasciare il territorio dello stato entro giorni 5 (art. 14 comma 3 ter D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286);
concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi due e giorni 20 di arresto con la sospensione condizionale della pena.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna rilevando la erronea applicazione della legge penale, in quanto era stata concessa la sospensione condizionale della pena in assenza di elementi atti a consentire una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputato.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi che avrebbero impedito una valutazione favorevole alla concessione del beneficio, quale la circostanza che si tratta di soggetto sedicente e quindi senza alcuna possibilità di controllare eventuali precedenti penali o processuali;
lo stesso inoltre risulta entrato clandestinamente in Italia, privo di documenti di identità, senza alcuna stabile attività lavorativa, senza alcun recapito o dimora fissa: elementi che lascerebbero presumere che si tratti di soggetto che vive di espedienti o di attività illecite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha concesso il beneficio condizionale della pena limitandosi ad affermare (in un modulo a stampa) che "sussistono le condizioni aggettive e soggettive" per la concessione della sospensione: la mancata indicazione in concreto di quali siano dette condizioni, come previsto dall'art. 164 c.p., si traduce in un sostanziale difetto di motivazione, che comporta l'annullamento della sentenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004