Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena che con l'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 23346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23346 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
AQ 23 34 6 / 1 6 46 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - N. 1147 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 33533/2015 - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE GADE N. IL 06/04/1968 avverso la sentenza n. 3260/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. P che ha concluso per жимамите, вал гило вите тешите elle quene veluazione delis delle feue detenive 205775488 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv/ RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova condannava l'imputato ricorrente alla pena di anni tre di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione. La sostituzione delle pena detentiva con quella pecuniaria non veniva concessa in quanto il collegio riteneva che la richiesta fosse "superata" dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva l'illegittimità del diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della concessione del beneficio della sospensione - condizionale della pena, dato che i due istituti non sono incompatibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena che con l'indulto (Cass. sez. 3 n. 46458 del 22/10/2009, Rv. 245618; Cass. sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Rv. 245272). La Cassazione ha ritenuto che «non sussiste alcuna incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e l'istituto giuridico della sostituzione della pena detentiva, per cui l'interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici. Invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, consegue che l'interessato è sottoposto all'esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo» (Cass. sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Rv. 245272). Invero l'interesse che sostiene la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria involge la stessa struttura della pena e mira alla eliminazione del rischio che sia inciso il bene della libertà personale del richiedente. Tale interesse permane anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che, in quanto revocabile, non assicura dal rischio concreto di applicazione della sanzione detentiva. Di
contro
: la sospensione condizionale sospende per un quinquennio l'esecuzione della sanzione sulla base di una valutazione prognostica positiva circa la astensione dalla consumazione di altri reati;
il beneficio può essere tuttavia revocato nei casi previsti dall'art. 168 cod. pen. La compatibilità tra i due 2 istituti trova conferma anche nella lettera dell'art. 57 della legge n. 689 del 1981 che nell'indicare i criteri di sostituzione fa espresso riferimento anche ai casi in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.2. Si esprime dunque il seguente principio di diritto: gli istituti della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale sono tra loro compatibili e possono concorrere, ove ne ricorrano le condizioni, essendo il primo finalizzato alla eliminazione del rischio di compressione della libertà personale (qualora siano rispettate le condizioni dagli artt. 59 e 72 delle legge n. 689 del 1981) ed il secondo alla sospensione dell'esecuzione della sanzione, di qualunque specie essa sia.
1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata relativamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il giorno 3 maggio 2016 Il Presidente L'estensore Franco Fiandanese andra Recchione france of andary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 6 GIU 2016 IL oncelliere DIC PREMA E R Claudia Pianelli S P E U T S R O C में 3