Sentenza 13 aprile 2012
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2012, n. 22025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22025 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 637
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 50622/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR MI N. IL 14/08/1976;
contro
1) ON NT N. IL 14/11/1958;
2) EL IT N. IL 10/01/1963;
3) IO AN N. IL 20/06/1931;
avverso il decreto n. 4948/2010 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 08/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di CO TO, PE RI e AN EL, indagati per il reato di cui all'art. 368 c.p.. Propone ricorso per cassazione IR IH, quale persona offesa. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto personalmente dalla IR nella sua qualità di persona offesa. Invero per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui - ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico - l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell'apposito albo sociale della Corte di Cassazione. Alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione soggettiva di parte processuale, e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio (art. 100 c.p.p., comma 1) se non col ministero di un difensore munito di specifico mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (cfr.: Cass. Sez 4, 1.4.2004, n. 37562, p.o. in proc. Bircio, rv. 229139; Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro, rv. 237854).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge (art.616 c.p.p.) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012