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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11571 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.DE AS IG nato a [...] il [...] 2.LLRC IA nata a [...] il [...] 3.ST SC nato a [...] il [...] 4.GI SI nato a [...] il [...] 5.RR LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa l’11/7/2025 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA IE BO;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che, riportandosi alla requisitoria depositata, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha confermato la confisca nei confronti di DE AS IG e di LLRC IA, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, e dichiararsi nel resto inammissibili tutti i ricorsi proposti;
sentite le conclusioni degli avv. Edda Flavia Cerquetti in sostituzione dell’avv. Francesca Conte in difesa di IN;
dell’avv. AN Matteo Forte, anche in sostituzione dell’avv. Michele Fino, in difesa di DECO;
AU AM in sostituzione dell’avv. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11571 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO IA DANIELA Data Udienza: 05/03/2026 2 AN AR in difesa di De IA, che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, per quel che qui rileva, parzialmente riformando la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 23 luglio 2024, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati De IA, DECO, ST, AN e IN, in relazione ad altrettanti concordati sulla pena intercorsi con i difensori degli appellanti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena loro inflitta e le pene accessorie;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in intestazione. 3. De IA AZ deduce, con unico motivo, violazione dell’art. 599-bis codice di rito e mancanza di motivazione, poiché l'imputato, pur accedendo al concordato sulla pena, non aveva rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla confisca ed erroneamente la Corte ha ritenuto che detta censura fosse stata oggetto di rinunzia da parte dell’imputato. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente al capo relativo alla disposta confisca dei buoni postali fruttiferi intestati ai figli del De IA e alla di lui madre. 4. IA ELCO deduce: 4.1. Violazione di legge penale e processuale in ragione della erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati in sentenza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capi di imputazione nn. 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 29, e in relazione alla disposta confisca che non ha formato oggetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. La difesa da’ atto del consolidato orientamento di legittimità che esclude la deducibilità delle censure relative all'an della responsabilità penale, allorquando vi sia stato concordato in appello con rinunzia ai motivi e, tuttavia, invoca l'effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta inoltre che la statuizione di confisca sia stata confermata, nonostante la stessa non fosse stata oggetto di accordo, e la Corte di merito abbia omesso di esaminare lo specifico motivo di censura, ignorando peraltro l'istanza di restituzione depositata il 24 aprile 2025, delegando al pubblico ministero, in sede esecutiva, il compito di determinare cosa confiscare e cosa restituire. 3 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca ai sensi degli artt. 240-bis e 644, sesto comma, cod. pen., in assenza di accordo tra le parti e stante l’omessa pronunzia sul motivo di appello non rinunziato. L'omessa motivazione sullo specifico motivo di impugnazione proposto, che non rientrava nell'accordo sulla pena intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. pen., è resa ancora più evidente dal fatto che la difesa aveva depositato formale istanza di restituzione delle cose sequestrate, avente ad oggetto i beni oggetto di confisca con la sentenza n. 598 del 2024. Il difensore osserva che solo successivamente, con ordinanza del 14 luglio 2025 impugnata dinanzi al Tribunale del riesame, la Corte ha respinto l'istanza di restituzione dei beni in confisca, rinviando la questione alla fase esecutiva. Con detta ordinanza, che viene riportata nel ricorso, la Corte ha affermato che il motivo di appello relativo alla confisca sarebbe stato oggetto di rinunzia da parte della ricorrente che aveva rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli riguardanti la pena, circostanza che viene recisamente negata in ricorso. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, sesto comma e 240-bis cod. pen. ed erronea applicazione della confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato, poiché la sentenza ha confermato la misura ablatoria già disposta dal G.U.P., in violazione dei principi affermati in ultimo dalla recente pronunzia n. 21368/2025 delle Sezioni Unite penali di questa Corte di legittimità secondo cui, in ipotesi di concorso di persone nel reato, va esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca può essere disposta soltanto nei limiti di quanto concretamente conseguito dal singolo concorrente in relazione all’illecito commesso;
solo in caso di impossibilità di determinare le singole quote di arricchimento la confisca può essere ripartita in parti uguali. Osserva la ricorrente che a tutt'oggi ha subìto il sequestro e la confisca di 317.430 euro, somma eccedente gli importi di profitto da lei concretamente conseguiti in evidente violazione del criterio di proporzionalità. 5. ST AN, che ha concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, con unico motivo, deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di carente motivazione con riferimento all'aumento sanzionatorio applicato in relazione ai reati unificati per continuazione. 6. AN IM, che ha concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente applicato, in quanto il Collegio giudicante avrebbe disatteso le richieste difensive relative alla determinazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sul più grave reato di cui all'art. 629 cod. pen. in relazione ai reati satellite contestati, senza fornire alcuna effettiva motivazione al riguardo. 4 7. IN GE deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 163 e 164 cod. pen. e assoluta mancanza di motivazione poiché la Corte, pur applicando all'imputato la pena di anno uno e mesi dieci di reclusione, come concordata tra le parti, non ha disposto la sospensione condizionale della stessa, nonostante ricorressero le condizioni per concedere il beneficio, senza fornire al riguardo alcuna motivazione. In questo modo ha violato l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice il potere dovere di applicare il beneficio suddetto, anche in assenza di specifica richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili per le ragioni che verranno esposte. 2. I ricorsi presentati da ST e AN sono inammissibili poiché propongono motivi relativi alla determinazione della pena che non sono consentiti in quanto si appuntano su una sentenza che ha ratificato il concordato in appello sul trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Ed infatti anche recentemente questa Corte ha ribadito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02). 3. Il ricorso di De IA è inammissibile per carenza di interesse. Si assume l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito a concordato in appello, con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., nel caso in cui la stessa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 2, n. 23093 del 05/06/2025, Carone, Rv. 288223 - 01). Si osserva preliminarmente come il richiamo a detta pronuncia non è pertinente perchè non attiene al caso del motivo rinunciato bensì a quello in cui, in assenza di rinuncia al motivo sulla confisca, la Corte abbia motivato rendendo così possibile la successiva proposizione della impugnazione in cassazione. Fermo quanto precede, si evidenzia come, nel caso in esame, dalla motivazione dell’appello si evince che il G.U.P. avesse disposto la confisca di vari buoni postali emessi tra il 2006 e il 2015 in favore dei figli dell'imputato, De IA MA e De IA RO, già oggetto di sequestro preventivo disposto il 25 giugno 2020 dal Gip. 5 Con l'atto di appello De IA aveva chiesto la revoca della disposta confisca dei beni in sequestro limitatamente ai buoni intestati ai figli RO e MA e di un buono postale intestato alla madre SI IA TA ed emessi in data antecedente rispetto alla commissione dei reati contestati all'imputato, sostenendo che si trattava di buoni appartenenti a terzi soggetti non coinvolti nel presente procedimento e acquistati con risorse provenienti da terzi. Dal verbale di udienza e dalla lettura del concordato sottoscritto dalle parti emerge che l’imputato non aveva in effetti esplicitamente rinunziato al motivo di appello relativo alla disposta confisca, che non era ricompreso nell’accordo con la pubblica accusa, e pertanto il concordato non risulta ostativo alla proposizione del motivo di censura relativo alla confisca, non rientrando detta statuizione nell’ambito del trattamento sanzionatorio e non potendosi ritenere implicitamente rinunziato dalla sottoscrizione del concordato. Deve peraltro ritenersi che il motivo sia inammissibile ab origine per difetto di legittimazione dell’appellante e per carenza di interesse. Ed infatti, nella prospettazione difensiva, la confisca non avrebbe potuto essere disposta dal G.U.P. e confermata dalla Corte di merito in quanto era caduta su beni intestati a terzi, i figli e la madre del De IA, ed acquistati con risorse di terzi, congiunti o parenti dell’imputato, estranei al reato addebitato al predetto. L’imputato non è, però, legittimato a censurare la confisca che ha per oggetto beni che lui stesso prospetta essere di terzi, che potranno fare valere in giudizio le proprie eventuali ragioni in sede esecutiva. 4. Il ricorso di DECO è inammissibile per ragioni in parte diverse. E’ noto che, a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, eccetto quelli sulla determinazione della pena, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione che devolva questioni in punto di conferma della confisca da parte del giudice di secondo grado. La parte che ha interesse a devolvere al giudice di appello la questione sulla confisca può pertanto concordare i motivi sulla pena, senza rinunciare all’esame di quelli sulla misura di sicurezza, ovvero sulla confisca- sanzione. Con l'atto di appello, ELCO aveva contestato la confisca ai sensi dell'art. 644, sesto comma, cod. pen. in quanto disposta soltanto nei suoi confronti, in virtù di una solidarietà passiva con i coimputati la cui legittimità è stata esclusa dalla recente sentenza “Massini” delle Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte, mentre il giudice avrebbe dovuto disporre la misura ablatoria limitatamente a quanto concretamente conseguito dall'imputata. E tuttavia, a dispetto di quanto rassegnato dalla ricorrente, dalla lettura del verbale di udienza emerge che le parti si riportano al concordato e nel concordato depositato il 24 giugno 2025 per l’udienza dell’11 luglio 2025 si legge nell’intestazione 6 “Ipotesi di concordato con rinunzia ai motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio “. Deve pertanto ritenersi che, su questa ipotesi, si è formato l’accordo sulla pena e correttamente la Corte ha ritenuto che sia stata formulata rinunzia anche al motivo sulla confisca, che non rientra nell’ambito del trattamento sanzionatorio. Ne consegue che il Collegio di secondo grado non si è pronunziato sulla confisca, poiché il relativo motivo di appello deve ritenersi esplicitamente rinunziato e la questione avente ad oggetto la confisca non è stata devoluta alla sua cognizione. Né può sostenersi che nel caso in esame possa operare l’effetto estensivo dell’impugnazione del De IA, poiché la censura proposta dal coimputato, l’unica che ha avanzato questioni relative alla confisca, riguarda beni diversi e comunque, come si è appena esposto, è inammissibile per carenza di interesse. Ed infatti il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05). E’ opportuno ribadire in questa sede che l’effetto estensivo dell’impugnazione opera nel caso di accoglimento dei motivi di censura proposti da uno dei coimputati per ragioni non personali, ma certamente non riguarda i motivi di ricorso respinti e non ricorre nell’ipotesi in cui anche l’impugnazione del correo sia stata dichiarata inammissibile. 5. Il ricorso di IN è manifestamente infondato. Nel giudizio odierno le parti, che hanno concordato una riduzione del trattamento sanzionatorio, non hanno previsto alcuna sospensione della pena, che non rientra nell’accordo sottoscritto e il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto valutare l possibilità di concederlo ex officio. Al riguardo va premesso che il più alto consesso di questa Corte ha affermato, in tema di sospensione condizionale della pena, che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01). Sulla scia di questo insegnamento, secondo un orientamento abbastanza consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia 7 devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416-01). Il Collegio deve dare atto che una successiva pronunzia di questa Corte, discostandosi in parte da questa conclusione, e valorizzando i poteri ex officio riconosciuti alla Corte di appello dall’art. 597 cod. proc. pen., ha affermato che in tema di concordato in appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice, anche nel caso in cui la questione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato (Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132- 01). Questa ultima pronunzia ritiene che anche qualora il concordato non abbia espressamente previsto il beneficio ex art. 163 cod. pen., se comunque l’istanza è stata formulata oralmente in sede di discussione anche solo dalla difesa, la Corte ha l’onere di valutare la ricorrenza dei presupposti della sospensione;
allo stesso modo qualora entrambe le parti si siano rimesse alla valutazione della Corte. Ma questa pronunzia non si attaglia, comunque, al caso di specie poiché nell’odierno giudizio alla mancata esplicita previsione nell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. del beneficio, si aggiunge la constatazione che la difesa non ha avanzato alcuna richiesta al riguardo in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello. In base a questi elementi di fatto e facendo applicazione dei princìpi dettati in tema dalla giurisprudenza, deve concludersi che non sussisteva alcun onere per il collegio giudicante di valutare ex officio gli eventuali presupposti di tale beneficio, poichè tale punto non rientrava nel tema devoluto alla sua conoscenza. E’ infatti indubitabile che la questione non sia stata devoluta neppure oralmente dalla parte interessata al Collegio, che pertanto, nel rispetto dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite, non aveva alcun onere motivazionale sul punto, non sorgendo ex officio alcun obbligo di verifica della possibilità di sospendere la pena. Per queste ragioni la censura proposta dal IN è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto in appello. 6. Per le considerazioni sin qui esposte, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA IE BO AN EL
udita la relazione svolta dal Consigliere IA IE BO;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che, riportandosi alla requisitoria depositata, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha confermato la confisca nei confronti di DE AS IG e di LLRC IA, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, e dichiararsi nel resto inammissibili tutti i ricorsi proposti;
sentite le conclusioni degli avv. Edda Flavia Cerquetti in sostituzione dell’avv. Francesca Conte in difesa di IN;
dell’avv. AN Matteo Forte, anche in sostituzione dell’avv. Michele Fino, in difesa di DECO;
AU AM in sostituzione dell’avv. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11571 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO IA DANIELA Data Udienza: 05/03/2026 2 AN AR in difesa di De IA, che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, per quel che qui rileva, parzialmente riformando la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 23 luglio 2024, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati De IA, DECO, ST, AN e IN, in relazione ad altrettanti concordati sulla pena intercorsi con i difensori degli appellanti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena loro inflitta e le pene accessorie;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in intestazione. 3. De IA AZ deduce, con unico motivo, violazione dell’art. 599-bis codice di rito e mancanza di motivazione, poiché l'imputato, pur accedendo al concordato sulla pena, non aveva rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla confisca ed erroneamente la Corte ha ritenuto che detta censura fosse stata oggetto di rinunzia da parte dell’imputato. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente al capo relativo alla disposta confisca dei buoni postali fruttiferi intestati ai figli del De IA e alla di lui madre. 4. IA ELCO deduce: 4.1. Violazione di legge penale e processuale in ragione della erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati in sentenza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capi di imputazione nn. 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 29, e in relazione alla disposta confisca che non ha formato oggetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. La difesa da’ atto del consolidato orientamento di legittimità che esclude la deducibilità delle censure relative all'an della responsabilità penale, allorquando vi sia stato concordato in appello con rinunzia ai motivi e, tuttavia, invoca l'effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta inoltre che la statuizione di confisca sia stata confermata, nonostante la stessa non fosse stata oggetto di accordo, e la Corte di merito abbia omesso di esaminare lo specifico motivo di censura, ignorando peraltro l'istanza di restituzione depositata il 24 aprile 2025, delegando al pubblico ministero, in sede esecutiva, il compito di determinare cosa confiscare e cosa restituire. 3 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca ai sensi degli artt. 240-bis e 644, sesto comma, cod. pen., in assenza di accordo tra le parti e stante l’omessa pronunzia sul motivo di appello non rinunziato. L'omessa motivazione sullo specifico motivo di impugnazione proposto, che non rientrava nell'accordo sulla pena intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. pen., è resa ancora più evidente dal fatto che la difesa aveva depositato formale istanza di restituzione delle cose sequestrate, avente ad oggetto i beni oggetto di confisca con la sentenza n. 598 del 2024. Il difensore osserva che solo successivamente, con ordinanza del 14 luglio 2025 impugnata dinanzi al Tribunale del riesame, la Corte ha respinto l'istanza di restituzione dei beni in confisca, rinviando la questione alla fase esecutiva. Con detta ordinanza, che viene riportata nel ricorso, la Corte ha affermato che il motivo di appello relativo alla confisca sarebbe stato oggetto di rinunzia da parte della ricorrente che aveva rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli riguardanti la pena, circostanza che viene recisamente negata in ricorso. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, sesto comma e 240-bis cod. pen. ed erronea applicazione della confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato, poiché la sentenza ha confermato la misura ablatoria già disposta dal G.U.P., in violazione dei principi affermati in ultimo dalla recente pronunzia n. 21368/2025 delle Sezioni Unite penali di questa Corte di legittimità secondo cui, in ipotesi di concorso di persone nel reato, va esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca può essere disposta soltanto nei limiti di quanto concretamente conseguito dal singolo concorrente in relazione all’illecito commesso;
solo in caso di impossibilità di determinare le singole quote di arricchimento la confisca può essere ripartita in parti uguali. Osserva la ricorrente che a tutt'oggi ha subìto il sequestro e la confisca di 317.430 euro, somma eccedente gli importi di profitto da lei concretamente conseguiti in evidente violazione del criterio di proporzionalità. 5. ST AN, che ha concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, con unico motivo, deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di carente motivazione con riferimento all'aumento sanzionatorio applicato in relazione ai reati unificati per continuazione. 6. AN IM, che ha concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente applicato, in quanto il Collegio giudicante avrebbe disatteso le richieste difensive relative alla determinazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sul più grave reato di cui all'art. 629 cod. pen. in relazione ai reati satellite contestati, senza fornire alcuna effettiva motivazione al riguardo. 4 7. IN GE deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 163 e 164 cod. pen. e assoluta mancanza di motivazione poiché la Corte, pur applicando all'imputato la pena di anno uno e mesi dieci di reclusione, come concordata tra le parti, non ha disposto la sospensione condizionale della stessa, nonostante ricorressero le condizioni per concedere il beneficio, senza fornire al riguardo alcuna motivazione. In questo modo ha violato l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice il potere dovere di applicare il beneficio suddetto, anche in assenza di specifica richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili per le ragioni che verranno esposte. 2. I ricorsi presentati da ST e AN sono inammissibili poiché propongono motivi relativi alla determinazione della pena che non sono consentiti in quanto si appuntano su una sentenza che ha ratificato il concordato in appello sul trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Ed infatti anche recentemente questa Corte ha ribadito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02). 3. Il ricorso di De IA è inammissibile per carenza di interesse. Si assume l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito a concordato in appello, con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., nel caso in cui la stessa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 2, n. 23093 del 05/06/2025, Carone, Rv. 288223 - 01). Si osserva preliminarmente come il richiamo a detta pronuncia non è pertinente perchè non attiene al caso del motivo rinunciato bensì a quello in cui, in assenza di rinuncia al motivo sulla confisca, la Corte abbia motivato rendendo così possibile la successiva proposizione della impugnazione in cassazione. Fermo quanto precede, si evidenzia come, nel caso in esame, dalla motivazione dell’appello si evince che il G.U.P. avesse disposto la confisca di vari buoni postali emessi tra il 2006 e il 2015 in favore dei figli dell'imputato, De IA MA e De IA RO, già oggetto di sequestro preventivo disposto il 25 giugno 2020 dal Gip. 5 Con l'atto di appello De IA aveva chiesto la revoca della disposta confisca dei beni in sequestro limitatamente ai buoni intestati ai figli RO e MA e di un buono postale intestato alla madre SI IA TA ed emessi in data antecedente rispetto alla commissione dei reati contestati all'imputato, sostenendo che si trattava di buoni appartenenti a terzi soggetti non coinvolti nel presente procedimento e acquistati con risorse provenienti da terzi. Dal verbale di udienza e dalla lettura del concordato sottoscritto dalle parti emerge che l’imputato non aveva in effetti esplicitamente rinunziato al motivo di appello relativo alla disposta confisca, che non era ricompreso nell’accordo con la pubblica accusa, e pertanto il concordato non risulta ostativo alla proposizione del motivo di censura relativo alla confisca, non rientrando detta statuizione nell’ambito del trattamento sanzionatorio e non potendosi ritenere implicitamente rinunziato dalla sottoscrizione del concordato. Deve peraltro ritenersi che il motivo sia inammissibile ab origine per difetto di legittimazione dell’appellante e per carenza di interesse. Ed infatti, nella prospettazione difensiva, la confisca non avrebbe potuto essere disposta dal G.U.P. e confermata dalla Corte di merito in quanto era caduta su beni intestati a terzi, i figli e la madre del De IA, ed acquistati con risorse di terzi, congiunti o parenti dell’imputato, estranei al reato addebitato al predetto. L’imputato non è, però, legittimato a censurare la confisca che ha per oggetto beni che lui stesso prospetta essere di terzi, che potranno fare valere in giudizio le proprie eventuali ragioni in sede esecutiva. 4. Il ricorso di DECO è inammissibile per ragioni in parte diverse. E’ noto che, a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, eccetto quelli sulla determinazione della pena, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione che devolva questioni in punto di conferma della confisca da parte del giudice di secondo grado. La parte che ha interesse a devolvere al giudice di appello la questione sulla confisca può pertanto concordare i motivi sulla pena, senza rinunciare all’esame di quelli sulla misura di sicurezza, ovvero sulla confisca- sanzione. Con l'atto di appello, ELCO aveva contestato la confisca ai sensi dell'art. 644, sesto comma, cod. pen. in quanto disposta soltanto nei suoi confronti, in virtù di una solidarietà passiva con i coimputati la cui legittimità è stata esclusa dalla recente sentenza “Massini” delle Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte, mentre il giudice avrebbe dovuto disporre la misura ablatoria limitatamente a quanto concretamente conseguito dall'imputata. E tuttavia, a dispetto di quanto rassegnato dalla ricorrente, dalla lettura del verbale di udienza emerge che le parti si riportano al concordato e nel concordato depositato il 24 giugno 2025 per l’udienza dell’11 luglio 2025 si legge nell’intestazione 6 “Ipotesi di concordato con rinunzia ai motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio “. Deve pertanto ritenersi che, su questa ipotesi, si è formato l’accordo sulla pena e correttamente la Corte ha ritenuto che sia stata formulata rinunzia anche al motivo sulla confisca, che non rientra nell’ambito del trattamento sanzionatorio. Ne consegue che il Collegio di secondo grado non si è pronunziato sulla confisca, poiché il relativo motivo di appello deve ritenersi esplicitamente rinunziato e la questione avente ad oggetto la confisca non è stata devoluta alla sua cognizione. Né può sostenersi che nel caso in esame possa operare l’effetto estensivo dell’impugnazione del De IA, poiché la censura proposta dal coimputato, l’unica che ha avanzato questioni relative alla confisca, riguarda beni diversi e comunque, come si è appena esposto, è inammissibile per carenza di interesse. Ed infatti il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05). E’ opportuno ribadire in questa sede che l’effetto estensivo dell’impugnazione opera nel caso di accoglimento dei motivi di censura proposti da uno dei coimputati per ragioni non personali, ma certamente non riguarda i motivi di ricorso respinti e non ricorre nell’ipotesi in cui anche l’impugnazione del correo sia stata dichiarata inammissibile. 5. Il ricorso di IN è manifestamente infondato. Nel giudizio odierno le parti, che hanno concordato una riduzione del trattamento sanzionatorio, non hanno previsto alcuna sospensione della pena, che non rientra nell’accordo sottoscritto e il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto valutare l possibilità di concederlo ex officio. Al riguardo va premesso che il più alto consesso di questa Corte ha affermato, in tema di sospensione condizionale della pena, che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01). Sulla scia di questo insegnamento, secondo un orientamento abbastanza consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia 7 devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416-01). Il Collegio deve dare atto che una successiva pronunzia di questa Corte, discostandosi in parte da questa conclusione, e valorizzando i poteri ex officio riconosciuti alla Corte di appello dall’art. 597 cod. proc. pen., ha affermato che in tema di concordato in appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice, anche nel caso in cui la questione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato (Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132- 01). Questa ultima pronunzia ritiene che anche qualora il concordato non abbia espressamente previsto il beneficio ex art. 163 cod. pen., se comunque l’istanza è stata formulata oralmente in sede di discussione anche solo dalla difesa, la Corte ha l’onere di valutare la ricorrenza dei presupposti della sospensione;
allo stesso modo qualora entrambe le parti si siano rimesse alla valutazione della Corte. Ma questa pronunzia non si attaglia, comunque, al caso di specie poiché nell’odierno giudizio alla mancata esplicita previsione nell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. del beneficio, si aggiunge la constatazione che la difesa non ha avanzato alcuna richiesta al riguardo in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello. In base a questi elementi di fatto e facendo applicazione dei princìpi dettati in tema dalla giurisprudenza, deve concludersi che non sussisteva alcun onere per il collegio giudicante di valutare ex officio gli eventuali presupposti di tale beneficio, poichè tale punto non rientrava nel tema devoluto alla sua conoscenza. E’ infatti indubitabile che la questione non sia stata devoluta neppure oralmente dalla parte interessata al Collegio, che pertanto, nel rispetto dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite, non aveva alcun onere motivazionale sul punto, non sorgendo ex officio alcun obbligo di verifica della possibilità di sospendere la pena. Per queste ragioni la censura proposta dal IN è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto in appello. 6. Per le considerazioni sin qui esposte, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA IE BO AN EL