Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11571
CASS
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione

    Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione dell'appellante e per carenza di interesse, poiché la confisca riguarda beni intestati a terzi (figli e madre) e acquistati con risorse di terzi, estranei al reato. L'imputato non è legittimato a censurare la confisca di beni che egli stesso prospetta essere di terzi.

  • Inammissibile
    Violazione di legge penale e processuale in ragione della erronea qualificazione giuridica dei fatti e della confisca non oggetto di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile poiché, nonostante le contestazioni sulla confisca, dalla lettura del verbale di udienza emerge che le parti si sono riportate al concordato con rinuncia ai motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La confisca non rientra nell'ambito del trattamento sanzionatorio, pertanto la Corte ha correttamente ritenuto la rinuncia al motivo sulla confisca.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca ai sensi degli artt. 240-bis e 644, sesto comma, cod. pen.

    Il motivo è inammissibile poiché, nonostante le contestazioni sulla confisca, dalla lettura del verbale di udienza emerge che le parti si sono riportate al concordato con rinuncia ai motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La confisca non rientra nell'ambito del trattamento sanzionatorio, pertanto la Corte ha correttamente ritenuto la rinuncia al motivo sulla confisca.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, sesto comma e 240-bis cod. pen. ed erronea applicazione della confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato

    Il motivo è inammissibile poiché, nonostante le contestazioni sulla confisca, dalla lettura del verbale di udienza emerge che le parti si sono riportate al concordato con rinuncia ai motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La confisca non rientra nell'ambito del trattamento sanzionatorio, pertanto la Corte ha correttamente ritenuto la rinuncia al motivo sulla confisca.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di carente motivazione con riferimento all'aumento sanzionatorio applicato in relazione ai reati unificati per continuazione

    Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi relativi alla determinazione della pena che non sono consentiti avverso una sentenza che ha ratificato il concordato in appello sul trattamento sanzionatorio.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente applicato

    Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi relativi alla determinazione della pena che non sono consentiti avverso una sentenza che ha ratificato il concordato in appello sul trattamento sanzionatorio.

  • Inammissibile
    Violazione di legge (artt. 163 e 164 cod. pen.) e assoluta mancanza di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena

    Il motivo è inammissibile poiché la sospensione condizionale della pena non era parte dell'accordo pattizio e la difesa non ha avanzato alcuna richiesta al riguardo in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello. Non sussisteva alcun onere per il collegio giudicante di valutare ex officio gli eventuali presupposti di tale beneficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11571
    Data del deposito : 26 marzo 2026

    Testo completo