CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28355 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
eQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 28355 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo era stato chiamato a rispondere del delitto di tentato furto di energia elettrica aggravato dall'utilizzo di un mezzo fraudolento per aver deposto, accanto all'apparecchio misuratore dell'energia elettrica erogata in favore dell'immobile che ospitava l'attività commerciale, un magnete, oggetto che avrebbe alterato le registrazioni dei consumi, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avv.ti Rolando SE e IO ER, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato deduce che, trattandosi di reato per il quale a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria la querela di parte, non presentata, deve essere dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. nonché degli artt. 244 e 246 cod.proc.pen. In particolare lamenta, a riguardo, che, poiché gli accertamenti sul contatore sono stati compiuti da personale ENEL assistito da militari della Guardia di Finanza, cui era stato rappresentata una anomalia nei meccanismi di funzionamento dello stesso, si sarebbe dovuto procedere trattandosi di atti necessari per l'accertamento delle fonti di prova previo decreto dell'autorità giudiziaria e facendo precedere le operazioni dalla consegna di detto provvedimento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. poiché, dato che al momento dell'accertamento era stata constatata la presenza di un magnete poggiato sul contatore ma in posizione tale da non consentire la concreta sottrazione dell'energia elettrica, non avrebbe potuto ritenersi accertata la concreta idoneità dell'atto posto in essere al compimento del reato ai fini della configurabilità del tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. eQ 2 A riguardo occorre premettere che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza di tale riforma nel caso in esame è indubbia, poiché a seguito di essa la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento non rende più il delitto di furto procedibile d'ufficio. Il Collegio ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, se il regime di procedibilità diventa più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto alla ricorrente. 3 Ciò posto, stante l'assenza agli atti del fascicolo d'ufficio della querela (per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022), è stata effettuata un'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che ha attestato l'assenza, alla data del 18 maggio 2023, della presentazione della querela per il procedimento in esame. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità. Così deciso in Roma il 10 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
eQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 28355 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo era stato chiamato a rispondere del delitto di tentato furto di energia elettrica aggravato dall'utilizzo di un mezzo fraudolento per aver deposto, accanto all'apparecchio misuratore dell'energia elettrica erogata in favore dell'immobile che ospitava l'attività commerciale, un magnete, oggetto che avrebbe alterato le registrazioni dei consumi, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avv.ti Rolando SE e IO ER, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato deduce che, trattandosi di reato per il quale a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria la querela di parte, non presentata, deve essere dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. nonché degli artt. 244 e 246 cod.proc.pen. In particolare lamenta, a riguardo, che, poiché gli accertamenti sul contatore sono stati compiuti da personale ENEL assistito da militari della Guardia di Finanza, cui era stato rappresentata una anomalia nei meccanismi di funzionamento dello stesso, si sarebbe dovuto procedere trattandosi di atti necessari per l'accertamento delle fonti di prova previo decreto dell'autorità giudiziaria e facendo precedere le operazioni dalla consegna di detto provvedimento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. poiché, dato che al momento dell'accertamento era stata constatata la presenza di un magnete poggiato sul contatore ma in posizione tale da non consentire la concreta sottrazione dell'energia elettrica, non avrebbe potuto ritenersi accertata la concreta idoneità dell'atto posto in essere al compimento del reato ai fini della configurabilità del tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. eQ 2 A riguardo occorre premettere che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza di tale riforma nel caso in esame è indubbia, poiché a seguito di essa la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento non rende più il delitto di furto procedibile d'ufficio. Il Collegio ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, se il regime di procedibilità diventa più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto alla ricorrente. 3 Ciò posto, stante l'assenza agli atti del fascicolo d'ufficio della querela (per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022), è stata effettuata un'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che ha attestato l'assenza, alla data del 18 maggio 2023, della presentazione della querela per il procedimento in esame. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità. Così deciso in Roma il 10 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente