Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è opponibile con il ricorso di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 199, e non può essere impugnato con ricorso immediato per cassazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'opposizione in danno del provvedimento di revoca reso d'ufficio dalla Corte d'assise fosse di competenza del Presidente del Tribunale cui, qualificata l'impugnazione come ricorso "ex" art. 99 cit., ha disposto trasmettersi gli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2010, n. 32057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32057 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/07/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1036
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1729/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI CH N. IL 09/02/1961;
contro
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso il Decreto n. 6 del 2005 CORTE ASSISE di SIRACUSA, del 16/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto qualificarsi l'impugnazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 e trasmettere gli atti al giudice competente.
OSSERVA
La Corte d'Assise di Siracusa, con ordinanza in data 16 dicembre 2008, revocava di ufficio il provvedimento di ammissione di MI HE al patrocinio a spese dello Stato, sul rilievo delle intervenute innovazioni, ai sensi della L. n. 125 del 2008 (c.d. pacchetto sicurezza), in ordine alle condizioni per l'ammissione al beneficio in argomento.
Con atto depositato il 5 gennaio 2009 presso la Cancelleria della detta Corte il difensore del MI ha proposto ricorso per cassazione contestando la competenza della Corte d'Assise (sul rilievo che avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte d'Assise d'Appello cui gli atti erano stati trasmessi per l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado) nonché le argomentazioni nel merito poste a sostegno dell'impugnato provvedimento.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto che, previa qualificazione del ricorso come reclamo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, gli atti siano trasmessi al giudice competente a decidere.
Ritiene il Collegio pienamente condivisibile la tesi sostenuta dal Procuratore Generale. Come è stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo), il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, anche nell'ipotesi di sua adozione di ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99 dello stesso testo normativo. L'art. 112, comma 1, lett. d) è stato, successivamente a quell'intervento delle Sezioni Unite, modificato dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, art.
9-bis, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, che indica ora la duplice ipotesi della revoca di ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113, a seguito delle modifiche anche per esso introdotte dalla L. n. 168 del 2005, art.
9- bis, prevede ora il ricorso per cassazione "contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d)", e fa, quindi, riferimento alla sola ipotesi della revoca su richiesta dell'ufficio finanziario, non anche a quella della revoca di ufficio. Ne consegue che il provvedimento di revoca di ufficio dell'ammissione al gratuito patrocinio è opponibile con il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99. Quanto alla individuazione del giudice competente a decidere su tale gravame, in relazione alla concreta fattispecie trattandosi di provvedimento adottato dalla Corte d'Assise, valgono le considerazioni che seguono. L'art. 170, richiamato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, stabilisce che l'opposizione in questione va proposta "al presidente dell'ufficio giudiziario competente", "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato" (vale a dire la L. n. 794 del 1942, art. 29, che a sua volta evoca il presidente del Tribunale o della Corte di Appello) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La L. n. 217 del 1990, art. 12, stabiliva che l'opposizione andava proposta "davanti al Tribunale o alla Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento", ed il nuovo testo normativo - pur nella più sintetica espressione letterale adottata - non ha in alcun modo derogato a tale disposizione, tenuto conto del carattere essenzialmente compilativo, e non derogatorio, del nuovo D.P.R. n.115 del 2002 rispetto alle precedenti disposizioni. Ed al riguardo ha già precisato questa Suprema Corte (in particolare con la decisione delle Sezioni Unite, Di Dona) che quel rapporto "postula non già un legame meramente territoriale tra il decidente in prime cure e il giudice del gravame..., bensì di natura organica e funzionale", sicché tale legame non caratterizza i rapporti con "alcuni organi connotati da spiccata indipendenza o addirittura da specialità in senso stretto", quali il magistrato ed il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale militare, la Corte militare d'appello": di tal che, il riesame dei decreti adottati in prime cure da questi giudici va necessariamente attribuito alla competenza degli stessi tribunali - di sorveglianza, per i minorenni e militari - o della stessa Corte militare d'appello. Orbene, la Corte di Assise non è affatto connotata, rispetto al Tribunale, da "spiccata indipendenza o addirittura da specialità in senso stretto", costituendo, invece, essa, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 449 del 1988, solo una articolazione, interna e permanente, del Tribunale o della Corte di appello (Cass., Sez. 1, n. 1109/1997, conflitto di competenza in proc. Grillo e altri). Ne deriva che il giudice competente a decidere sulla opposizione al provvedimento di revoca di ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Corte di Assise, è, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, il Presidente del Tribunale posto che la Corte di Assise è, appunto, una articolazione interna e permanente del Tribunale. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del MI va, dunque, qualificato come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 e gli atti vanno trasmessi al Presidente del Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010