CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34887 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI PI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE SORBELLO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34887 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 marzo 2023, il Tribunale del Riesame di Catania respingeva l'appello presentato nell'interesse di IE ET RM avverso il rigetto dell'istanza di scarcerazione basata sulla dedotta connessione ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con la precedente ordinanza cautelare emessa nel proc.pen. n. 9953/2013 R.G.N.R. e la conseguente perdita di efficacia della seconda ordinanza del presente procedimento .
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Olivier', osservando che la differenza rilevata dal giudice di appello atteneva al medesimo reato diversamente circostanziato in riferimento all'arco temporale in esame in quanto, esaminando la condotta in ciascuna delle imputazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. il ruolo contestato all'imputato IE era il medesimo in ciascuno dei due processi e l'ambito spaziale in cui avrebbe operato l'associazione era la medesima. 1.2 n difensore rileva che in merito agli elementi indiziari relativi alla partecipazione di IE all'associazione di cui al presente procedimento non era vero che gli stessi fossero successivi alla data di rinvio a giudizio di cui al proc. pen. n. 8958/2013 R.G.N.R. emesso il 15/10/2017, ma erano sicuramente antecedenti a tale data: il giudice del riesame aveva riconosciuto che le dichiarazioni di CA RE erano risalenti nel tempo rispetto alla data di rinvio a giudizio;
illogica però era la motivazione del collegio laddove riteneva che le dichiarazioni dei collaboratori D'RR e TO riguardassero fatti successivi al 25/10/2017 (erano entrambi detenuti nel 2017). 1.3 II difensore eccepisce l'omessa valutazione circa la connessione qualificata tra i due procedimenti ex art. 12 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione al devolutum della difesa;
era opportuno evidenziare che non venivano specificate condotte peculiari o diverse tra i due capi di imputazione, ma una medesima ed identica condotta con il medesimo ruolo e con le medesime circostanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, 2 per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorché modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod. proc. pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod. proc. pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, i motivi di ricorso propongono una diversa valutazione degli elementi fattuali esaminati dal Tribunale del riesame: in particolare, il fatto che i collaboratori D'RR e TO fossero detenuti nel 2017 appare irrilevante, considerato che la contestazione nel presente procedimento arriva fino a novembre 2018. Inoltre, il ricorso non si confronta affatto con l'articolata motivazione del Tribunale, che ha evidenziato il fatto che l'ordinanza cautelare del 2020 riguardava lo stesso titolo di reato, ma dal luglio 2017 a novembre 2018 quindi per un periodo successivo perfino all'esecuzione della precedente ordinanza;
il Tribunale ha anche risposto alla censura di cui all'ultimo motivo di ricorso con la motivazione contenuta nell'ultima pagina dell'ordinanza impugnata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2023
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE SORBELLO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34887 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 marzo 2023, il Tribunale del Riesame di Catania respingeva l'appello presentato nell'interesse di IE ET RM avverso il rigetto dell'istanza di scarcerazione basata sulla dedotta connessione ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con la precedente ordinanza cautelare emessa nel proc.pen. n. 9953/2013 R.G.N.R. e la conseguente perdita di efficacia della seconda ordinanza del presente procedimento .
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Olivier', osservando che la differenza rilevata dal giudice di appello atteneva al medesimo reato diversamente circostanziato in riferimento all'arco temporale in esame in quanto, esaminando la condotta in ciascuna delle imputazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. il ruolo contestato all'imputato IE era il medesimo in ciascuno dei due processi e l'ambito spaziale in cui avrebbe operato l'associazione era la medesima. 1.2 n difensore rileva che in merito agli elementi indiziari relativi alla partecipazione di IE all'associazione di cui al presente procedimento non era vero che gli stessi fossero successivi alla data di rinvio a giudizio di cui al proc. pen. n. 8958/2013 R.G.N.R. emesso il 15/10/2017, ma erano sicuramente antecedenti a tale data: il giudice del riesame aveva riconosciuto che le dichiarazioni di CA RE erano risalenti nel tempo rispetto alla data di rinvio a giudizio;
illogica però era la motivazione del collegio laddove riteneva che le dichiarazioni dei collaboratori D'RR e TO riguardassero fatti successivi al 25/10/2017 (erano entrambi detenuti nel 2017). 1.3 II difensore eccepisce l'omessa valutazione circa la connessione qualificata tra i due procedimenti ex art. 12 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione al devolutum della difesa;
era opportuno evidenziare che non venivano specificate condotte peculiari o diverse tra i due capi di imputazione, ma una medesima ed identica condotta con il medesimo ruolo e con le medesime circostanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, 2 per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorché modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod. proc. pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod. proc. pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, i motivi di ricorso propongono una diversa valutazione degli elementi fattuali esaminati dal Tribunale del riesame: in particolare, il fatto che i collaboratori D'RR e TO fossero detenuti nel 2017 appare irrilevante, considerato che la contestazione nel presente procedimento arriva fino a novembre 2018. Inoltre, il ricorso non si confronta affatto con l'articolata motivazione del Tribunale, che ha evidenziato il fatto che l'ordinanza cautelare del 2020 riguardava lo stesso titolo di reato, ma dal luglio 2017 a novembre 2018 quindi per un periodo successivo perfino all'esecuzione della precedente ordinanza;
il Tribunale ha anche risposto alla censura di cui all'ultimo motivo di ricorso con la motivazione contenuta nell'ultima pagina dell'ordinanza impugnata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2023