Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2005, n. 45966
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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Agli effetti del comma primo dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, sost. dall'art. 4 D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, che esonera il datore di lavoro dall'osservanza delle prescrizioni della medesima legge nell'ipotesi di adolescenti addetti ai lavori occasionali o di breve durata concernenti a) servizi domestici prestati in ambito familiare, b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare, la definizione "breve durata" è alternativa a quella di "natura occasionale" e va necessariamente riferita ad attività che traggano origine da esigenze impreviste dal datore di lavoro e/o risultino di durata corrispondente a quella di una giornata lavorativa o di poco superiore e, cioè, ad un tipo di prestazione che non rientra tra quelle che l'azienda richiede abitualmente ai propri dipendenti, anche se limitatamente a determinati periodi dell'anno.

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  • 1Lavoro minorile: la guida
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 luglio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2005, n. 45966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45966
Data del deposito : 9 novembre 2005

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