Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Agli effetti del comma primo dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, sost. dall'art. 4 D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, che esonera il datore di lavoro dall'osservanza delle prescrizioni della medesima legge nell'ipotesi di adolescenti addetti ai lavori occasionali o di breve durata concernenti a) servizi domestici prestati in ambito familiare, b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare, la definizione "breve durata" è alternativa a quella di "natura occasionale" e va necessariamente riferita ad attività che traggano origine da esigenze impreviste dal datore di lavoro e/o risultino di durata corrispondente a quella di una giornata lavorativa o di poco superiore e, cioè, ad un tipo di prestazione che non rientra tra quelle che l'azienda richiede abitualmente ai propri dipendenti, anche se limitatamente a determinati periodi dell'anno.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2005, n. 45966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45966 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 43958/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. CARDINALE Celestino, difensore di fiducia di GI PO, n. a Castelvetrano il 28/10/1955;
avverso la sentenza in data 18/09/2003 del G.I.P. del Tribunale di Marsala, con la quale venne condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 977 del 1967, art. 8, comma 1, e art. 26 e successive modificazioni.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il G.I.P. del tribunale di Marsala ha affermato la colpevolezza di ON PO in ordine al reato di cui alla L. n. 977 del 1967, art. 8, comma 1, e art. 26 e successive modificazioni, ascrittogli perché, in qualità di amministratore della gelateria "Mozart" di ON PO & C. S.n.c., aveva adibito ad attività lavorativa il minore MA TO, omettendo di sottoporlo a preventiva visita medica. In particolare, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la sentenza ha escluso la rilevanza delle osservazioni della difesa dell'imputato in ordine alla natura occasionale del rapporto di lavoro di cui si tratta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 345 del 1999 alla L. n. 977 del 1967, sono stati esclusi dalla applicabilità della tutela obbligatoria prevista dal citato testo normativo i rapporti di lavoro occasionali o di breve durata, in cui vengano impiegati i minori, allorché il lavoro venga svolto in ambito familiare, oppure nelle imprese a conduzione familiare, sempre che le prestazioni di lavoro espletate in queste ultime non risultino nocive, pregiudizievoli o pericolose.
Si deduce, quindi, che il rapporto di lavoro di cui trattasi ha avuto carattere stagionale e di breve durata, di talché non poteva essere escluso il requisito della occasionalità dello stesso. Si deduce inoltre che il predetto rapporto di lavoro è stato svolto nell'ambito di una piccola impresa commerciale, a conduzione familiare, e non poteva comportare alcun pregiudizio o nocumento per la salute del MA, essendo stato questi adibito a mansioni di cameriere. Si conclude affermando che alla luce degli indicati rilievi il rapporto di lavoro doveva ritenersi compreso nell'ambito delle ipotesi di esenzione dall'osservanza delle prescrizioni della legge sopra citate.
Il ricorso non è fondato.
La L. 17 ottobre 1967 n. 977, art. 2, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, art. 4, che peraltro ha ulteriormente circoscritto le ipotesi di esclusione della applicazione della legge previste dalla normativa implicitamente abrogata, esonera il datore di lavoro dall'osservanza delle prescrizioni della medesima legge nell'ipotesi di "adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare"
Il requisito della natura occasionale o di breve durata dell'attività lavorativa e alternativamente gli altri descritti nelle ipotesi di cui al comma 1 cit., lett. a) o b), devono, pertanto, concorrere affinché possa determinarsi l'esenzione del datore di lavoro dall'osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. La definizione di "breve durata" dell'attività lavorativa, prevista in alternativa a quella della natura "occasionale" della stessa, inoltre, deve essere necessariamente riferita ad attività che traggano origine da esigenze impreviste dal datore di lavoro e/o risultino di durata corrispondente a quella di una giornata lavorativa o di poco superiore e, cioè, ad un tipo di prestazione che non rientra tra quelle che l'azienda richiede abitualmente ai propri dipendenti, anche se limitatamente a determinati periodi dell'anno.
Orbene, nel caso in esame, deve essere, in ogni caso esclusa la configurabilità della prima delle citate condizioni richieste dalla norma esaminata e, cioè, quello della occasionalità o breve durata dell'attività svolta dal minore MA, non potendo essere attribuita siffatta connotazione ad una attività lavorativa di durata stagionale, che rientra tra quelle proprie dell'azienda e che, secondo l'accertamento di merito, risultante dalla sentenza e su cui peraltro si fonda la stessa difesa del ricorrente, si è protratta dal 15 luglio 2002 al 13 settembre dello stesso anno.
Va anche aggiunto che, nel caso in esame, non risulta neppure essere stata accertata l'esistenza degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, lettera b), asseriti in ricorso, ma non provati nella sede di merito dal ricorrente.
Nei sensi indicati, pertanto, deve essere corretta la motivazione della pronuncia impugnata, non risultando il dispositivo della stessa influenzato dalla inesatta interpretazione delle norme richiamate. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto del ricorso segue a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005