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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21462 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 153/2026 UP - 25/02/2026 R.G.N. 36547/2025 sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel procedimento a carico di: Di RT IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorerM. Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi anche agii argomenti indicati nella memoria depositata;
uditi i difensori, Avv.ti M. Severino e D. Vannetiello, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche riportandosi alla memoria depositata con allegata documentazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con La sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'udienza del 24 settembre 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IG Di RT perché l'azione penale non doveva essere esercitata per il difetto di una condizione di procedibilità. Tale pronuncia interviene nel procedimento n. 20038 del 2023 r.g.n.r., a carico di numerosi Penale Sent. Sez. 1 Num. 21462 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/02/2026 indagati e per diversi reati, tra cui quello dell'omicidio pluriaggravato ai danni di TO VI ascritto anche all'imputato. Risulta dagli atti che, a seguito all'emissione del decreto di giudizio immediato, la Difesa, munita di procura speciale, ha chiesto la definizione del giudizio a carico di Di RT nelle forme del rito abbreviato in relazione al reato di cui all'artt. 110, 575, 577, 416-bis cod. pen. relativo all'omicidio di TO VI, contestato come commesso in concorso con EN D'NO. La Difesa ha fatto richiesta, esplicitata con una memoria cui il Pubblico ministero ha replicato, di declaratoria di improcedibilità nei confronti dell'imputato per difetto di una condizione di procedibilità. Il provvedimento impugnato ha rilevato che la posizione dell'imputato era già stata oggetto di iscrizione nel procedimento penale n. 12396/1996 r.g.n.r. relativo all'omicidio di TO VI e che tale posizione non era stata definita con decreto di archiviazione e che, comunque, il relativo provvedimento non risultava dagli atti del fascicolo. In ogni caso, si notava in relazione all'archiviazione, ove da intendersi intervenuta anche nei confronti di Di RT, che questa non era stata seguita da apposito provvedimento di riapertura delle indagini espressamente adottato in relazione alla posizione dell'imputato, tenuto conto che la statuizione del Giudice per le indagini preliminari, ex art. 414 cod. proc. pen., resa il 5 ottobre 2023, era limitata alla posizione del concorrente nel reato D'NO, cui del resto si riferiva anche la richiesta del Pubblico ministero in data 10 agosto 2023. Sicché, la successiva riapertura delle indagini, effettuata in data 27 luglio 2023 nel procedimento n. 20038/2023 r.g.n.r., doveva essere considerata intervenuta senza essere stata anticipata dal - necessario - provvedimento di archiviazione. Il provvedimento impugnato ha precisato che era stata la Difesa a produrre documentazione attestante che l'imputato era stato sottoposto a misura cautelare, in data 5 maggio 2003, per il medesimo omicidio e che il provvedimento cautelare era stato annullato dal Tribunale del riesame in data 30 maggio 2003. Il Pubblico ministero segnalava che l'originaria posizione dell'imputato era stata separata, con formazione di autonomo fascicolo, quello recante il n. 55524/04 r.g.n.r. e che, rispetto a tale procedimento, era intervenuta richiesta di archiviazione in data 6 marzo 2017 accolta dal Giudice con archiviazione depositata il 9 marzo 2017. Il Pubblico ministero riscontrava, inoltre, che la richiesta di riapertura delle indagini del 1° agosto 2023 indicava soltanto il numero di procedimento e il nominativo di D'NO, ritenendo tale dato non dirimente perché la stessa vicenda omicidiaria, per la quale poi sarebbe intervenuta autorizzazione alla riapertura delle indagini, il 5 ottobre 2023, era ascritta ab origine ad entrambi gli 2 imputati e che nella finale richiesta del Pubblico ministero si specificava che questa era diretta a riaprire le indagini per l'omicidio di TO VI. Sicché, il successivo provvedimento di riapertura doveva intendersi reso in relazione ad entrambi gli indagati per quel fatto. Il provvedimento impugnato non ha ritenuto condivisibile la prospettazione del Pubblico ministero, rilevando, invece, che il decreto con il quale il Giudice aveva accolto la richiesta del Pubblico ministero di riapertura delle indagini era relativo soltanto alla posizione di EN D'NO come, del resto, indicato dalla stessa pubblica accusa nell'incipit dell'istanza. Rilevava, inoltre, il Giudice che il provvedimento non avrebbe potuto riaprire le indagini anche nei confronti di Di RT, non disponendo del provvedimento di archiviazione che lo aveva riguardato in quanto la sua posizione era stata oggetto di stralcio e, dunque, disposto, nel 2017, in relazione al diverso procedimento recante il n. 55524/04 r.g.n.r. Infine, la sentenza impugnata ha rilevato che il provvedimento di riapertura delle indagini non può aver, genericamente, riguadato l'evento omicidiario, a prescindere dai soggetti che di questo erano indagati. Dunque, ritenendo inesistente il — necessario - provvedimento di riapertura nei confronti di IG di RT, il provvedimento ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei suoi confronti, richiamando Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Rv. 247834 e giungendo alla conclusione che il decreto di riapertura delle indagini è condizione di procedibilità necessaria per il corretto esercizio dell'azione penale sicché, in sua assenza, il Giudice non può che prenderne atto dichiarando che l'azione penale );rd doveva essere iniziata per difetto dell'indicata condizione di procedibilità. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli osservando che, in relazione al proc. n. 12396/1996 r.g.n.r., in data 12 novembre 2004, era stata avanzata richiesta di archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari in data 7 dicembre 2004. In tale provvedimento si dava atto che, in relazione a Di RT, indicato quale autore del delitto di TO VI, vi era stata separazione come da indicazione dello stesso Pubblico ministero di cui a pagina 4 della richiesta di archiviazione. Nel procedimento separato, recante il n. 55524/04 r.g.n.r., il Pubblico ministero, nell'avanzare richiesta di archiviazione, precisava trattarsi di separazione dal procedimento n. 12396 del 1996 r.g.n.r. motivando sul dato, già presente in atti, secondo il quale un Carabiniere aveva saputo dalla sorella della vittima che costui aveva annunziato che, se gli fosse accaduto qualcosa, la colpa 3 era da attribuire a IG 'o profeta e a EN 'o figlio di Carminuccio di Varano, cioè a IG Di RT e EN D'NO. La richiesta di archiviazione derivava dall'assenza di riscontri nei confronti di Di RT. A tale richiesta, aveva fatto seguito il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, in data 8 marzo 2017, aveva archiviato il procedimento senza diffusa motivazione, limitandosi a recepire in toto gli argomenti della richiesta. Tanto premesso, osserva il ricorrente che, nella richiesta di riapertura delle indagini del 10 agosto 2023, si indicava il numero di procedimento e il nominativo del solo D'NO, fascicolo che risultava iscritto a carico di molti altri indagati, e, come da capo di imputazione, con riferimento alla vicenda relativa all'omicidio di TO VI, quest'ultimo ascritto sia a Di RT sia a D'NO. Anzi, il ricorrente evidenzia che nella parte finale della richiesta, il Pubblico ministero precisava che intendeva chiedere di riaprire le indagini sull'omicidio di VI. Il Giudice, quindi, autorizzava la riapertura delle indagini in relazione al delitto in questione, senza menzione del nominativo degli indagati. Inoltre, il ricorrente rimarca che la Difesa di Di RT, dinanzi al Tribunale del riesame, aveva eccepito l'inutilizzabilità degli atti compiuti, dal 28 settembre al 5 ottobre 2023, in quanto privi di autorizzazione del Giudice alla riapertura i ma il Tribunale, con ordinanza che aveva ricevuto conferma in sede di legittimità (con sentenza n. 9552 del 2025 di questa Corte), aveva rigettato l'eccezione osservando che non erano stati compiuti atti di indagine / ma vi era stata soltanto un'informativa riepilogativa dei Carabinieri di Torre Annunziata che aveva indicato elementi conducenti all'iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, dell'odierno imputato. Di qui, la richiesta di riaprire le indagini sull'omicidio avanzata in data 10 agosto 2023. Successivamente, soltanto dopo l'ammissione del rito speciale del giudizio abbreviato e le conclusioni del Pubblico ministero, veniva fatto rilevare che non era nota la posizione di Di RT l nel senso che non era stato rinvenuto, tra gli atti del fascicolo del Pubblico ministero, il provvedimento di archiviazione e che, quindi, non era noto se l'archiviazione fosse stata o meno richiesta anche per Di RT. La Difesa, secondo il ricorrente, aveva rilevato che, stante la mancanza di un provvedimento di riapertura delle indagini relativo anche a Di RT, gli atti di indagine nei suoi confronti erano inutilizzabili ai sensi dell'art 414, comma 2- bis, cod. proc. pen. e che doveva reputarsi precluso l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, richiamando Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, [...], Rv. 247834, con conseguente richiesta di declaratoria di non doversi procedere per assenza di una condizione di procedibilità. 4 Diversamente, il ricorrente evidenzia che il fatto ascritto a entrambi gli imputati è stato oggetto di richiesta di riapertura dell'indagine e che a quella richiesta era seguito espresso provvedimento di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, da reputarsi relativo a entrambi gli imputati;
sicché l'interpretazione recepita nella sentenza impugnata appare viziata. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, M. Dall'Olio, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Difesa ha fatto pervenire documentazione e memoria, con la quale ha dedotto l'assoluta infondatezza del ricorso con riferimento all'art. 414 cod. proc. pen., l'inammissibilità di un'interpretazione estensiva della pronuncia delle Sezioni Unite indicata nella sentenza impugnata e citata anche dal ricorrente, la conseguente inutilizzabilità delle indagini e l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di Di RT. All'odierna udienza, all'esito della trattazione in pubblica udienza partecipata, tempestivamente richiesta dalla Difesa ed accordata, le parti hanno concluso nel senso preciso in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, secondo l'interpretazione dell'art. 414 cod. proc. pen. indicata da questa Corte, nella sua massima espressione (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, AN, Rv. 247834), cui il Collegio aderisce, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. Si tratta di indirizzo a mente del quale la richiesta di riapertura indagini deve necessariamente indicare le "nuove esigenze investigative" e anche specificare il "soggetto" nei cui confronti si intende procedere. La pronuncia di questa Corte indicata, seguita da pronunce successive (Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Rv. 270413 — 01; Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, [...], Rv. 269813 - 01) richiama la sentenza della Corte Cost. n. 27 del 1995 che ha delineato la natura e la funzione del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e le conseguenze della sua mancanza sulle iniziative eventualmente assunte dal medesimo ufficio del pubblico ministero sullo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, così giungendo espressamente a specificare che il provvedimento di archiviazione 5 determina una preclusione processuale e che l'autorizzazione a riaprire le indagini funge da condizione di procedibilità, in mancanza della quale il giudice deve dichiarare che "l'azione penale non doveva essere iniziata". Si tratta di indirizzo, già espresso da Sez. U, n. del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 che, pur occupandosi specificamente della questione della validità di una richiesta di misura cautelare proposta senza previo decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (risolta in senso negativo), aveva già sposato in tutto i principi affermati dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, esprimendosi nel senso che l'archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio del pubblico ministero che inibisce, non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari, ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione nei confronti della stessa persona, rimovibile solo attraverso l'espresso decreto ex art. 414 cod. proc. pen. (v. anche Sez. U, n. 8 del 23/02/2000, Romeo, Rv. 215410 - 01, che trattando ex professo della preclusione derivante da una sentenza di non luogo a procedere, ha recepito in toto l'impostazione data dalla Corte costituzionale agli effetti della preclusione processuale derivante dal provvedimento di archiviazione). È vero che il quesito al quale la pronunzia delle Sez. U, ricorrente AN ha dato la soluzione indicata riguardava il caso della mancata emissione del decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 cit., con riferimento allo stesso Ufficio del pubblico ministero che aveva richiesto e ottenuto il provvedimento di archiviazione, comportando la preclusione all'esercizio dell'azione penale o soltanto la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla archiviazione del procedimento. Tuttavia, nel dipanarsi della motivazione, questa Corte nella sua massima espressione fa riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo e la pronuncia giunge ad affermare il principio che il Collegio, in questa sede, ribadisce, secondo il quale la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. 1.2. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'esame degli atti, necessitato dalla qualità dell'eccezione proposta (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità quanto la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U., n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213 - 01, in motivazione), ha evidenziato che la richiesta della Procura 6 della Repubblica, DDA di Napoli, del 10 agosto 2023, riguardava il solo indagato D'NO, non invece il soggetto nei cui confronti oggi si impugna il provvedimento, ovvero IG Di RT, come si evince dall'incipit della richiesta. Del resto, anche l'indicazione del numero di procedimento risulta corrispondente soltanto a quello pendente a carico di D'NO. Peraltro, lo stesso ricorrente, nel ricostruire le articolate vicende dei procedimenti a carico di D'NO e Di RT, evidenzia che quello a carico dell'odierno imputato era confluito, a seguito di separazione da quello con n. 12396/1996 r.g.n.r., nel diverso procedimento recante il n. 55524/2004 r.g.n.r. Non può condividersi, allora, la prospettazione del ricorrente secondo cui la richiesta di riapertura delle indagini, riguardando il fatto dell'omicidio VI, come si evince dalla lettura della parte finale della richiesta, avrebbe riguardato tutti soggetti nei cui confronti quella imputazione era stata formulata. Così giungendo, in via di fatto, a consentire la riapertura integrale delle indagini concernenti l'omicidio di TO VI anche nei confronti di Di RT, come emergerebbe dal tenore della richiesta del 1° agosto 2023, da considerarsi "aperta" e dal contenuto del provvedimento di riapertura. Invece, si osserva che il contenuto del provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 5 ottobre 2023, testualmente "autorizza la riapertura delle indagini preliminari relative ai fatti di cui al procedimento in epigrafe indicato, in relazione ai reati indicati, e archiviato con l'ordinanza di cui in premessa". Deve, allora, convenirsi con il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, oltre che con la Difesa, nel senso di reputare la riapertura disposta con il provvedimento del 5 ottobre 2023 relativa al solo D'NO e, soprattutto, al procedimento penale a suo carico, archiviato, recante il n. 12396/1996 r.g.n.r., diverso da quello pendente nei confronti di Di RT, derivante da separazione, intervenuta già il 24 ottobre 2004, archiviato in data 8 marzo 2017 e mai oggetto di specifica richiesta di riapertura delle indagini. Infatti, al di là del fatto che la richiesta di riapertura delle indagini non si riferisce nominativamente anche a IG Di RT, deve riscontrarsi che questa non si riferisce nemmeno al procedimento a suo carico e che lo riguardava, recante il n. 55524/2004 r.g.n.r. Da ultimo, deve rilevarsi che non ricorre, nella specie, nemmeno l'eccezione derivante dal fatto che il procedimento penale nel quale era stato emesso decreto di archiviazione era contro ignoti, per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, caso per il quale è noto che non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del Giudice per le indagini preliminari. È noto, infatti, 627 che soltanto in tali casi per procedimenti contro ignoti, l'archiviazione ha la funzione di legittimare il congelamento delle indagini e non preclude lo 7 svolgimento di ulteriori attività investigative pur senza decreto di riapertura (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Rv. 283686 - 01; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Rv. 265128 - 01). 1.4. Infine, deve riscontrarsi che nessuna preclusione a rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per la ragione individuata nel provvedimento impugnato può derivare dalla pronuncia cautelare resa dal Tribunale del riesame competente, in data 1° ottobre 2024, ordinanza che ha trovato conferma nella sentenza di questa Corte di legittimità, Sez. 1, n. 99552 del 7/03/2025, [...], invero, risulta che, tra i motivi di ricorso, l'eccezione proposta dalla Difesa era stata quella di nullità delle indagini svolte prima della formale riapertura delle stesse che il ricorrente faceva risalire al 5 ottobre 2023, come del resto indicato nell'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen. Secondo la stessa prospettazione difensiva avanza in quell'occasione, l'indagine nei confronti del ricorrente era stata archiviata il 7 dicembre 2004 e solo in data 1° agosto 2023 si riteneva intervenuta formale richiesta di riapertura delle indagini da parte del Pubblico ministero, autorizzata il 5 ottobre 2023 dal Giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni di PA PI, intervenute nel febbraio 2020. Dunque, la Difesa invocava l'inutilizzabilità delle indagini svolte prima della formale riapertura. La decisione del Tribunale del riesame (p. 3 e 4), prima, e di questa Corte, poi, in quel procedimento ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle indagini svolte prima della riapertura delle stesse, protrattesi fino all'informativa del 17 luglio 2023, limitandosi a considerare che quelle utilizzate a fini cautelari erano antecedenti al 2020, comprensive delle dichiarazioni di PI, risalenti al febbraio 2020, conseguenti non allo svolgimento di nuove indagini a carico di Di RT, ma solo alla sopravvenuta scelta collaborativa dello stesso dichiarante. È vero che, in quella sede, la Difesa non aveva contestato il contenuto dell'atto di riapertura delle indagini come non riferito al Di RT, eccezione che è stata svolta nell'udienza preliminare. Tuttavia, si deve rilevare, da un lato, che nella memoria difensiva fatta pervenire a questa Corte, la Difesa ha prospettato che soltanto nel corso del rito abbreviato era stato prodotto, da parte del Pubblico ministero, decreto di archiviazione, pronunciato nei confronti di Di RT, in data 8 marzo 2017, produzione necessitata dall'eccepita inutilizzabilità di tutte le prove assunte a seguito di indagini successive all'archiviazione. Dall'altro, si deve riscontrare che il ricorso, sotto tale profilo, è generico posto che non confuta, specificamente, né la dedotta assenza in atti di specifico decreto di riapertura delle indagini, dopo l'archiviazione intervenuta, in data 8 marzo 2017, nei confronti di Di RT per il reato di omicidio ai danni di VI, 8 né l'esistenza di tale atto di formale di riapertura delle indagini a carico di Di RT, nel procedimento a suo carico e che lo riguardava, recante il n. 55524/2004 r.g.n.r., quanto meno confluito nel procedimento cautelare deciso con l'ordinanza del Tribunale del riesame, di conferma dell'ordinanza genetica con la quale era stata applicata a Di RT la custodia cautelare in carcere. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese (nel senso che al rigetto o all'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, [...], Tuttolomondo, Rv. 271650, nel caso in cui il ricorrente è una parte pubblica).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 25 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorerM. Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi anche agii argomenti indicati nella memoria depositata;
uditi i difensori, Avv.ti M. Severino e D. Vannetiello, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche riportandosi alla memoria depositata con allegata documentazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con La sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'udienza del 24 settembre 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IG Di RT perché l'azione penale non doveva essere esercitata per il difetto di una condizione di procedibilità. Tale pronuncia interviene nel procedimento n. 20038 del 2023 r.g.n.r., a carico di numerosi Penale Sent. Sez. 1 Num. 21462 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/02/2026 indagati e per diversi reati, tra cui quello dell'omicidio pluriaggravato ai danni di TO VI ascritto anche all'imputato. Risulta dagli atti che, a seguito all'emissione del decreto di giudizio immediato, la Difesa, munita di procura speciale, ha chiesto la definizione del giudizio a carico di Di RT nelle forme del rito abbreviato in relazione al reato di cui all'artt. 110, 575, 577, 416-bis cod. pen. relativo all'omicidio di TO VI, contestato come commesso in concorso con EN D'NO. La Difesa ha fatto richiesta, esplicitata con una memoria cui il Pubblico ministero ha replicato, di declaratoria di improcedibilità nei confronti dell'imputato per difetto di una condizione di procedibilità. Il provvedimento impugnato ha rilevato che la posizione dell'imputato era già stata oggetto di iscrizione nel procedimento penale n. 12396/1996 r.g.n.r. relativo all'omicidio di TO VI e che tale posizione non era stata definita con decreto di archiviazione e che, comunque, il relativo provvedimento non risultava dagli atti del fascicolo. In ogni caso, si notava in relazione all'archiviazione, ove da intendersi intervenuta anche nei confronti di Di RT, che questa non era stata seguita da apposito provvedimento di riapertura delle indagini espressamente adottato in relazione alla posizione dell'imputato, tenuto conto che la statuizione del Giudice per le indagini preliminari, ex art. 414 cod. proc. pen., resa il 5 ottobre 2023, era limitata alla posizione del concorrente nel reato D'NO, cui del resto si riferiva anche la richiesta del Pubblico ministero in data 10 agosto 2023. Sicché, la successiva riapertura delle indagini, effettuata in data 27 luglio 2023 nel procedimento n. 20038/2023 r.g.n.r., doveva essere considerata intervenuta senza essere stata anticipata dal - necessario - provvedimento di archiviazione. Il provvedimento impugnato ha precisato che era stata la Difesa a produrre documentazione attestante che l'imputato era stato sottoposto a misura cautelare, in data 5 maggio 2003, per il medesimo omicidio e che il provvedimento cautelare era stato annullato dal Tribunale del riesame in data 30 maggio 2003. Il Pubblico ministero segnalava che l'originaria posizione dell'imputato era stata separata, con formazione di autonomo fascicolo, quello recante il n. 55524/04 r.g.n.r. e che, rispetto a tale procedimento, era intervenuta richiesta di archiviazione in data 6 marzo 2017 accolta dal Giudice con archiviazione depositata il 9 marzo 2017. Il Pubblico ministero riscontrava, inoltre, che la richiesta di riapertura delle indagini del 1° agosto 2023 indicava soltanto il numero di procedimento e il nominativo di D'NO, ritenendo tale dato non dirimente perché la stessa vicenda omicidiaria, per la quale poi sarebbe intervenuta autorizzazione alla riapertura delle indagini, il 5 ottobre 2023, era ascritta ab origine ad entrambi gli 2 imputati e che nella finale richiesta del Pubblico ministero si specificava che questa era diretta a riaprire le indagini per l'omicidio di TO VI. Sicché, il successivo provvedimento di riapertura doveva intendersi reso in relazione ad entrambi gli indagati per quel fatto. Il provvedimento impugnato non ha ritenuto condivisibile la prospettazione del Pubblico ministero, rilevando, invece, che il decreto con il quale il Giudice aveva accolto la richiesta del Pubblico ministero di riapertura delle indagini era relativo soltanto alla posizione di EN D'NO come, del resto, indicato dalla stessa pubblica accusa nell'incipit dell'istanza. Rilevava, inoltre, il Giudice che il provvedimento non avrebbe potuto riaprire le indagini anche nei confronti di Di RT, non disponendo del provvedimento di archiviazione che lo aveva riguardato in quanto la sua posizione era stata oggetto di stralcio e, dunque, disposto, nel 2017, in relazione al diverso procedimento recante il n. 55524/04 r.g.n.r. Infine, la sentenza impugnata ha rilevato che il provvedimento di riapertura delle indagini non può aver, genericamente, riguadato l'evento omicidiario, a prescindere dai soggetti che di questo erano indagati. Dunque, ritenendo inesistente il — necessario - provvedimento di riapertura nei confronti di IG di RT, il provvedimento ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei suoi confronti, richiamando Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Rv. 247834 e giungendo alla conclusione che il decreto di riapertura delle indagini è condizione di procedibilità necessaria per il corretto esercizio dell'azione penale sicché, in sua assenza, il Giudice non può che prenderne atto dichiarando che l'azione penale );rd doveva essere iniziata per difetto dell'indicata condizione di procedibilità. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli osservando che, in relazione al proc. n. 12396/1996 r.g.n.r., in data 12 novembre 2004, era stata avanzata richiesta di archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari in data 7 dicembre 2004. In tale provvedimento si dava atto che, in relazione a Di RT, indicato quale autore del delitto di TO VI, vi era stata separazione come da indicazione dello stesso Pubblico ministero di cui a pagina 4 della richiesta di archiviazione. Nel procedimento separato, recante il n. 55524/04 r.g.n.r., il Pubblico ministero, nell'avanzare richiesta di archiviazione, precisava trattarsi di separazione dal procedimento n. 12396 del 1996 r.g.n.r. motivando sul dato, già presente in atti, secondo il quale un Carabiniere aveva saputo dalla sorella della vittima che costui aveva annunziato che, se gli fosse accaduto qualcosa, la colpa 3 era da attribuire a IG 'o profeta e a EN 'o figlio di Carminuccio di Varano, cioè a IG Di RT e EN D'NO. La richiesta di archiviazione derivava dall'assenza di riscontri nei confronti di Di RT. A tale richiesta, aveva fatto seguito il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, in data 8 marzo 2017, aveva archiviato il procedimento senza diffusa motivazione, limitandosi a recepire in toto gli argomenti della richiesta. Tanto premesso, osserva il ricorrente che, nella richiesta di riapertura delle indagini del 10 agosto 2023, si indicava il numero di procedimento e il nominativo del solo D'NO, fascicolo che risultava iscritto a carico di molti altri indagati, e, come da capo di imputazione, con riferimento alla vicenda relativa all'omicidio di TO VI, quest'ultimo ascritto sia a Di RT sia a D'NO. Anzi, il ricorrente evidenzia che nella parte finale della richiesta, il Pubblico ministero precisava che intendeva chiedere di riaprire le indagini sull'omicidio di VI. Il Giudice, quindi, autorizzava la riapertura delle indagini in relazione al delitto in questione, senza menzione del nominativo degli indagati. Inoltre, il ricorrente rimarca che la Difesa di Di RT, dinanzi al Tribunale del riesame, aveva eccepito l'inutilizzabilità degli atti compiuti, dal 28 settembre al 5 ottobre 2023, in quanto privi di autorizzazione del Giudice alla riapertura i ma il Tribunale, con ordinanza che aveva ricevuto conferma in sede di legittimità (con sentenza n. 9552 del 2025 di questa Corte), aveva rigettato l'eccezione osservando che non erano stati compiuti atti di indagine / ma vi era stata soltanto un'informativa riepilogativa dei Carabinieri di Torre Annunziata che aveva indicato elementi conducenti all'iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, dell'odierno imputato. Di qui, la richiesta di riaprire le indagini sull'omicidio avanzata in data 10 agosto 2023. Successivamente, soltanto dopo l'ammissione del rito speciale del giudizio abbreviato e le conclusioni del Pubblico ministero, veniva fatto rilevare che non era nota la posizione di Di RT l nel senso che non era stato rinvenuto, tra gli atti del fascicolo del Pubblico ministero, il provvedimento di archiviazione e che, quindi, non era noto se l'archiviazione fosse stata o meno richiesta anche per Di RT. La Difesa, secondo il ricorrente, aveva rilevato che, stante la mancanza di un provvedimento di riapertura delle indagini relativo anche a Di RT, gli atti di indagine nei suoi confronti erano inutilizzabili ai sensi dell'art 414, comma 2- bis, cod. proc. pen. e che doveva reputarsi precluso l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, richiamando Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, [...], Rv. 247834, con conseguente richiesta di declaratoria di non doversi procedere per assenza di una condizione di procedibilità. 4 Diversamente, il ricorrente evidenzia che il fatto ascritto a entrambi gli imputati è stato oggetto di richiesta di riapertura dell'indagine e che a quella richiesta era seguito espresso provvedimento di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, da reputarsi relativo a entrambi gli imputati;
sicché l'interpretazione recepita nella sentenza impugnata appare viziata. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, M. Dall'Olio, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Difesa ha fatto pervenire documentazione e memoria, con la quale ha dedotto l'assoluta infondatezza del ricorso con riferimento all'art. 414 cod. proc. pen., l'inammissibilità di un'interpretazione estensiva della pronuncia delle Sezioni Unite indicata nella sentenza impugnata e citata anche dal ricorrente, la conseguente inutilizzabilità delle indagini e l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di Di RT. All'odierna udienza, all'esito della trattazione in pubblica udienza partecipata, tempestivamente richiesta dalla Difesa ed accordata, le parti hanno concluso nel senso preciso in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, secondo l'interpretazione dell'art. 414 cod. proc. pen. indicata da questa Corte, nella sua massima espressione (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, AN, Rv. 247834), cui il Collegio aderisce, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. Si tratta di indirizzo a mente del quale la richiesta di riapertura indagini deve necessariamente indicare le "nuove esigenze investigative" e anche specificare il "soggetto" nei cui confronti si intende procedere. La pronuncia di questa Corte indicata, seguita da pronunce successive (Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Rv. 270413 — 01; Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, [...], Rv. 269813 - 01) richiama la sentenza della Corte Cost. n. 27 del 1995 che ha delineato la natura e la funzione del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e le conseguenze della sua mancanza sulle iniziative eventualmente assunte dal medesimo ufficio del pubblico ministero sullo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, così giungendo espressamente a specificare che il provvedimento di archiviazione 5 determina una preclusione processuale e che l'autorizzazione a riaprire le indagini funge da condizione di procedibilità, in mancanza della quale il giudice deve dichiarare che "l'azione penale non doveva essere iniziata". Si tratta di indirizzo, già espresso da Sez. U, n. del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 che, pur occupandosi specificamente della questione della validità di una richiesta di misura cautelare proposta senza previo decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (risolta in senso negativo), aveva già sposato in tutto i principi affermati dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, esprimendosi nel senso che l'archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio del pubblico ministero che inibisce, non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari, ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione nei confronti della stessa persona, rimovibile solo attraverso l'espresso decreto ex art. 414 cod. proc. pen. (v. anche Sez. U, n. 8 del 23/02/2000, Romeo, Rv. 215410 - 01, che trattando ex professo della preclusione derivante da una sentenza di non luogo a procedere, ha recepito in toto l'impostazione data dalla Corte costituzionale agli effetti della preclusione processuale derivante dal provvedimento di archiviazione). È vero che il quesito al quale la pronunzia delle Sez. U, ricorrente AN ha dato la soluzione indicata riguardava il caso della mancata emissione del decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 cit., con riferimento allo stesso Ufficio del pubblico ministero che aveva richiesto e ottenuto il provvedimento di archiviazione, comportando la preclusione all'esercizio dell'azione penale o soltanto la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla archiviazione del procedimento. Tuttavia, nel dipanarsi della motivazione, questa Corte nella sua massima espressione fa riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo e la pronuncia giunge ad affermare il principio che il Collegio, in questa sede, ribadisce, secondo il quale la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. 1.2. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'esame degli atti, necessitato dalla qualità dell'eccezione proposta (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità quanto la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U., n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213 - 01, in motivazione), ha evidenziato che la richiesta della Procura 6 della Repubblica, DDA di Napoli, del 10 agosto 2023, riguardava il solo indagato D'NO, non invece il soggetto nei cui confronti oggi si impugna il provvedimento, ovvero IG Di RT, come si evince dall'incipit della richiesta. Del resto, anche l'indicazione del numero di procedimento risulta corrispondente soltanto a quello pendente a carico di D'NO. Peraltro, lo stesso ricorrente, nel ricostruire le articolate vicende dei procedimenti a carico di D'NO e Di RT, evidenzia che quello a carico dell'odierno imputato era confluito, a seguito di separazione da quello con n. 12396/1996 r.g.n.r., nel diverso procedimento recante il n. 55524/2004 r.g.n.r. Non può condividersi, allora, la prospettazione del ricorrente secondo cui la richiesta di riapertura delle indagini, riguardando il fatto dell'omicidio VI, come si evince dalla lettura della parte finale della richiesta, avrebbe riguardato tutti soggetti nei cui confronti quella imputazione era stata formulata. Così giungendo, in via di fatto, a consentire la riapertura integrale delle indagini concernenti l'omicidio di TO VI anche nei confronti di Di RT, come emergerebbe dal tenore della richiesta del 1° agosto 2023, da considerarsi "aperta" e dal contenuto del provvedimento di riapertura. Invece, si osserva che il contenuto del provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 5 ottobre 2023, testualmente "autorizza la riapertura delle indagini preliminari relative ai fatti di cui al procedimento in epigrafe indicato, in relazione ai reati indicati, e archiviato con l'ordinanza di cui in premessa". Deve, allora, convenirsi con il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, oltre che con la Difesa, nel senso di reputare la riapertura disposta con il provvedimento del 5 ottobre 2023 relativa al solo D'NO e, soprattutto, al procedimento penale a suo carico, archiviato, recante il n. 12396/1996 r.g.n.r., diverso da quello pendente nei confronti di Di RT, derivante da separazione, intervenuta già il 24 ottobre 2004, archiviato in data 8 marzo 2017 e mai oggetto di specifica richiesta di riapertura delle indagini. Infatti, al di là del fatto che la richiesta di riapertura delle indagini non si riferisce nominativamente anche a IG Di RT, deve riscontrarsi che questa non si riferisce nemmeno al procedimento a suo carico e che lo riguardava, recante il n. 55524/2004 r.g.n.r. Da ultimo, deve rilevarsi che non ricorre, nella specie, nemmeno l'eccezione derivante dal fatto che il procedimento penale nel quale era stato emesso decreto di archiviazione era contro ignoti, per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, caso per il quale è noto che non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del Giudice per le indagini preliminari. È noto, infatti, 627 che soltanto in tali casi per procedimenti contro ignoti, l'archiviazione ha la funzione di legittimare il congelamento delle indagini e non preclude lo 7 svolgimento di ulteriori attività investigative pur senza decreto di riapertura (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Rv. 283686 - 01; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Rv. 265128 - 01). 1.4. Infine, deve riscontrarsi che nessuna preclusione a rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per la ragione individuata nel provvedimento impugnato può derivare dalla pronuncia cautelare resa dal Tribunale del riesame competente, in data 1° ottobre 2024, ordinanza che ha trovato conferma nella sentenza di questa Corte di legittimità, Sez. 1, n. 99552 del 7/03/2025, [...], invero, risulta che, tra i motivi di ricorso, l'eccezione proposta dalla Difesa era stata quella di nullità delle indagini svolte prima della formale riapertura delle stesse che il ricorrente faceva risalire al 5 ottobre 2023, come del resto indicato nell'ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen. Secondo la stessa prospettazione difensiva avanza in quell'occasione, l'indagine nei confronti del ricorrente era stata archiviata il 7 dicembre 2004 e solo in data 1° agosto 2023 si riteneva intervenuta formale richiesta di riapertura delle indagini da parte del Pubblico ministero, autorizzata il 5 ottobre 2023 dal Giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni di PA PI, intervenute nel febbraio 2020. Dunque, la Difesa invocava l'inutilizzabilità delle indagini svolte prima della formale riapertura. La decisione del Tribunale del riesame (p. 3 e 4), prima, e di questa Corte, poi, in quel procedimento ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle indagini svolte prima della riapertura delle stesse, protrattesi fino all'informativa del 17 luglio 2023, limitandosi a considerare che quelle utilizzate a fini cautelari erano antecedenti al 2020, comprensive delle dichiarazioni di PI, risalenti al febbraio 2020, conseguenti non allo svolgimento di nuove indagini a carico di Di RT, ma solo alla sopravvenuta scelta collaborativa dello stesso dichiarante. È vero che, in quella sede, la Difesa non aveva contestato il contenuto dell'atto di riapertura delle indagini come non riferito al Di RT, eccezione che è stata svolta nell'udienza preliminare. Tuttavia, si deve rilevare, da un lato, che nella memoria difensiva fatta pervenire a questa Corte, la Difesa ha prospettato che soltanto nel corso del rito abbreviato era stato prodotto, da parte del Pubblico ministero, decreto di archiviazione, pronunciato nei confronti di Di RT, in data 8 marzo 2017, produzione necessitata dall'eccepita inutilizzabilità di tutte le prove assunte a seguito di indagini successive all'archiviazione. Dall'altro, si deve riscontrare che il ricorso, sotto tale profilo, è generico posto che non confuta, specificamente, né la dedotta assenza in atti di specifico decreto di riapertura delle indagini, dopo l'archiviazione intervenuta, in data 8 marzo 2017, nei confronti di Di RT per il reato di omicidio ai danni di VI, 8 né l'esistenza di tale atto di formale di riapertura delle indagini a carico di Di RT, nel procedimento a suo carico e che lo riguardava, recante il n. 55524/2004 r.g.n.r., quanto meno confluito nel procedimento cautelare deciso con l'ordinanza del Tribunale del riesame, di conferma dell'ordinanza genetica con la quale era stata applicata a Di RT la custodia cautelare in carcere. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese (nel senso che al rigetto o all'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, [...], Tuttolomondo, Rv. 271650, nel caso in cui il ricorrente è una parte pubblica).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 25 febbraio 2026