Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A 06 59/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELROPO AZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G. N. 7465/99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Cron. 1732 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 17/10/01 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Presidente, GLI Prof. ing. Giovanni (Gianni) Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NC TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Giacinto Gioacchino Belli n. 27 presso l'avv. Gabriella Del Rosso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente 9 0 9 3 avversO la sentenza del Tribunale di Firenze del 23 dicembre 1998-7 gennaio 1999, n. 421, RGAC 124 del 1998, cron. 252; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. E. Favata per delega dell'avv, Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23 dicembre 1998-7 gennaio 1999, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l'inabilità temporanea assoluta ed postumi di natura permanente derivati dall'incidente stradale, occorsO all'artigiano AN AN il 7 luglio 1995, dovevano essere indennizzati dall'INAIL, in quanto riconducibili ad infortunio sul lavoro. Il primo giudice aveva negato l'occasione di lavoro, e la conseguente tutela assicurativa, perché l'uso di un mezzo proprio (ciclomotore) da parte dell'assicurato, poteva, nel caso di specie, dirsi giustificato da non particolari impedimenti all'uso di mezzi pubblici. 2 Era risultato che il AN aveva subito l'incidente stradale mentre, alla guida del suo mezzo, si recava sul posto di lavoro, nel suo negozio di parrucchiere sito in centro di Firenze, al termine della pausa per il pranzo. Nel caso di specie, Osservavano i giudici di appello, l'impiego del ciclomotore non aveva affatto rappresentato il risultato di una scelta elettiva. Infatti, l'uso di tale mezzo poteva dirsi, in un certo senso, necessitato dall'esigenza di poter svolgere la propria attività artigianale, in modo da non gli aspetti complementari dei suoi compromettere bisogni di vita (come quello di consumare pasti nell'ambito della famiglia, residente in una zona lontana dal centro e mal servita dai mezzi pubblici). Avverso tale decisione 1'INAIL propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste il AN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 del D. P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, dei principi delle disposizioni di legge relative generali all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 3 lavoro e le malattie professionali, degli articoli 113, 116 e 132 n.4 codice di procedura civile, nonché dell'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
infine, omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente richiama quella giurisprudenza di questa secondo la quale il requisito dell'occasione di Corte, lavoro, in ipotesi di "infortunio in itinere" ricorre soltanto a condizione che il percorso tra luogo di lavoro ed abitazione sia imposto al lavoratore, senza possibilità di altra scelta, per precise esigenze aziendali, di modo che ilo rischio inerente all'attività lavorativa diventi per il lavoratore, tenuto di necessità ad affrontarlo, un rischio proprio della sua prestazione lavorativa. Il ricorrente richiama ancora la decisione del primo giudice, il quale aveva già evidenziato il carattere elettivo del rischio, sottolineando che "l'abitazione del ricorrente ed il centro storico ove si trova il suo negozio, sono notoriamente collegati da un efficiente servizio di autobus urbani". In ogni caso, secondo l'Istituto, il AN non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di un vero e proprio nesso causale tra incidente e attività 4 lavorativa (né sotto il profilo della ricollegabilità del luogo in cui era avvenuto l'incidente nè sotto quello dell'esistenza delle pretese esigenze familiari). Questa Corte, ricorda ancora il ricorrente, ha più volte affermato il principio, secondo il quale "ai fini della sussistenza dell'occasione di lavoro e quindi dell'indennizzabilità ai sensi dell'art.2 del D. P.R. n. 1124 del 1965, occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o, comunque, strettamente connessO al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità" Sulla base di tali principi aggiunge ancora il ricorrente è stato coerentemente affermato, in giurisprudenza, che 11 l'occasione di lavoro per l'artigiano sussiste ogni volta che egli svolga un'attività che sia strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro ad essa richiesta e non anche quando tale attività sia collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell'azienda". La Corte giudica infondato il ricorso. 5 Con accertamento che sfugge ai denunciati vizi di violazione di norme di legge e di motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto, che dovesse - lariferimento al caso di specie escludersi con sussistenza di un rischio elettivo nell'ambito dell'incidente stradale occorso al lavoratore-artigiano che utilizzava il proprio ciclomotore nei suoi spostamenti dalla dimora al luogo di lavoro e viceversa. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le valutazioni delle condizioni che giustificano la scelta del mezzo proprio da parte del lavoratore esclusivamente riservata al giudice di merito e si sottrae a censura in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 6 agosto 1997 n. 7259). In ogni caso, appare opportuno ricordare che, prima del Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, l'infortunio "in itinere" non era previsto da alcuna disposizione di legge (all'infuori dei soli lavoratori marittimi). L'intervento della giurisprudenza aveva comunque elaborato alcuni principi, distinguendo il rischio lavorativo da quello elettivo (che incombe, tanto per restare in argomento, su tutti gli utenti della strada: Cass. n. 7259 del 1997 cit.) 6 Nelle decisioni più recenti, questa Corte ha provveduto ad individuare i criteri definitivi della predetta nozione di rischio elettivo, nella "normalità e ragionevolezza della scelta del lavoratore di usare il mezzo privato", sottolineando come la nozione di "normalità" debba sempre essere intesa in senso elastico, ricomprendendo come interessi meritevoli di tutela non solo la libertà di fissare la propria residenza (art.16 della Costituzione), le esigenze familiari (art. 31 Costituzione), la tutela del lavoro in ogni sua forma (articolo 35 della Costituzione), ed, infine, la ragionevolezza (art. 3), ma anche altri standards, in materia di attività connesse a quelle di lavoro, quale è quella dello spostamento dal luogo di dimora a quello di lavoro. Orbene, nella sentenza impugnata, i giudici di appello hanno mostrato di tener conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo i quali "è innegabile che la modalità di percorrenza del tragitto abitazione-lavoro con mezzo privato possa corrispondere oltre che ad esigenze di un più intenso rapporto con la comunità sì da preferirsi negli intervalli familiare consumazione dei pasti presso la stessa lavorativi la per mantenere un più stretto e frequente legame con i membri della stessa anche ad esigenze di raggiungere 7 in maniera più riposata e distesa i luoghi di lavoro" (Cass. 3 agosto 2001 n. 10750, 5 giugno 2001 n. 7612, 18 aprile 2000 n. 5063, cfr. anche Cass. nn.8919 del 1997, 8396 del 1996 e 9099 del 1994). I giudici di appello hanno osservato, infatti, che "quanto meno per il raggiungimento dell'abitazione al termine del lavoro in tempi utili per espletare minime attività personali e familiari, l'uso di un mezzo privato abilitato all'ingresso nel centro cittadino, si configura come una necessità idonea a soddisfare un contemperamento tra lavoro e vita privata, rispondente ai più comuni ed ineliminabili bisogni della vita umana". Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 17.500 pariccf euro 9.04 * oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di Splader avvocato pari ed ewed 1549.37* Camille Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001. I , D LLO , TASSA BO 10 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. I T. SPESA 533 D Depositato in Cancelleria . теши R IL CANCELLIERE STA ELL'A . I O N GN oggi, 22 GEN. 2002 P SI D IM 11-8-73 O A A SEN D D , E TE I ISTRO ESEN A E G IRITTO LEG REG D ELLA IL GAN O Emave D