Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992), non potendo ritenersi assorbita nella condotta integrante la predetta fattispecie incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2010, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 19
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 34539/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT GI n. il 22 settembre 1951;
2) NT VI n. il 24 aprile 1946;
3) SP GI n. il 15 dicembre 1959;
4) LA VI n. il 18 agosto 1964;
5) AN NT n. il 14 gennaio 1958;
6) AR ZO n. il 10 settembre 1969;
avverso la sentenza 13 ottobre 2008 - Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso per LA VI e la declaratoria di inammissibilità per tutti gli altri ricorsi;
udite le conclusioni avanzate dall'avv. Di Francesco Stefano che, in sostituzione dell'avv. Trofino Paolo, ha concluso per SP GI e AN SO l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 13 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 29 dicembre 2008, la Corte di Appello di Napoli, confermava la sentenza 27 ottobre 2006 del Tribunale del medesimo capoluogo che aveva dichiarato NT GI, SP GI, LA VI, AN NT e AR ZO, responsabile dei reati rispettivamente ascritti (più precisamente NT GI per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., SP GI per lo stesso reato di cui all'art. 416 bis c.p., ma anche per quelli di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7 LA VI per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., AN NT per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.,
AR ZO L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n.203 del 1991, art. 7), condannando: NT GI alla pena di anni dieci, mesi sei di reclusione, SP GI alla pena di anni nove di reclusione, LA VI alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione, AN NT alla pena di anni sei di reclusione e infine AR ZO alla pena di anni due di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata NT GI, SP GI, LA VI e AN NT risultavano aver partecipato a diverso titolo all'associazione di tipo mafioso diretta e organizzata da LE AN contribuendo alla realizzazione degli scopi propri dell'organizzazione tesa al controllo delle attività economiche del territorio da loro egemonizzato, in particolare del settore delle costruzioni edilizie nel Comune di Marano, nel condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche locali, di reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali e nell'affermazione del controllo intimidatorio. AR ZO ed SP GI, inoltre, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, accettavano la titolarità di quote societarie di fatto appartenenti a soggetti intranei all'organizzazione criminale predetta.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito, in via di principalità, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
2. - Avverso tale decisione, tramite i propri rispettivi difensori hanno personalmente proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati chiedendone l'annullamento. E più precisamente:
NT GI.
a) violazione dell'art. 416 bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il procedimento riguardava fatti successivi al 1998, sicché la motivazione della sentenza è illogica e contraddittoria tenuto conto che il NT è stato arrestato nel gennaio del 1999 e sottoposto al regime previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis;
b) violazione del comma sesto dell'art. 416 bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
c) violazione dell'art. 81 cpv c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); è del tutto carente la motivazione della sentenza gravata che ha negato la richiesta continuazione con le condanne SI e AS.
NT VI.
difetto di motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
la Corte ha provveduto a pronunciarsi sulla posizione del ricorrente, in applicazione sostanziale della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., omettendo di motivare ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. SP GI.
violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
la sentenza gravata nulla dice sulla affectio societatis dell'SP, stante la genericità delle propalazioni dei pentiti IZ e LD e il contenuto delle intercettazioni telefoniche;
in particolare non vi è nessuna certezza che il NO cui si fa riferimento nella intercettazione del 18 febbraio 2001 tra NT GI e orlando angelo sia il ricorrente, per quanto, anche qualora lo fosse non è inferibile solo per questo l'appartenenza del NT all'associazione criminale essendovi anzi la dimostrazione che egli non si trovava, contrariamente a quanto assunto dalla Corte, in posizione apicale all'organizzazione; parimenti trattavasi di una mera vanteria il contenuto della telefonata con tale Irene, mentre di nessun significato ha il presunto litigio con il segretario della scuola;
anche la vicenda CI è poco chiara dal momento che quest'ultimo non è stato assunto;
il presunto interessamento in ordine a questioni legali riguardanti componenti del consiglio comunale è giustificato solo perché coinvolgenti parenti del NT;
indimostrato è altresì la sua posizione di capo o dirigente del clan e la disponibilità di armi;
confutabili sono infine le argomentazioni relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6 e quelle poste a fondamento della responsabilità per i reati di cui ai capi O) e P).
LA VI.
violazione dell'art. 416 bis c.p., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione nel punto in cui è stata negata la possibilità di sussumere la condotta contestata in quella di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 di cui alla sentenza indicata della Corte di Appello di Napoli, con riferimento all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la sentenza in questione era stata prodotta non ai fini di richiedere la continuazione, bensì il riconoscimento della sussumibilità della condotta contestata in quella di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 stante la contemporaneità delle condotte e la loro sovrapponibilità;
violazione degli artt. 192 c.p.p. e ss. per violazione ed erronea applicazione delle norme in materia di valutazione della prova con riferimento all'attendibilità intrinseca del LD, nonché violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per carenza di motivazione in relazione ai motivi di gravame, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e);
violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per travisamento e difetto di motivazione in merito alla istanza difensiva mai avanzata del riconoscimento della continuazione con la sentenza sopra indicata, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). AN NT.
violazione o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
insufficiente è il richiamo ai collaboratori di giustizia atteso che le loro propalazioni, in relazione al presunto interesse, nell'attività edilizia in Spagna, sono del tutto generiche non dimostrando che l'AN avesse un qualche ruolo e comunque che ciò lo rendesse intraneo all'organizzazione, essendo piuttosto vero solo che era intenzione del NT comprare un appartamento a Tenerife come fa comprendere la documentazione in atti e il versamento di una somma esigua;
anche le intercettazioni telefoniche menzionate non sono indizianti anche perché si da per scontato che l'AN NT cui si fa riferimento sia il ricorrente;
le intercettazioni che riguardano direttamente l'AN evidenziano solo un rapporto con l'SP, ma in relazione alla cointeressenza per la società Leny;
la motivazione è carente anche in punto sussistenza delle aggravanti contestate e in punto di diniego delle attenuanti generiche. per erronea interpretazione della legge penale;
la circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 va esclusa perché da ritenersi assorbita nella condotta integrante la fattispecie incriminatrice di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies;
carenza di motivazione, posto che la questione, benché oggetto di gravame, non è stata affrontata dal giudice.
AR ZO.
per erronea interpretazione della legge penale;
la circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 va esclusa perché da ritenersi assorbita nella condotta integrante la fattispecie incriminatrice di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies;
carenza di motivazione, posto che la questione, benché oggetto di gravame, non è stata affrontata dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso presentato da LA VI è destituito di fondamento e va rigettato.
I ricorsi di NT GI, NT VI, SP GI, AN NT e AR ZO sono invece manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. - Quanto alla posizione di NT GI il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Il giudice di merito ha analiticamente indicato i collaboratori di giustizia che hanno delineato la figura operativa nell'associazione criminale del NT vuoi prima del suo arresto (IN, LE, DO, AT) che successivamente (LD e IZ) adottando argomentazioni compiute e prive di illogicità.
Sono menzionate a titolo di riscontro le intercettazioni telefoniche in un quadro argomentativo esaustivo e privo di censure. 3.2. - Parimenti inammissibile è il secondo motivo di gravame. Ancorché in modo conciso e stringato, la Corte ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6. Parimenti sufficiente è la motivazione relativa alla negatoria della continuazione, non essendo emersi, dall'esame delle sentenze portate in allegazione, i presupposti per la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.
4. - Quanto alla posizione di NT VI il gravame va ritenuto inammissibile.
A prescindere dalla valutazione effettuata dal giudice di merito in punto di ammissibilità della procedura abrogata di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, deve osservarsi che l'imputato ha di fatto rinunciato ad ogni motivo di impugnazione sul merito di causa riservando l'interesse alla prosecuzione del gravame al solo trattamento sanzionatorio.
Ne consegue che l'odierno ricorrente non può rimettere in discussione in questa sede i profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dalla rinuncia. 5. - Quanto alla posizione di SP GI va osservato che le doglianze difensive costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930, rv. 203428; Sez. 1^, 6 maggio 1998, n. 5285, rv. 210543; Sez. 5^, 31 gennaio 2000, n. 1004, rv. 215745; Cass. Sez. 5^, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, rv. 233381).
Dal suo canto il giudice del merito ha esaustivamente analizzato il compendio di prova a carico del ricorrente, esaminando tutti gli elementi indiziari nella loro globalità e univoca direzione probatoria.
Le propalazioni dei collaboratori di giustizia LD ed IZ hanno trovato specifico riscontro non solo negli accertamenti di polizia giudiziaria, ma anche e soprattutto nel contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui emerge la posizione dirigenziale del NT e il suo pieno coinvolgimento nelle attività illecite relative agli stupefacenti, al gioco d'azzardo e alle speculazioni immobiliari.
Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, anche in relazione alla motivazione di primo grado, in relazione a tutti i capi di imputazione ascritti al NT, sono logiche e non contraddittorie, oltre che immuni da vizi logici e giuridici. 6. - Quanto alla posizione di LA VI il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
A prescindere dall'equivoco in cui può essere caduto il giudice di merito in ordine all'esatto contenuto dell'istanza (vi è infatti da osservare che se l'oggetto della richiesta era quella oggi palesata sarebbe dovuta essere più chiaramente esplicitata allora l'applicazione del ne bis in idem, cosa che per contro non è stata fatta) è evidente l'inammissibilità della richiesta attesa la diversità ontologica tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e quella di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74.
Il fatto che entrambi siano reati associativi e che vi possa essere una sovrapponibilità temporale (da cui peraltro può inferirsi l'opposta convinzione che il reato associativo in tema di stupefacenti possa trarre risorse finanziarie e logistiche dall'altra) non rende le due associazioni per questo tout court assimilabili giuste le diverse finalità perseguite, le differenti modalità strutturali delle organizzazioni, i non sovrapponibili interessi giuridici tutelati dalle rispettive norme. In nessun modo peraltro dalla lettura delle due sentenze si evince la invocata sussumibilità peraltro sviluppata dal ricorrente in modo del tutto generico e apodittico.
6.1. - Da respingersi è anche il secondo motivo di gravame. Contrariamente a quanto assunto in ricorso la Corte territoriale ha svolto compiuta ed esaustiva analisi della attendibilità intrinseca del LD oltre che di quella estrinseca, prendendo in esame la relativa problematica (in particolare sulla genesi e le motivazioni profonde che hanno portato alla sua collaborazione) in aperta confutazione dell'analogo motivo di appello proposto per il medesimo imputato;
in ricorso peraltro non vengono indicati in via specifica i profili in base ai quali il LD dovrebbe essere ritenuto non affidabile, limitandosi il ricorrente a elaborare valutazioni generiche o acritiche della sentenza e svolgendo considerazioni congetturali come quelle attinenti alla lite del LD con il Gala e alle pretese distorsioni interpretative di esso litigio da parte giudice dell'appello.
Prive di pregio sono altresì le valutazioni difensive espresse in punto di inattendibilità del LD secondo cui lo stesso sarebbe inaffidabile solo perché (come tutti i collaboratori di giustizia) ha un interesse a collaborare che prescinde dalla volontà di riferire il vero;
trattasi infatti di argomentazioni vuote e generiche oltre che disancorate dal contenuto della sentenza. Ogni pentito ha di per sè una natura e connaturata aspettativa in termini di vantaggi sanzionatori e di altri benefici connessi alla propria condizione di collaboratore, ma non per questo tale riserva mentale può essere ritenuto sufficiente a considerare viziata tout court la collaborazione in sè (verrebbe meno infatti il significato stesso e la valenza dell'istituto della collaborazione così come voluto dal legislatore) se tale indicazione non è assistita da elementi anche indiziari indicativi della non genuinità (per qualsivoglia motivo) della propalazione.
6.2. - Sul terzo motivo di impugnazione già si è risposto al precedente punto.
7. - Quanto alla posizione di AN NT va osservato che il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato non solo le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni dei pentiti (LD ed IZ che lo indica, insieme al fratello, come referente dei LE), ma anche le indagini di polizia giudiziaria che hanno comprovato l'interessenza dell'AN alla impresa finanziaria come reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione.
La sentenza richiamava anche il rapporto di amicizia da lunga data con l'SP con il quale gestiva la società Leny s.a.s., amicizia e cointeressenza che intanto erano state rese possibili in quanto l'AN era intraneo all'organizzazione cui lo stesso SP ineriva in posizione apicale.
8. - Quanto infine alla posizione di AR ZO deve osservarsi che il ricorso è del tutto privo di fondamento e va respinto.
Va innanzitutto osservato che la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies è un delitto doloso e attiene al trasferimento fraudolento di valori con connotazioni squisitamente economiche punendo infatti il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale.
L'ipotesi di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è per contro una circostanza aggravante e attiene alla agevolazione da parte dell'agente dell'associazione di stampo mafioso, ausilio che ben può estrinsecarsi in modo integrativo e complanare rispetto alla condotta tutelata dalla fattispecie di cui all'art. 12 quinquies citato, svolgendosi infatti, in favore, in generale, delle risorse personali o materiali della organizzazione stessa, consentendone l'attività, in tutto o anche solo in parte, o il suo mantenimento funzionale. I due istituti, tra loro, non sono pertanto ne' in rapporto di continenza ne' di sovrapponibilità, potendo contare su ambiti diversi di applicazione e differenti interessi giuridici di tutela. 9. - Al rigetto del ricorso di LA VI consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NT GI, NT VI, SP GI, AN NT e AR ZO consegue parimenti di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di LA VI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010