Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38558 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
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38558-25
Composta da
ER Di ST LO OZ MA OS
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ER ND
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omottere le generalità e gli sutri dati identificativi, a norma d'art. 52 digs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Sent. n. sez. 1548
- Relatore -
CC 05/11/2025
R.G.N. 26967/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL EY SU ER, nato a [...] il [...] (alias LL EY BE Jhonatan, nato in [...] il [...])
avverso la del de 6/8/25 dalle Corte di affallo di Reme
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO OZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cerioni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenica Claudia Puntoriero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a EY SU ER LL ai fini estradizionali.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello omesso ogni considerazione delle allegazioni difensive circa la paternità del ricorrente, la locazione di un appartamento in Roma unitamente al suo nucleo familiare e la fissazione in quel luogo di residenza nell'ottica della stabilità nel Paese, la mancanza di titoli di viaggio per la scadenza del passaporto, la permanenza in Italia del ricorrente nonostante fosse a conoscenza del mandato di arresto spiccato dalla Autorità peruviana sin dal 2020 e la revoca dell'arresto a seguito di provvedimento di non luogo a provvedere. Cosicché il ritenuto pericolo di fuga è illogicamente affermato in quanto il mancato esito dei precedenti tentativi di notifica era giustificato dal riferimento a un indirizzo di residenza risalente al 2020, senza che risultino ricerche presso l'attuale abitazione la cui cessione era stata regolarmente comunicata alla Questura e non rilevando - stante il diritto alla libera circolazione il rinvenimento del ricorrente presso il CPR di Potenza. Ove la Corte avesse considerato le allegazioni difensive, non avrebbe espresso l'apodittica sussistenza della esclusiva adeguatezza della misura carceraria.
2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in mancanza di qualsiasi motivazione sulla inidoneità della minor misura con controllo elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. Deve essere premesso che, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione. (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, [...], Rv. 282256-01).
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3, Ritiene questa Corte che, pertanto, incensurabile è la valutazione espressa dalla ordinanza impugnata in ordine alla esclusiva adeguatezza della misura carceraria applicata al ricorrente in ragione della pregressa irreperibilità dell'estradando, del suo ritrovamento il luogo lontano e distante da quella che ha dichiarato essere la sua abitazione familiare (CPR di Palazzo San Gervasio - PZ) e dall'utilizzo di un alias attribuibile a suo fratello, dovendosi tener conto che, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, [...], Rv. 286755-01).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/11/2025.
Il Consigliete estensore LO OZ
Il Presidente ER Di ST
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dottseppina Cirimele
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Il Presidente