CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2023, n. 29588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29588 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per kinarnmissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29588 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale locale, che aveva dichiarato LU RO colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen. per avere falsamente attestato, con dichiarazione sottoscritta all'atto della presentazione dell'istanza di assunzione presso la Pubblica Amministrazione, di non avere riportato condanne penali, contrariamente al vero, risultando a suo carico tre condanne con beneficio della sospensione condizionale della pena e una condanna in materia di reati tributari. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Alessandro Benedetti, nell'interesse dell'imputato, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e dell'art. 28 co. 8 DPR n. 313/2002, giacchè le condanne subìte dal ricorrente, come emergenti dal certificato penale, hanno riguardo a tre sentenze di condanna per violazione dell'art. 2 co. 3 della legge n. 516/1982, abrogata dalla legge n. 205/1999; è pur vero - si osserva - che con l'art. 25 della legge n. 74/2000, l'omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta è stato reintrodotto quale fatto penalmente rilevante, tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unte di questa Corte, con sentenza n. 24782/2018, non è configurabile una relazione di continuità normativa tra le due fattispecie ( art. 2 co. 3 L. n. 516/1982 e art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2004, cosicchè, data l'abrogazione della fattispecie per cui vi era stata condanna, devono ritenersi cessati tutti gli effetti penali ai sensi dell'art. 2 cod. pen. Quanto poi alla condanna ( n. 5 del certificato penale) per il delitto di calunnia, per cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziario, si deduce che, prima la giurisprudenza di legittimità, poi il legislatore, hanno posto in rilievo come colui che rende dichiarazioni a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla esistenza di iscrizioni a suo carico nel casellario giudiziarie non è tenuto a indicare quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24 co.1., ovvero non è tenuto a dichiarare le condanne per le quali sia stata ordinata la non menzione. Dunque, il ricorrente non era gravato del dovere di dichiarare alcuna delle condanne riportate nel certificato penale estratto dall'A.G. 2.2.Con il secondo motivo, è denunciata erronea applicazione dell'art. 164 cod. pen. con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale, negata sul rilievo del ripetuto riconoscimento del predetto beneficio in relazione precedenti condanne, tuttavia, aventi riguardo a reato abrogati, dei quali dovevano cesare tutti gli effetti penali ( sez. 1 n. 7652/2004). 3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta co la quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso non risulta manifestamente infondato. A tanto consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione del reato. 5.Nel caso di specie, va dato atto della non manifesta infondatezza dei rilievi difensivi, alla luce del principio di diritto affermato da Sezioni Unite 'Macerata' ( sentenza n. 24782 del 22/03/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 ), che hanno escluso una relazione di continuità normativa tra la 2 fattispecie di cui all'art. 2 co. 3 legge n. 516/1982 e l'art. 10 bis del D. Lgs. n. 74/2004, dovendo ritenersi cessati, a fronte di un reato abrogato, tutti gli effetti penali ( Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007 (dep. 2008 ) Rv. 238876 ). Neppure è manifestamente infondata la deduzione avente a oggetto li perimetro legale della dichiarazione di atto notorio per come ridisegnato dall'art. dell'art. 28 co. 8 D.P.R. 313/2012 ( cfr. sez. 5 n. 305 del 20/09/2021 n.m.; Sez. 2 n. 37556 del 30/04/2019, Rv. 277079 ). 6.Invero, la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. non essendosi registrate sospensioni nel giudizio di merito, risulta maturato il 31 gennaio 2023, non essendo stata ritenuta dal giudice di primo grado la contestata recidiva, cosicchè essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ( Sez. 2 n. 26877 del 12/05/2022, Rv. 283555 ). 6.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, emergere incontrovertibilmente dagli atti, dovendo il giudice procedere non a un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione": è sulla base di una percezione ictu °cui/ delle circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., secondo comma ( Sez. U. Tettamanti). L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che i vizi della sentenza impugnata che dovrebbe ordinariamente condurre ad un suo annullamento con rinvio, possano essere rilevati dalla Corte di Cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (ex plurimis Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso per kinarnmissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29588 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale locale, che aveva dichiarato LU RO colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen. per avere falsamente attestato, con dichiarazione sottoscritta all'atto della presentazione dell'istanza di assunzione presso la Pubblica Amministrazione, di non avere riportato condanne penali, contrariamente al vero, risultando a suo carico tre condanne con beneficio della sospensione condizionale della pena e una condanna in materia di reati tributari. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Alessandro Benedetti, nell'interesse dell'imputato, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e dell'art. 28 co. 8 DPR n. 313/2002, giacchè le condanne subìte dal ricorrente, come emergenti dal certificato penale, hanno riguardo a tre sentenze di condanna per violazione dell'art. 2 co. 3 della legge n. 516/1982, abrogata dalla legge n. 205/1999; è pur vero - si osserva - che con l'art. 25 della legge n. 74/2000, l'omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta è stato reintrodotto quale fatto penalmente rilevante, tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unte di questa Corte, con sentenza n. 24782/2018, non è configurabile una relazione di continuità normativa tra le due fattispecie ( art. 2 co. 3 L. n. 516/1982 e art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2004, cosicchè, data l'abrogazione della fattispecie per cui vi era stata condanna, devono ritenersi cessati tutti gli effetti penali ai sensi dell'art. 2 cod. pen. Quanto poi alla condanna ( n. 5 del certificato penale) per il delitto di calunnia, per cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziario, si deduce che, prima la giurisprudenza di legittimità, poi il legislatore, hanno posto in rilievo come colui che rende dichiarazioni a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla esistenza di iscrizioni a suo carico nel casellario giudiziarie non è tenuto a indicare quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24 co.1., ovvero non è tenuto a dichiarare le condanne per le quali sia stata ordinata la non menzione. Dunque, il ricorrente non era gravato del dovere di dichiarare alcuna delle condanne riportate nel certificato penale estratto dall'A.G. 2.2.Con il secondo motivo, è denunciata erronea applicazione dell'art. 164 cod. pen. con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale, negata sul rilievo del ripetuto riconoscimento del predetto beneficio in relazione precedenti condanne, tuttavia, aventi riguardo a reato abrogati, dei quali dovevano cesare tutti gli effetti penali ( sez. 1 n. 7652/2004). 3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta co la quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso non risulta manifestamente infondato. A tanto consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione del reato. 5.Nel caso di specie, va dato atto della non manifesta infondatezza dei rilievi difensivi, alla luce del principio di diritto affermato da Sezioni Unite 'Macerata' ( sentenza n. 24782 del 22/03/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 ), che hanno escluso una relazione di continuità normativa tra la 2 fattispecie di cui all'art. 2 co. 3 legge n. 516/1982 e l'art. 10 bis del D. Lgs. n. 74/2004, dovendo ritenersi cessati, a fronte di un reato abrogato, tutti gli effetti penali ( Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007 (dep. 2008 ) Rv. 238876 ). Neppure è manifestamente infondata la deduzione avente a oggetto li perimetro legale della dichiarazione di atto notorio per come ridisegnato dall'art. dell'art. 28 co. 8 D.P.R. 313/2012 ( cfr. sez. 5 n. 305 del 20/09/2021 n.m.; Sez. 2 n. 37556 del 30/04/2019, Rv. 277079 ). 6.Invero, la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. non essendosi registrate sospensioni nel giudizio di merito, risulta maturato il 31 gennaio 2023, non essendo stata ritenuta dal giudice di primo grado la contestata recidiva, cosicchè essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ( Sez. 2 n. 26877 del 12/05/2022, Rv. 283555 ). 6.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, emergere incontrovertibilmente dagli atti, dovendo il giudice procedere non a un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione": è sulla base di una percezione ictu °cui/ delle circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., secondo comma ( Sez. U. Tettamanti). L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che i vizi della sentenza impugnata che dovrebbe ordinariamente condurre ad un suo annullamento con rinvio, possano essere rilevati dalla Corte di Cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (ex plurimis Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore