Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, qualora l'utente contesti il diritto dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare (nella specie, la cosiddetta quota prezzo prevista dal provvedimento CIP n. 32 del 1986), la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, potendo il suddetto giudice verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre effetti dei provvedimenti amministrativi in tema di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi dell'art. 1339 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI G. GENTILE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TA RO, NO IE AO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO RIENZI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 105/97 del Giudice di pace di CATANIA, depositata il 17/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Giovanni G. GENTILE, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso e affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO AR e NA PA BO, titolari di utenze domestiche di fornitura di energia elettrica, con separati atti del 20 febbraio 1996, citarono dinanzi al Giudice di pace di Catania la "Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)" S.p.A., chiedendone la condanna a restituire a ciascuno di essi istanti le somme versate, a far data dal gennaio 1994 e fino al dicembre 1995, a titolo di aumento della tariffa-base - c.d. quota prezzo - secondo le previsioni del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 32 del 1986 (pari a 22 per kwh per i consumi annui fino a 1800 kwh ed a 33 per kwh per i consumi fino a 2700 kwh).
Gli attori, per suffragare le esperite pretese, premesse alcune considerazioni circa l'articolazione del meccanismo tariffario inerente alle forniture di elettricità, e richiamate una serie di leggi che avevano attribuito alla "ENEL" S.p.A. un cospicuo "fondo di dotazione", dedussero che, con L. 28.II.1986 n. 41, era stata disposta una consistente riduzione degli stanziamenti in precedenza deliberati al fine cennato, corrispettivamente prevedendosi, però, una modifica delle tariffe elettriche onde consentire alla predetta "ENEL" S.p.A. di conseguire l'equivalente degli importi sottrattile riversando questi sulle utenze domestiche, e che tale modifica era stata resa operativa con il dianzi ricordato provvedimento del C.I.P., con il quale era stata istituita la "quota prezzo", in aggiunta alla quota fissa mensile;
fecero presente, altresì, che nello stesso anno 1986 una riduzione del costo del petrolio che avrebbe dovuto riflettersi, abbattendolo, sull'ammontare del c.d. sovrapprezzo termico non era stata fatta operare in tal senso e che l'importo della non attivata correlativa riduzione del corrispettivo delle forniture era stata trasferita sulla tariffa base delle utenze domestiche nella misura di L. 22 per kwh a copertura delle aspettative della "ENEL" S.p.A. per il titolo cennato;
prospettarono, quindi, che la Cassa conguaglio elettrica, con nota del 15 dicembre 1993, aveva significato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro "l'intervenuta corresponsione alla "ENEL" S.p.A., per il tramite dei meccanismi compensativi di cui sopra, dell'intera somma di L.
6.200.000.000.000 dovutale per la causale in argomento;
denunciarono, conclusivamente, che, ad onta di tutto ciò, era indebitamente proseguita l'applicazione della discussa "quota prezzo" e che la convenuta non aveva inteso accedere alle loro richieste di restituzione di quanto indebitamente riscosso per tale titolo.
Il giudice di pace, con sentenza del 17 febbraio 1997, resa espressamente secondo equità, nel contraddittorio della "ENEL" S.p.A., fra l'altro dopo aver dichiarato soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario l'insorta vertenza, accolse le pretese attoree e condannò la società convenuta a pagare al AR ed alla BO, per la causale da costoro dedotta, rispettivamente, L. 200.000 e L. 100.000, oltre interessi.
Il giudice anzidetto, per quanto nella presente sede interessa, motivò la decisione rilevando non sussistere il difetto di giurisdizione "eccepito" dalla "ENEL" S.p.A. perché, in contrasto con quanto da questa sostenuto, "non trova riscontro negli atti la c.d. legificazione del provvedimento C.I.P. n. 15/93 ad opera dell'art. 3, comma 7, L. 14.11.1995 n. 481, il quale genericamente si riferisce ai provvedimenti C.I.P. mentre analiticamente cita atti che specificamente attengono all'energia elettrica prodotta, ad esempio, da fonti rinnovabili", quando "tanto più sarebbe stata necessaria una specifica citazione in sede di legificazione ove si consideri che la norma non avrebbe consentito verifiche giurisdizionali sul diritto degli utenti in merito al menzionato atto n. 15/93".
La "ENEL" S.p.A. ricorre, con quattro motivi, il primo dei quali inteso a censurare la statuizione in tema di giurisdizione, per la cassazione della sentenza suindicata, notificatale il 6 marzo 1997. RO AR e NA PA BO resistono al ricorso, ad essi notificato il 30 aprile 1997, con controricorso del 9 giugno 1997.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni unite per la delibazione della sola questione di giurisdizione. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - RO AR e NA PA BO, con il controricorso, prospettano l'inammissibilità del qui esaminato gravame prodotto per conto della "ENEL" S.p.A. dal Dr. Claudio OG, nella professata qualifica di direttore generale ed institore della società, denunciando un "difetto di valida procura a proporre il ricorso cui si controdeduce" e contestando che il sunnominato Dr. Claudio OG "avesse i poteri per promuovere il giudizio, che l'amministratore delegato avesse i poteri per nominare l'institore, che il Consiglio di amministrazione dell'ENEL abbia autorizzato la nomina dell'institore".
L'assunto è inconsistente.
La società ricorrente, di fatti, con documentazione ritualmente versata nell'incarto processuale à termini dell'art. 372 cod. proc. civ., ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti suscettibili di legittimare l'esercizio da parte del ridetto Dr. OG del potere di rappresentarla nell'istituzione della presente fase del giudizio (v., in proposito, i prodotti estratto dello statuto della "ENEL" S.p.A., documentante la spettanza, fra l'altro, all'amministrazione delegato del potere di rappresentanza con facoltà di subdelega e del potere di nominare il direttore generale, nonché l'atto dell'amministratore suddetto recante nomina del Dr. OG a direttore generale-institore e conferimento allo stesso di procura anche ai fini della rappresentanza processuale). 2) - Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza impugnata, ha dichiarato, nei termini più sopra esposti, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause aventi ad oggetto le domande come in narrativa azionate da RO AR e da NA PA BO nei confronti della "ENEL" S.p.A., e, quindi, nella ravvisata fondatezza di tali domande, ha condannato detta società a soddisfare le ragioni per il tramite delle stesse vantate dagli odierni controricorrenti.
La "ENEL" S.p.A., con il primo motivo di ricorso, denuncia che, negli illustrati sensi statuendo, il giudice di pace avrebbe reso una sentenza viziata, per non aver rilevato la "carenza di giurisdizione della A.G.O. (art. 360 n. 1, in relazione all'art. 37 c.p.c.)": più specificamente, deduce che "l'A.G.O. non ha giurisdizione su una questione la cui soluzione dipende dall'applicazione di un provvedimento amministrativo a portata generale che contiene una tariffa destinata ad inserirsi, per quanto di ragione, nel contenuto del contratto di somministrazione sulla base dell'art. 1339 c.c.", in quanto, mentre "per fondare la giurisdizione del giudice ordinario, in presenza di una tariffa amministrativa obbligatoria e di portata generale - e cioè in una materia, quella tariffaria, riservata alla discrezionalità della p.a. - non basta chiedere la ripetizione di somme versate, ma occorre quanto meno postulare la illegittimità del provvedimento sulla base del quale il pagamento e avvenuto e chiederne, se del caso, la disapplicazione", nella fattispecie, "un tale approccio è del tutto estraneo alla prospettazione dei signori AR e BO i quali, senza porre minimamente in dubbio la legittimità del provvedimento tariffario (il provvedimento C.I.P. 32 del 1986), ne pretendono la disapplicazione o, più genericamente, la pretermissione, sulla base della generica - oltre che infondata - affermazione che il detto provvedimento avrebbe ad un certo punto esaurito la sua funzione".
La ricorrente, concludendo al considerato riguardo, prospetta che "giacché non si può chiedere al giudice ordinario di disapplicare un provvedimento amministrativo ... legittimo, ne' può farsi valere un diritto soggettivo alla ripetizione quando il pagamento da ripetere sia fondato su un atto amministrativo di cui nemmeno si afferma l'illegittimità, appare evidente il difetto assoluto di giurisdizione".
La censura non è fondata.
Le controversie, del genere di quella in esame, in cui l'utente di un servizio pubblico prestato per il tramite di contratti inquadrabili nel paradigma della somministrazione (come avviene per la fornitura di energia elettrica) riversi in discussione il rapporto di utenza e le posizioni subiettive a questo correlate, contestando nei confronti del soggetto gestore del servizio la legittimità e l'operatività dei provvedimenti amministrativi recanti fissazione delle tariffe in base alle quali deve essere determinato il corrispettivo da lui dovuto per le prestazioni ricevute, e chiedendo la relativa disapplicazione, avendo ad oggetto diritti subiettivi di fonte contrattuale (cfr., al riguardo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2359 dell'11.7.1968, id., sent. n. 1969 del 16.5.1977, id. Sez. III civ., sent. 2069 del 21.3.1985), secondo la regola generale dettata dall'art. 2 L. 20.3.1865 n. 2248 all. E, devono intendersi riservate alla cognizione della autorità giudiziaria ordinaria, cui, a mente della legge precedentemente citata, compete il potere di verificare, incidentalmente, la legittimità e l'attitudine a produrre effetti dei provvedimenti amministrativi in tema di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto ex art. 1339 cod. civ. (cfr., in terminis, su casi in tutto simili a quello in argomento, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 10904 del 30.10.1998, id., sent. n. 11715 del 19.11.1998). 3) - Conclusivamente, pertanto, il delibato motivo di gravame va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa in esame.
4) - Il ricorso, quindi, va rimesso al Primo Presidente di questa Corte per l'assegnazione alla sezione semplice designanda per la delibazionè dei residui mezzi di gravame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per la assegnazione ad una sezione semplice per l'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999