CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2023, n. 16136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI EO, nato alla Spezia il 23/02/1987, avverso l'ordinanza in data 22/07/2022 del GIP del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Firenze ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Firenze a carico di EO RI, limitando la durata dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ad anni 5 e fermo restando il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di anni 7. 2. La difesa del ricorrente eccepisce il vizio di motivazione perché il GIP aveva convalidato il daspo nonostante la condotta sanzionata fosse consistita nello scavalcamento delle barriere per recuperare una maglietta dei giocatori a fine gara, insieme ad altre tre persone, e quindi in un comportamento festoso e non ALI Penale Sent. Sez. 3 Num. 16136 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/12/2022 violento, e la pericolosità potesse essere scongiurata dal divieto di accesso allo stadio e non dall'imposizione del doppio obbligo di comparizione in questura durante le gare della Spezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifica la condotta tenuta dal RI il quale, insieme ad altri tifosi spezzini, aveva scavalcato la recinzione per entrare nel campo dietro alla porta di gioco, al termine della partita Empoli-Spezia. Correttamente il GIP del Tribunale di Firenze ha motivato in merito alla violazione del comma 2 dell'art.
6-bis I. n. 401 del 1989, perché l'invasione di campo è perpetrata anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva è vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco (Sez. 3, n. 47258 del 19/06/2014, Licari, Rv. 260738-01 e Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017, Angelè, Rv. 271956-01). Non rilevano poi i motivi della condotta - il desiderio di avvicinare i giocatori per ottenere la maglietta a fine partita - perché la norma non ammette esclusioni rispetto al divieto di "indebito superamento della recinzione". Nel caso in esame, il Giudice ha verificato, sulla base del rapporto della IG, che alcuni tifosi spezzini, dopo essersi arrampicati sulle cancellate di separazione, si erano messi a cavalcioni;
quattro di questi avevano scavalcato la recinzione per cercare di raggiungere i giocatori;
tre di questi quattro, richiamati dagli addetti, avevano scavalcato nuovamente la recinzione per tornare nel proprio settore, mentre uno aveva insistito per poter raggiungere comunque i giocatori e il rettangolo di gioco. Il RI rientrava tra i tre che avevano desistito. Non ignora la Corte il precedente di questa Sezione n. 1051 del 04/11/2010, De Marco, non mass., che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero che aveva contestato la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste nei confronti di un imputato che aveva scavalcato la recinzione per motivi festosi e in assenza di segnalazione di pericolosità. Infatti, in quell'occasione il Pubblico ministero aveva richiesto al Giudice di legittimità un riesame della decisione 1 secondo un'interpretazione alternativa dei fatti dopo che il Giudice aveva accertato che l'episodio era stato sporadico e gli operatori non avevano segnalato ragioni di pericolosità. La dinamica degli eventi allo stato accertata nel presente procedimento, ai fini della convalida del daspo, è diversa, perché il RI ha scavalcato la recinzione in gruppo per un motivo "indebito", quale quello della consegna della maglietta, integrando la situazione di pericolosità concreta che la norma intende prevenire. Perciò, non è condivisibile la prospettazione del Procuratore generale che ! nella requisitoria i ha concluso per l'annullamento senza rinvio, ritenendo già in 2 questa fase l'assenza di qualsivoglia risvolto di violenza o minaccia e di pericolosità. Non illogicamente, infatti, il Giudice ha ritenuto che dallo scavalcamento potesse derivare un pericolo concreto alle persone, trattandosi di condotta di gruppo. La formazione del gruppetto di tifosi aveva eccitato gli animi dei tifosi sugli spalti, tanto che, al momento del fermo del Repetto, il tifoso che non aveva desistito dalla condotta criminosa, la IG era stata costretta a soprassedere al fermo, dovendo contenere gli altri tifosi. Quanto alla tipologia e alla durata della misura applicata, il Giudice ha evidenziato ulteriormente che il RI era stato già destinatario di tre daspo, era stato denunciato in diverse occasioni, e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, possesso di artifici pirotecnici. Di qui la formulazione di una prognosi negativa a suo carico, avendo il ricorrente manifestato indifferenza e impermeabilità alle prescrizioni imposte, e di un giudizio di congruenza del provvedimento del Questore che aveva associato al divieto di accesso allo stadio anche l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, in ossequio all'art. 6, commi 2 e 5, I. n. 401 del 1989. La motivazione dell'ordinanza del GIP è completa e resiste alla censura sollevata in merito all'adeguatezza della misura contenitiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Firenze ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Firenze a carico di EO RI, limitando la durata dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ad anni 5 e fermo restando il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di anni 7. 2. La difesa del ricorrente eccepisce il vizio di motivazione perché il GIP aveva convalidato il daspo nonostante la condotta sanzionata fosse consistita nello scavalcamento delle barriere per recuperare una maglietta dei giocatori a fine gara, insieme ad altre tre persone, e quindi in un comportamento festoso e non ALI Penale Sent. Sez. 3 Num. 16136 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/12/2022 violento, e la pericolosità potesse essere scongiurata dal divieto di accesso allo stadio e non dall'imposizione del doppio obbligo di comparizione in questura durante le gare della Spezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifica la condotta tenuta dal RI il quale, insieme ad altri tifosi spezzini, aveva scavalcato la recinzione per entrare nel campo dietro alla porta di gioco, al termine della partita Empoli-Spezia. Correttamente il GIP del Tribunale di Firenze ha motivato in merito alla violazione del comma 2 dell'art.
6-bis I. n. 401 del 1989, perché l'invasione di campo è perpetrata anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva è vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco (Sez. 3, n. 47258 del 19/06/2014, Licari, Rv. 260738-01 e Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017, Angelè, Rv. 271956-01). Non rilevano poi i motivi della condotta - il desiderio di avvicinare i giocatori per ottenere la maglietta a fine partita - perché la norma non ammette esclusioni rispetto al divieto di "indebito superamento della recinzione". Nel caso in esame, il Giudice ha verificato, sulla base del rapporto della IG, che alcuni tifosi spezzini, dopo essersi arrampicati sulle cancellate di separazione, si erano messi a cavalcioni;
quattro di questi avevano scavalcato la recinzione per cercare di raggiungere i giocatori;
tre di questi quattro, richiamati dagli addetti, avevano scavalcato nuovamente la recinzione per tornare nel proprio settore, mentre uno aveva insistito per poter raggiungere comunque i giocatori e il rettangolo di gioco. Il RI rientrava tra i tre che avevano desistito. Non ignora la Corte il precedente di questa Sezione n. 1051 del 04/11/2010, De Marco, non mass., che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero che aveva contestato la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste nei confronti di un imputato che aveva scavalcato la recinzione per motivi festosi e in assenza di segnalazione di pericolosità. Infatti, in quell'occasione il Pubblico ministero aveva richiesto al Giudice di legittimità un riesame della decisione 1 secondo un'interpretazione alternativa dei fatti dopo che il Giudice aveva accertato che l'episodio era stato sporadico e gli operatori non avevano segnalato ragioni di pericolosità. La dinamica degli eventi allo stato accertata nel presente procedimento, ai fini della convalida del daspo, è diversa, perché il RI ha scavalcato la recinzione in gruppo per un motivo "indebito", quale quello della consegna della maglietta, integrando la situazione di pericolosità concreta che la norma intende prevenire. Perciò, non è condivisibile la prospettazione del Procuratore generale che ! nella requisitoria i ha concluso per l'annullamento senza rinvio, ritenendo già in 2 questa fase l'assenza di qualsivoglia risvolto di violenza o minaccia e di pericolosità. Non illogicamente, infatti, il Giudice ha ritenuto che dallo scavalcamento potesse derivare un pericolo concreto alle persone, trattandosi di condotta di gruppo. La formazione del gruppetto di tifosi aveva eccitato gli animi dei tifosi sugli spalti, tanto che, al momento del fermo del Repetto, il tifoso che non aveva desistito dalla condotta criminosa, la IG era stata costretta a soprassedere al fermo, dovendo contenere gli altri tifosi. Quanto alla tipologia e alla durata della misura applicata, il Giudice ha evidenziato ulteriormente che il RI era stato già destinatario di tre daspo, era stato denunciato in diverse occasioni, e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, possesso di artifici pirotecnici. Di qui la formulazione di una prognosi negativa a suo carico, avendo il ricorrente manifestato indifferenza e impermeabilità alle prescrizioni imposte, e di un giudizio di congruenza del provvedimento del Questore che aveva associato al divieto di accesso allo stadio anche l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, in ossequio all'art. 6, commi 2 e 5, I. n. 401 del 1989. La motivazione dell'ordinanza del GIP è completa e resiste alla censura sollevata in merito all'adeguatezza della misura contenitiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente