Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
Il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall'art. 6 bis, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita sia stata realizzata nello spazio temporale immediatamente successivo al fischio finale da parte del direttore di gara, essendo anche in tale fase della manifestazione sportiva vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2014, n. 47258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47258 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/06/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1796
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 47145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NA LV N. IL 11/10/1984;
avverso l'ordinanza n. 4/2013 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del 05/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette le conclusioni del PG, inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 5 ottobre 2013 il G.I.P. del Tribunale di Trapani ha convalidato il provvedimento del Questore di detta città reso il 2 ottobre 2013 con il quale era stato imposto a CA LE TO, in applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 il divieto di accesso, per la durate di tre anni in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale in occasione di tutti gli incontri di calcio, anche amichevoli, disputati da qualunque squadra militante nei campionati nazionali professionistici e dilettanti nonché in occasione di incontri di calcio validi per la coppa Italia e per le coppe internazionali ivi compresi gli incontri di calcio disputati dalla Nazionale Italiana, nonché, ancora, il divieto di accesso e transito in alcune strade prospicienti lo stadio di SA in periodi predeterminati (due ore) sia antecedenti che posteriori agli incontri di calcio disputati in quell'impianto dalla squadra del SA ed, infine, l'obbligo per tre anni di presentazione davanti all'autorità di pubblica sicurezza in orario corrispondente allo svolgimento delle manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio SA, compresi gli incontri in trasferta.
1.2 Avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, il CA propone ricorso a mezzo del proprio difensore, deducendo tre specifici motivi: a) violazione di legge per erronea applicazione della norma penale (della L. n. 41 del 2007, art. 6 bis;
b) violazione di legge per omesso controllo da parte del Giudice del provvedimento adottato dal Questore nei suoi passaggi essenziali con specifico riguardo alla identificazione dei responsabili dei disordini che avevano poi determinato il Questore ad emettere la misura nei riguardi dell'odierno ricorrente;
c) difetto di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico per le ragioni qui di seguito enunciate.
1.1 Si ritiene utile ricordare che il provvedimento impugnato descrive minuziosamente nella parte iniziale gli antefatti che porteranno poi alla identificazione (tra gli altri) del CA come autore di determinati atti di violenza considerati quali presupposti per l'applicabilità della misura nei suoi confronti. Il G.I.P., infatti, indica in modo minuzioso lo svolgersi degli avvenimenti svoltisi in occasione dell'incontro di calcio del campionato Eccellenza della Regione Sicilia tra le squadre del MARSALA e del PARMONVAL, disputatasi il 29 settembre 2013 allo stadio "Lombardo" di SA. Il Giudice evidenzia, prima, un tentativo di invasione di alcuni tifosi ultras del SA pochi minuti prima del termine della gara, seguito, dopo l'accendersi di una furibonda mischia sul terreno di gioco ed al termine dell'incontro, tra tesserati delle due squadre, da un ingresso in campo di un gruppo di facinorosi sostenitori del SA tra i quali tale CA EP, identificato immediatamente da persone dalla P.S. vicino al tunnel che immette negli spogliatoi perché notato attimi prima colpire violentemente al capo con casco l'arbitro che nell'occasione riportava lesioni debitamente refertate al Posto di Pronto soccorso. Vengono poi indicati altri facinorosi - tra i quali l'odierno ricorrente - che si trovavano dietro l'aggressore in prossimità del predetto tunnel e che erano stati anch'essi immediatamente identificati sul posto dalla Polizia.
1.2 Secondo la tesi del ricorrente nel caso in esame sarebbe stato applicato in modo erroneo rispetto al testo, la L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, comma 2 (come modificata dalla L. n. 41 del 2007) il quale recita testualmente "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 Euro a 5.000 Euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica".
1.3 Il problema posto all'attenzione di questa Corte è se il CA abbia superato la recinzione, ovvero abbia invaso il terreno di gioco durante la partita: si tratta di una questione che non ha alcuna ragion d'essere in quanto, pur dandosi atto della alternatività delle condotte (superamento della recinzione, nel caso di specie non avvenuto, o invasione del terreno di gioco) è radicalmente da escludere che ciò debba verificarsi durante il corso della partita in quanto l'espressione "nel corso delle manifestazioni medesime" non va riferita alla durata della gara secondo le norme interne federali sportive, ma estesa allo svolgimento della manifestazione sportiva nella sua interezza che, ovviamente comprende, anche lo spazio temporale successivo al fischio finale da parte del direttore di gara, essendo in ogni caso precluso ad estranei non addetti l'ingresso nel terreno di gioco anche dopo il termine della gara. In altre parole, il momento di cessazione della manifestazione coincide esclusivamente con la fine della manifestazione nella sua interezza, comprensiva dell'uscita dei giocatori e della terna arbitrale dall'impianto sportivo.
1.4 Ne consegue che laddove - come nella specie - alcuni giocatori e tesserati (tra i quali l'allenatore del SA) si trovavano ancora nel terreno di gioco intenta a colluttare tra loro, pur dopo che l'arbitro aveva fischiato la fine dell'incontro - era comunque inibito a chiunque estraneo di entrare nel terreno medesimo in quanto la manifestazione sportiva era ancora in corso, dovendosi tale espressione intendersi in senso ampio e non, come inteso dal ricorrente, circoscritta al momento in cui l'incontro sportivo ha termine. Nè, ovviamente, poteva assumere importanza il punto attraverso il quale i sostenitori della squadra del SA erano riusciti a penetrare nel terreno di gioco. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo.
2. Generico, oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato controllo da parte del giudice, della legalità del provvedimento nella parte in cui non sarebbe stata adeguatamente valutata la procedura di identificazione dei soggetti. Peraltro la censura trova una clamorosa smentita se solo si presti una minima attenzione a quella parte del provvedimento impugnato (pag. 3) in cui si da atto dell'aggressione da parte di CA EP all'arbitro, colpito al capo da un casco brandito dal giovane all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi e della pronta identificazione non solo dell'aggressore, ma anche degli altri sostenitori che lo seguivano (tra i quali l'odierno imputato) da parte del personale di Polizia presente in quel luogo ed in quel momento: è dunque da respingere per manifesta infondatezza la tesi prospettata dal ricorrente secondo la quale l'identificazione di CA LE TO sarebbe avvenuta successivamente, solo a tavolino, sulla base dei controlli fotografici eseguiti dalla Polizia.
2.1 Va anche ritenuta del tutto infondata la censura sollevata dalla difesa secondo la quale la valutazione della pericolosità sociale del CA sarebbe avvenuta senza che vi fossero elementi in atti idonei a suffragare tale giudizio. Basta richiamare le puntuali ed analitiche considerazioni svolte dal G.I.P. in virtù delle quali non solo viene valutato in modo estremamente negativo l'ingresso arbitrario del CA nel terreno di gioco (che già costituisce presupposto per l'applicazione della misura e indice specifico di pericolosità sociale come incapacità del soggetto a controllare nel corso di manifestazioni sportivi i propri bollori essendo da escludere che un ingresso arbitrario in campo in quelle circostanze fosse preludio di una tranquilla passeggiata) ma soprattutto viene sottolineato il gravissimo comportamento successivo, costituito dall'affiancare - e dunque rafforzare come afferma correttamente il G.I.P. - il proposito criminoso di altro soggetto facente parte del gruppo di facinorosi (CA EP) concretatosi nell'aggressione all'arbitro. E altrettanto correttamente il G.I.P. non ha attribuito alcun valore in termini di elisione del giudizio di pericolosità al fatto che una precedente misura di analoga natura (D.A.SPO.) risalente ad alcuni anni prima si fosse esaurita, essendo evidente che l'iniziativa del CA di reagire nei modi descritti dal giudice, nonostante una precedente misura avrebbe dovuto indurlo a ben altri comportamenti, non ha trovato alcuna remora.
3. Marcatamente infondata l'ultima censura sollevata dal difensore riguardante l'omessa valutazione della adeguatezza della misura, avendo il Giudice, correttamente ed in modo estremamente logico, fatto riferimento, per un verso, ai precedenti specifici e, per altro verso, alla elevata carica di aggressività del CA, incapace di frenare le proprie reazioni: circostanze che suggerivano l'adozione di un provvedimento rigoroso atto, per la sua durata e modalità, a bloccare gli impulsi collerici e violenti dell'odierno ricorrente.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile: consegue a tale statuizione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento - trovandosi lo stesso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di Euro 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014