Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 57950 IN NOMED POROI586 1 / 01 EPUBBLICA ITALIANA 6 8 E 9 I 1 N / R O RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 I / 6 A Z 6 . 2 T Oggetto A N . R U - R Invice - Art. 3 d. T . B S I P B . I . D SEZIONE TRIBUTARIA R G b. u. 571/79- Rafforts L T E L L E R A ( D . Cauteriasyou ancome I A defiarts B S A A D ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N I T E E S R 1 T E 3 1 N T R.G.N. 14903/97 E . A S Dott. Michele Presidente CANTILLO E M Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.12652 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere Ud. 21/12/00 CORTE SUPREMA D CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA N. 57950 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CI AR, CI IA CR, CI AR;
intimati avverso la decisione n. 4148/96 della Commissione 1 2000 tributaria centrale di ROMA, depositata il 09/08/96; 2146 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con atto del 25 settembre 1979, reg.to a Fi- renze il 9 ottobre 1979, NA NA LA ved. Ci- priani alienò ad MA CO un fabbricato con annesso terreno al prezzo di £.38.000.000. All'atto della registrazione fu liquidata e pagata l'in.v.im. per £.
4.320.000. Successivamente, con ricorso alla Commissio- ne tributaria di 1° grado di Firenze del 9 novembre 1983, AR, MA IS e AR PR, nella lo- ro qualità di eredi della LA, impugnarono il si- lenzio-rifiuto dell'Ufficio del Registro di Firenze, formatosi sulla loro istanza di rimborso della somma di £.2.096.000, insistendo nella domanda. In proposito, gli stessi deducevano che, successivamente al pagamento dell'imposta principale ed a seguito di accertamento in rettifica del valore dichiarato, essi, con atto del 22 giugno 1981, avevano aderito a tale rettifica dell'Ufficio; e che, tuttavia, in tale sede di liquida- zione dell'imposta complementare, era emersa un'eccedenza di pagamento, pari alla somma chiesta in rimborso, sulla base della rideterminazione dell'imposta effettuata ai sensi del d.l. 12 novembre 1979 n.571, conv., con mod., nella legge 12 gennaio 1980 n.2, applicabile alla specie, in quanto, alla data della sua entrata in vigore (14 novembre 1979), il rap- porto tributario de quo doveva considerarsi ancora pen- dente. La Commissione adita in contraddittorio con l'Ufficio, il quale instò per la reiezione del ri- corso con decisione n. 1510 del 1 ottobre 1984, ac- colse il ricorso.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio cui resi- stettero i PR - la Commissione tributaria di II° grado di Firenze, con decisione n.1036 del 27 novembre 1985, respinse il gravame.
1.3 Avverso tale decisione l'Ufficio propose ri- corso alla Commissione tributaria centrale, che, con decisione n. 4148/96 del 9 agosto 1996, lo rigettò. In particolare, la Commissione ha motivato come segue: "L'impugnata decisione, con la quale i giu- dici di secondo grado hanno stabilito che nella specie l'avvenuto pagamento dell'imposta non ha esaurito il 3 relativo rapporto, avendo il contribuente presentato tempestiva istanza di rimborso, 'a seguito di valore e atto di adesione per rettifica valori del 22.6.981', merita piena conferma. E', infatti, infondata la tesi dell'Ufficio ricorrente secondo cui il rimborso richie- sto dal contribuente non sarebbe dovuto in quanto il rapporto di imposta riguardante l'imposta principale pagata 'a titolo di INVIM era da considerarsi defini- to'. Per negare il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta....pagata in eccesso rispetto a quella indi- cata dalla disposizione di cui al d.l. 12 novembre 1979 n. 571, 1'Ufficio sostiene che l'art.3 del citato decre- to escluderebbe tale diritto. L'art. 3 precisa che le norme più favorevoli all'applicazione del tributo e re- golate dall'art. 2 'si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti, salvo che risulti più favorevole per il contribuente l'applicazione del tri- buto secondo le norme precedentemente in vigore'. Dall'esame degli atti acquisiti per la decisione della controversia è di tutta evidenza che il rapporto de quo era pendente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 571/79 (14 novembre 1979): l'Ufficio, infatti, non contesta di aver definito il valore finale del bene in epoca successiva all'entrata in vigore della norma di 4 cui sopra;
l'atto, infatti, venne stabilito quanto all'INVIM il 22 giugno 1981.... Del resto il Collegio ri- tiene che il rapporto tributario non può considerarsi chiuso o definito laddove l'Ufficio, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 571/79 ha effettuato un accertamento di rettifica, modificando il valore del bene dichiarato dai contribuenti. Conseguentemente, applicandosi in forza dell'art.3 primo comma....le disposizioni di cui ai precedenti artt.1 e 2, la diversa liquidazione dell'imposta dà diritto ai contribuenti, che ne hanno fatto richiesta, di ottenere il rimborso di quanto pa- gato in più...".
1.4 Avverso tale decisione il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. AR, MA IS e AR PR, ben- ché ritualmente intimati, non si sono costituiti, né hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo (con cui deduce: 2.1 "Violazione e falsa applicazione dell'art.3 d.l. 12.11.79 n.571, conv. in 1. 12.1.80 n.2 e degli artt. 75 DPR 26.10.72 n.634 e 31 DPR 26.10.72 n.643, in relazio- ne all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che da carattere agevo- lativo dell'art.2 del d.l. n.571 del 1979 discenderebbe che la nozione di "rapporto non ancora definito" di cui all'art.3 dello stesso decreto dovrebbe intendersi in senso restrittivo: e cioè, che potrebbero qualifi- carsi come non definiti soltanto quei rapporti, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 novembre 1979), fossero stati concretamente rimessi in discussione, vuoi perché il contribuente avesse presen- tato istanza di rimborso, vuoi perché l'Ufficio avesse notificato avviso di accertamento, mentre, nel caso di specie, non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi conside- rate;
e che, altrimenti opinando, si passerebbe da una fattispecie agevolativa ad una indiscriminata retroat- tività infratriennale delle nuove norme.
2.2 Il ricorso merita accoglimento. Costituisce consolidato orientamento di que- sta Corte (cfr., e pluribus, e da ultime, sentt. nn.7052, 7140 e 12165 del 1995 e 1401 del 1999), condi- viso dal Collegio, quello, secondo cui i nuovi criteri di liquidazione dell'in.v.im. stabiliti dalla disci- plina introdotta dal citato d.
1. n. 571 del 1979, conv., con mod., nella legge n.2 del 1980 ed adottata a segui- to della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di quella previgente (artt.14 del d.P.R. n. 643 del 1972 ed 8 della legge n.804 del 1977) pronunciata " dalla Corte costituzionale con sent. n. 126 del 1979 - possono applicarsi ai rapporti di imposta "anteriori" (art. 3 del decreto-legge, nel testo sostituito dalla legge di conversione), in quanto: a) - si tratti di rap- porti sorti in data anteriore al 14 novembre 1979 (data di entrata in vigore del decreto-legge e, comunque, di efficacia delle modificazioni apportate della legge di conversione); b) - si tratti di rapporti non ancora de- finiti alla data stessa;
c) - l'applicazione dei nuovi criteri determini un'entità d'imposta (eguale o) infe- riore a quella risultante dall'applicazione della pre- vigente disciplina, dettata dagli artt.14 e 15 del d. P.R. n.643 del 1972 (e successive modificazioni ed integrazioni); e secondo cui la nozione di rapporto an- teriore non ancora definito alla data di entrata in vi- gore delle nuove norme postula, non soltanto che prima di tale data si sia verificato il fatto generatore del tributo, ancorché non sia intervenuto il relativo ac- certamento (rapporto di imposta inteso in senso sostan- ziale ed unitario), ma anche che, alla data medesima, il rapporto sia stato rimesso in discussione ad inizia- tiva dell'Amministrazione finanziaria o del contribuen- te, pur se successivamente al pagamento dell'imposta principale, in modo tale da comportare, in applicazione dei nuovi criteri, una riliquidazione dell'imposta ed un (eventuale) credito restitutorio del contribuente, restando irrilevante, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, la mera pendenza del termine trienna- le per chiedere il rimborso dell'imposta (principale) già pagata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 del d.P:R. n.643 del 1972, sost. dall'art.l del d. P. R. n. 688 del 1974, e 75 del d.P.R. n.634 del 1972). Ciò posto, nella specie, può ritenersi paci- fico in causa (cfr., supra, n.1.1) che, alla data del 14 novembre 1979, era intervenuto il solo pagamento della imposta principale e che l'accertamento in retti- fica dell'Ufficio, seguito dal "concordato" del 22 giu- gno 1981 e dall'istanza di rimborso del 31 maggio 1983, sono sicuramente successivi alla data medesima;
sicché, non sussiste una delle condizioni indispensabili per l'applicazione della disciplina dettata dal d.l. n.571 del 1979 e, quindi, il presupposto del diritto al rim- borso fatto valere con l'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata, che si fonda su principio opposto a quello in questa sede ribadito. La relativa causa, peraltro, può essere de- cisa nel merito non essendo, all'evidenza, necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi del combina- to disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs n.546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ., nel senso del rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, promosso con ricorso degli intimati alla Com- missione tributaria di 1° grado di Firenze del 9 novem- bre 1983. 2.3 Il consolidamento dell'orientamento giurispru- denziale qui ribadito in epoca relativamente prossima alla proposizione del presente ricorso integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda dị rimborso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 21 dicembre 2000 Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Di Palmatrak Michele Cantillo CORTE IL CANCELLIERE C1 A E M U P R S DO SA DEPOSITATO IN . 2001 Oggi .... IL CANCELLIERE C1 DO SA boble 9