Sentenza 9 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . ) O E B N C E 1 UBBLICA ITALIANA01 84 0/ 0 1 A E 9 P N 9 1 I O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 I S . I D L G RTE SUPREMA DI CASSAZIONE U E 9 I R 3 G A E D E G E N É Oggetto T . N . T N T T S E Contribut T IS I S R ( E SEZIONE PRIMA CIVILE A CONSORTICI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21384/98 Dott. Giovanni Presidente OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Francesco MA FIORETTI Consigliere 3943 Cron. FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 06/10/2000 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato DE CARLO CARLO, giusta delega a margine UFFICIO COPIE Richiesta copia studio del ricorso;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000
- ricorrente -
# 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
OR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. DE BLASI 21, presso l'avvocato MONTINARO ANASTASIA, CANCELLERIA 1 0 rappresentata e difesa dall'avvocato SPRO ELIO, giusta2000 1742 delega a margine del controricorso;
CG066639 L - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 2/98 del Giudice di pace di UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale OTRANTO, depositata il 09/02/98; al sig. COMPAGN udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. il 17 FEB. 2001. udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco IL CANCELLIERE FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 LU MA, con citazione notificata il 27 maggio 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Otranto il Consorzio di BO NT e Li FO, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere al Consorzio i contributi con- sortili richiestile, condannando il Consorzio alla re- stituzione della somma di lire 174.004, a tale titolo indebitamente percetta, con rivalutazione monetaria e interessi. Deduceva di essere proprietaria di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Otranto e di avere versato detti contributi, ma non avendo il Con- sorzio effettuato alcun intervento di miglioramento fondiario nel comparto dove gli immobili sono ubicati, 2 i contributi non erano dovuti e dovevano essere resti- tuiti. Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di competenza per materia del giudice adito, sia ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., vertuendo la con- troversia in materia tributaria, sia ai sensi degli artt. 7 e 8 c.p.c., trattandosi di controversia immobi- liare, sottratta alla competenza del Giudice di pace. Resisteva alla domanda anche nel merito. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 9 febbraio 1998, affermava la propria competenza. Il Consorzio di bonifica NT e Li FO, con atto notificato il 26 novembre 1998 a LU MA, presso il suo procuratore domiciliatario avv. Silvestro lazzari, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. La controparte ha depositato controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione del'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 cod. civ., nonchè degli artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 3 215; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erronea- mente disatteso la eccezione di incompetenza per mate- ria del Giudice di pace sotto il profilo del carattere tributario della controversia, avendo erroneamente di- sconosciuto la natura tributaria dei contributi consor- tili, ora espressamente affermata dalla sentenza n. 9493 del 1998 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace disatteso la relativa ec- cezione dinanzi a lui formulata, nonostante che la cua- sa non avesse ad oggetto le sole somme delle quali si chiedeva la restituzione, ma lo stesso potere impositivo del Consorzio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 7 e 8 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace erronea- mente ritenuto la propria competenza in materia di con- tributi consortili, nonostante la loro natura di oneri reali, e quindi la loro inerenza ad un bene immobile. 2 Premesso che secondo quanto si evince dalla sen- tenza impugnata la domanda aveva ad oggetto contributi consortili per un ammontare di lire 174.004, in linea di principio va ritenuta l'ammissibilità del ricorso a questa Corte, poichè ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 46, 339 e 360 c.p.c. avverso le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire l'unico mezzo il ricorso per cassazione di gravame ammissibile 23 settembre 1998, n. 9493; 20 novembre (Cass. sez. un. 1999, n. 803). Va tuttavia osservato che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, avverso la quale la parte ora ricorrente aveva formulato riserva di gravame all'udienza del 24 marzo 1998, alla quale la causa era stata rinviata per la trattazione a seguito della sen- tenza non definitiva. Poichè ai sensi dell'art. 361, comma 2, c.p.c., in caso di riserva, il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unita- mente a quello avverso la sentenza che definisce il giudizio, o unitamente a quello che venga proposto av- verso altra sentenza successiva non definitiva, in con- 5 formità del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte al riguardo (Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 13 gennaio 1998, n. 209; 4 marzo 1997, n. 1916; 21 novembre 1995, n. 12034), il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico del ricorrente e in favore della resistente nella misura di lire cinquecentomila per onorari e lire centomila per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Con- sorzio di BO NT e Li FO al pagamento in favore di LU MA delle spese del giudizio di L O cassazione, che liquida nella misura di lire cinquecen- B E ) , E E 1 N 9 C O 9 A tomila per onorari e lire centomila per spese vive.
1 - P 1 I 1 - D 1 T 2 S E I Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 nella camera C G I E D R 9 U 3 A I D E di consiglio della prima sezione civile. G 6 E 4 . N . T T T Il Consigliere estensore Il Presidente R S I A ( Giovanni Olla Francesco Felicetti радовите Tion H CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Se ns IL CANCELLIERE Andrea BlatchiVatter Deposital ER 2001 9 CANCELLIERE 11 6