Sentenza 30 settembre 2002
Massime • 1
È abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al PM per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe. Ed invero la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, in quanto spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall'art. 2 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2002, n. 35862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35862 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 30/09/2002
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1814
3. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 21238/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico di:
AN NI, n. a Chieti il 5.6.1934 ivi res.;
avverso la ordinanza del giudice del dibattimento del suddetto Tribunale, in data 2.3.2001. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale, il giudice del dibattimento ha dichiarato, in limine iudici e su eccezione della difesa, la nullità del decreto di citazione a giudizio, rimettendo gli atti al P.M. "per la corretta riformulazione" di alcuni dei capi di imputazione, sul rilievo che i relativi articoli di legge non sono più in vigore, essendo stata la fattispecie penale ridisciplinata da nuove disposizioni, prevedenti anche sanzioni più severe. Trattasi, in concreto, dell'art. 59 del Decreto Legislativo 11/5/1999 n. 152, come modificato dall'art. 23 L. 28/2000, che ad avviso del suddetto giudice di merito dovrebbe essere indicato nel nuovo decreto di citazione a giudizio, in luogo delle corrispondenti norme di cui alla legge 10/5/1976 n. 319, in vigore all'epoca di accertamento del reato ascritto.
Il ricorrente P.M. censura l'impugnato provvedimento per erroneità ed abnormità, evidenziando l'insussistenza di alcuna ipotesi di nullità in un caso nel quale, in cospetto di successione di leggi, sarebbe stato compito del giudice individuare la disposizione applicabile in base ai principi dettati dall'art. 2 cod. pen., previa adeguata qualificazione giuridica della fattispecie, ferma restante l'esigenza di indicare, nella contestazione, quali norme violate quelle in vigore all'epoca del fatto.
Il ricorso è fondato.
La sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, ridisciplinanti il trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante, agli effetti della validità in riferimento all'obbligo della puntuale contestazione che deve essere, ai sensi dell'art. 429 co. 1 lett. c) c.p.p., contenuta nel decreto che dispone il giudizio, rientrando nei naturali poteri del giudice dare in sentenza, ai sensi dell'art. 521 co. 1 c.p.p., la corretta qualificazione giuridica, nei limiti della propria competenza, al fatto enunciato nella contestazione, applicando, se del caso, i principi sostanziali di diritto penale intertemporale dettati dall'art. 2 del codice penale. Non sussistendo, pertanto, alcuna ipotesi di nullità, totale o parziale, ai sensi dell'art. 429 co. 2 c.p.p. del decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza è palesemente erronea. Trattasi, peraltro, di provvedimento non solo illegittimo, ma da qualificarsi anche, secondo i dettami della consolidata giurisprudenza (v., in particolare, la recente S.U., c.c. 29/5/2002, P.M. c./Manca), abnorme (e pertanto impugnabile autonomamente), avendo determinato un'indebita regressione del procedimento ed essendo stato pronunziato al di fuori di alcuna previsione normativa, in particolare di quella di cui al comma 2 dell'art. 521 cit., a termini del quale la trasmissione degli atti al P.M. per la modifica della contestazione è consentita nei soli casi, nella specie non ricorrenti, nei quali il fatto accertato sia risultato diverso da come descritto nel decreto disponente il giudizio, ovvero nella contestazione suppletiva effettuata ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 co 2 c.p.p. (situazioni neppure ricorrenti nella fattispecie), ordinanza va, conclusivamente, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di provenienza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2002