Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2002, n. 35862
CASS
Sentenza 30 settembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al PM per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe. Ed invero la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, in quanto spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall'art. 2 cod. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2002, n. 35862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35862
    Data del deposito : 30 settembre 2002

    Testo completo