Sentenza 4 giugno 1997
Massime • 1
In tema di appalto di mano d'opera ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, di cui agli artt. 1 e 2 Legge 23 ottobre 1960, n.1369, la circostanza che l'imprenditore fornisca all'interposto capitali, macchine ed attrezzature non esaurisce ogni possibile forma di interposizione vietata, in quanto l'illecito ben può configurarsi anche in mancanza della fornitura degli anzidetti fattori di produzione. In particolare, nel caso di prestazione di servizi, fondamentale è il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e di organizzazione, la cui mancanza non può che collocare il negozio tra quelli vietati. La verifica deve sicuramente riguardare l'assunzione del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore, ma deve altresì concernere la configurazione delle organizzazioni imprenditoriali dell'appaltante e dell'appaltatore al fine di riscontrare se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati cui si ricollega il servizio contrattualmente assunto siano effettivamente diretti dallo stesso appaltatore ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse: fra i parametri di individuazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - caratterizzato ex art. 2094 cod. civ. dalla prestazione dell'attività lavorativa " alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" - particolare rilevanza assumono, infatti, l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive ed al controllo dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro. ( Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che gli anzidetti criteri di valutazione risultano correttamente applicati nella sentenza impugnata, avendo il Pretore accertato che l'attività delle due lavoratrici venne svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo della società appaltante, a prescindere dal rilievo di un determinato risultato e senza collegamento contingente con l'organizzazione imprenditoriale della società cooperativa appaltatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1997, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 4/6/1997
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio " N. 1389
3. Dott. Aldo Fiale " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco " N. 41804/1996
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
OL RC DO, n. Monza il 20/5/1950;
Avverso la sentenza 18/7/1996 del Pretore di Milano - Sezione distaccata di Cassano d'Adda;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv.to Roberto Petringa Nicolosi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18/7/1996 il Pretore di Milano - Sezione distaccata di Cassano d'Adda affermava la penale responsabilità di OL RC DO in ordine al reato di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 1369/1960, per avere affidato in appalto (quale legale rappresentante della s.p.a. "Del Monte Foods Sud Europa") l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dalla appaltatrice società cooperativa a responsabilità limitata "Vision UR (n. 2 lavoratrici impiegate con funzioni c.d. "di reception" nei mesi di luglio e agosto 1994), e lo condannava alla pena di lire 500.000 di ammenda.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, eccependo:
- l'inconfigurabilità della ravvisata ipotesi di appalto di manodopera, per l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale propria della società appaltatrice, con relativa assunzione del rischio economico d'impresa;
- l'esclusione della configurabilità, anche solo in astratto, dell'interposizione fittizia nel caso in cui la prestazione d'opera sia dedotta nell'ambito di un rapporto societario cooperativo;
- lo svolgimento soltanto occasionale, da parte delle due lavoratrici impiegate con mansioni c.d. "di reception", di mansioni attinenti alla normale attività degli uffici della società appaltante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.
La vicenda, in punto di fatto, può essere sintetizzata - nei suoi accadimenti essenziali - secondo la ricostruzione che segue. La s.p.a. "Del Monte Foods - Sud Europa", legalmente rappresentata dall'imputato OL si è contrattualmente avvalsa - per periodo dal 10 marzo al 31 agosto 1994 - di prestazioni lavorative fornite da sei soci-lavoratori della società cooperativa a responsabilità limitata "Vision UR (l'amministratore della quale risulta imputato, in separato procedimento, del medesimo reato correlato anche a fattispecie ulteriori rispetto a quella in esame), il cui soggetto sociale si incentra nella fornitura di servizi di "guardiana, portirato,reception, gestione di impianti di sicurezza, di impianti allarmistici, di video a circuito chiuso, etc.". Quanto al contenuto delle prestazioni concretamente fornite dai sei lavoratori anzidetti, è risultato che:
- tre di essi svolsero attività di vigilanza e custodia notturna;
- una lavorò per un solo giorno con mansioni non identificate;
- mentre due lavoratrici (AN e NO) sostituirono, nell'esercizio delle rispettive mansioni ordinarie di c.d. "reception", dipendenti della s.p.a. assenti per ferie o per congedo matrimoniale.
Il Pretore, con esclusivo riferimento a queste ultime due lavoratrici, ha ritenuto violato il divieto di intermediazione nel lavoro posto dall'art. 1 della legge 23/10/1960, n. 1369, rilevando che:
- le prestazioni da esse svolte coincidevano con l'ordinario ciclo lavorativo della s.p.a. Del Monte, erano attinenti alla normale attività degli uffici ed esplicate in orario corrispondente a quello di utilizzazione degli altri impiegati;
- anche nel contratto stipulato (nel marzo del 1994) tra la s.p.a. Del Monte e la cooperativa "Vision UR non si rinveniva alcun cenno al sevizio diurno di ricevimento alle stesse in concreto demandate.
Ha escluso altresì il Pretore la possibilità di ravvisare alcuna delle "ipotesi eccettuate" previste previste dall'art. 5 della legge n. 1369/1960. Nella situazione dianzi descritta, la soluzione delle questioni poste dal ricorrente postula una necessaria ricognizione delle norme della legge n. 1369/1960 che si assumono violate e di quelle che, secondo le prospettazioni difensive, conferirebbero caratteri di liceità e di legittimità alle prestazioni di lavoro fornite nel caso concreto dalle lavoratrici AN e NO, tenendo anzitutto presente che la finalità della legge in esame è quella di impedire che l'imprenditore, servendosi di strumenti negoziali apparentemente leciti, ottenga prestazioni di lavoro inerenti al ciclo produttivo della propria impresa, in frode alle leggi sul trattamento normativo, retributivo, assicurativo e previdenziale del rapporto di lavoro nell'impresa.
A tale scopo l'art. 1 della stessa legge vieta all'imprenditore:
- di affidare in appalto, subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro di qualsivoglia natura mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario (1^ comma);
- di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari (2^ comma).
In tale formulazione normativa il richiamo alle figure dell'appalto e subappalto, contenuto nel primo comma dell'art. 1, deve ritenersi meramente descrittivo ed esemplificativo, dal momento che subito dopo l'articolo citato considera illecita qualsiasi altra forma attraverso la quale può essere realizzata una situazione interpositoria.
Il successivo 3^ comma, quindi, disponendo che "è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante", si limita a porre un'espressa presunzione assoluta di esistenza di un appalto di mere prestazioni di lavoro, con valutazione legale tipicamente predeterminata, ogniqualvolta si accerti la fornitura dei mezzi di organizzazione e di produzione da parte dell'appaltante.
La circostanza, però, che l'imprenditore fornisca all'interposto capitali, macchine ed attrezzature - è necessario ribadirlo - non esaurisce ogni possibile forma di interposizione vietata, in quanto l'illecito ben può configurarsi anche in mancanza della fornitura degli anzidetti fattori di produzione. In particolare, nel caso di prestazione di servizi (come quello in esame), fondamentale è il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e di organizzazione, la cui mancanza non può che collocare il negozio tra quelli vietati.
La verifica deve sicuramente riguardare - come prospettato dal ricorrente - l'assunzione del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore ma deve altresì concernere la configurazione delle organizzazioni imprenditoriali dell'appaltante e dell'appaltatore al fine di riscontrare se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati cui si ricollega il sevizio contrattualmente assunto siano effettivamente diretti dallo stesso appaltatore ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse. Fra i parametri di individuazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - caratterizzato, ex art. 2094 cost. civ., dalla prestazione dell'attività lavorativa "alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" - particolare rilevanza assumono, infatti, l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive ed al controllo dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro.
Gli anzidetti criteri di valutazione risultano correttamente applicati nella sentenza impugnata, avendo il Pretore accertato che l'attività delle due lavoratrici venne svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo della s.p.a. Del Monte, a prescindere dal rilievo di un determinato risultato e senza collegamento contingente con l'organizzazione imprenditoriale della società cooperativa appaltatrice.
Altrettanto esattamente, tenuto conto delle modalità lavorative accertate in concreto, il Pretore ha escluso - con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici - che l'attività prestata dalle due lavoratrici potesse ricondursi ad alcuno dei "casi eccettuati" di cui all'art. 5 della legge n. 1369/1960 ed in particolare a quelli previsti:
- alla lettera e): appalti riferiti a particolari attività produttive, le quali richiedano, in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo;
- alla lettera b): appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa (per i quali è comunque richiesta, di volta in volta, l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro competente).
Nè può riconoscersi alcun pregio all'eccezione difensiva rivolta ad escludere drasticamente "la configurabilità, anche solo in astratto, dell'interposizione fittizia nel caso in cui la prestazione d'opera sia dedotta nell'ambito di un rapporto societario cooperativo".
La giurisprudenza che il ricorrente cita in proposito si riferisce ad evidenza alla configurazione giuridica dell'attività svolta dai soci in favore della stessa società cooperativa, che può essere di volta in volta inquadrata quale espressione del rapporto societario ed adempimento del contratto sociale, ovvero quale oggetto di un distinto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società medesima.
Nella vicenda in esame, invece, è in discussione la diversa questione dell'instaurazione di rapporti di lavoro con terzi estranei alla cooperativa.
Nel quadro normativo attualmente vigente, infine, assolutamente rilevanti sono irrilevanti sono i riferimenti del ricorrente al riconoscimento del c.d. "lavoro interinale" già contenuto nel D.L. 5/1/1993, n. 1, decaduto per mancata conversione, temporalmente ed oggettivamente estraneo alla fattispecie in esame. La tendenza legislativa attuale è decisamente rivolta a riconoscere ed a disciplinare la possibilità di fornitura di "lavoro temporaneo" da parte di imprese appositamente autorizzate, iscritte in un albo speciale, ed in fase di avanzata gestazione è un disegno di legge presentato in proposito al Senato, il 27/12/1996, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il discorso, però, si sposta così "de iure condendo" e non ha alcuna rilevanza pratica sulla vicenda in oggetto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1997
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1997