Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di minaccia o ingiuria a un inferiore, assume valore pregnante la lesione del rapporto gerarchico e disciplinare e del prestigio richiesto dallo "status", con la conseguenza che la pronuncia di frasi con significato manifestamente dispregiativo, dalle quali esula ogni finalità correttiva, costituiscono espressione di una mentalità non improntata a correttezza nei rapporti con i dipendenti. (Fattispecie relativa all'uso di espressione come "militari che fanno letteralmente schifo" e "feccia incapace di qualsiasi attività").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1310
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022843/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IO, N. IL 03/01/1961;
avverso SENTENZA del 27/01/2006 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di ZI AN, capitano dei CC, già comandante della Compagnia CC. di Alghero, venne formulata in origine un'accusa di ingiuria e minaccia a inferiore aggravata e continuata, che abbracciava numerosi episodi verificatisi tra il 1996 e il 1999, tutti caratterizzati dall'uso di espressioni offensive verso militari alle sue dipendenze. Il tribunale di militare di Cagliari, con sentenza del 15 febbraio 2005, lo assolveva da quasi tutti gli episodi contestatigli, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione militare per due soli episodi: uno verificatosi il 18 luglio 1997, in occasione di una visita effettuata alla Stazione di Fertilia, allorché l'ufficiale offendeva il prestigio e la dignità del brigadiere capo DI AN, profferendo al suo indirizzo le parole "Alla Stazione di Fertilia ci sono militari che fanno letteralmente schifo e trascorrono tutti i turni di servizio al bar" e minacciando di trasferirlo a Putifigari se non avesse fatto almeno dieci contravvenzioni ogni volta che usciva in servizio;
e un secondo episodio, avvenuto il 9 dicembre 1997, in occasione di una visita alla Stazione di Olmeto, allorché l'ufficiale offese il vice brigadiere FA AN pronunciando la frase "ma proprio adesso che l'Arma si sta evolvendo alcuni vogliono andare via mentre lasciano questa feccia incapace di qualsiasi attività", indicando la persona del FA e commettendo il fatto in presenza di altri militari in numero superiore a tre.
La corte militare di appello, con la sentenza qui impugnata (che è del 30 maggio 2006), mostrava di condividere la differenziazione attuata dal giudice di primo grado in ordine alle diverse tipologie di espressioni contestate all'imputato, precisando che gli epiteti e le frasi volgari usate nei confronti dell'DI e del FA, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel capo di imputazione, superavano il limite oltre il quale l'umiliazione inflitta a un inferiore non poteva trovare scusanti, essendo certo che il capitano ZI aveva indirizzato quelle frasi ai due sottufficiali. Peraltro, poiché dal momento in cui erano stati commessi i fatti erano trascorsi più di sette anni e mezzo (ivi compreso nel calcolo il computo del periodo di sospensione del dibattimento di primo grado per istanza dei difensori dell'imputato, andava dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del ZI, deducendo una serie di motivi che possono così sintetizzarsi:
1) inutilizzabilità, delle dichiarazioni delle persone offese DI e FA che non avevano ottemperato all'obbligo di denunciare i fatti toro occorsi. I due militari, in quanto potenziali indagati del reato previsto e punito dall'art. 361 c.p., avevano reso dichiarazioni inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p., non essendo state rese nelle forme e con le garanzie previste per gli imputati. L'inutilizzabilità doveva prospettarsi altresì per le dichiarazioni (autoindizianti) rese dai militari offesi nella fase dibattimentale ai sensi degli artt. 197 e 191 c.p.p., stante la toro posizione di virtuali indagati, posizione che vulnerebbe il cd. diritto al silenzio;
2) mancanza, contraddittorietà e manifeste illogicità della motivazione, risultante da atti del processo specificamente indicati. La corte aveva valorizzato le dichiarazioni testimoniali dei due sottufficiali senza effettuare il necessario vaglio di attendibilità soggettive e oggettiva. All'uopo la difesa riportava ampi stralci delle dichiarazioni rese in dibattimento sia dalle persone offese (DI e FA) che da altri militari (UI GI, TT DO, ON AR, ecc.), indicando gli elementi di reticenza e di contraddizione emersi tra le deposizioni dei vari testimoni (motivo n. 3), ritenuti immotivatamente credibili (motivo n. 4). La difesa escludeva, da ultimo, che il ricorrente avesse prospettato una deliberata e preordinata concertazione calunniosa a suo danno (motivo n. 5) e insisteva nel prospettare che destinatari delle espressioni Offensive erano stati tutti i militari presenti e non i soli DI e FA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo di ricorso la difesa prospetta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai sottufficiali DI e FA, segnalando che gli stessi, quali ufficiali di polizia giudiziaria tenuti a denunciare all'A.G. un reato di cui avevano avuto notizia (l'"ingiuria e minaccia a un inferiore" commessa dal capitano ZI nei loro confronti) e per il quale avrebbero dovuto fare rapporto, avevano acquisito per effetto di tale omissione la veste di potenziali indagati del delitto di cui all'art. 361 c.p., con la conseguenza che avrebbero dovuto essere interrogati con le forme e le garanzie previste per gli indagati (ivi compreso il rispetto del diritto al silenzio).
Alla doglianza della difesa la sentenza risponde che a sollecitare la denuncia contro il ZI era stato il turbamento provato dai militari alle sue dipendenze a seguito del verificarsi di un grave episodio (il suicidio del maresciallo Repetto) che li aveva indotti a rendere noti i comportamenti non ortodossi dell'ufficiale. Nella sentenza si stigmatizzava il ragionamento difensivo, giudicandolo "astratto e formalistico", perché si basava su "schemi presuntivi ed astratti dalla realtà", essendo invece un dato di comune esperienza che non sempre alle intemperanze verbali di cui si è destinatari si reagisce con la proposizione di una denuncia in sede penale. Peraltro, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 361 c.p., i giudici segnalavano che "non appare così scontato che un ufficiale di polizia giudiziaria abbia l'obbligo di denuncia anche per i reati di cui sia persona offesa" (p. 10), specie considerando che "in una struttura ordinata gerarchicamente come le forze armate, al superiore è attribuito un potere di richiamo e di censura... che presuppone la possibilità di una valutazione, e anche di un apprezzamento negativo, sull'attività di ufficio" dei subordinati" (ivi). Il ragionamento seguito dalla corte militare è senz'altro da condividere, dovendosi osservare tra l'altro che il reato di cui all'art. 361 c.p. non trova corrispondenza in un'analoga figura nel codice penale militare (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 giugno 1994, n. 9800, Quartarone), e che, in ogni caso, appare chiaro dalla collocazione e dalla ratio della norma (capo t, titolo 3^, libro 1^) del codice penale: "delitti contro l'attività giudiziaria") come l'obbligo della denuncia penalmente sanzionato non possa che essere quello di far reprimere fatti di rilevanza pubblica, lasciando alla valutazione di opportunità del singolo la decisione di tutelare il proprio prestigio e la propria dignità lesi da delitti più squisitamente "privati". L'omissione della comunicazione di un reato, in ogni caso, non è destinata ad incidere sulla prova del reato.
Ciò che conta, come osserva giustamente la corte militare, è che i fatti siano stati portati a conoscenza dell'A.G. e che i denuncianti, riferendoli, si siano rivelati credibili. Per cui, il vero problema da risolvere è il concreto svolgersi dei fatti dai quali è scaturito il presente procedimento.
Ora sull'effettivo pronunciamento delle espressioni e delle frasi incriminate da parte del ricorrente non è assolutamente lecito dubitare, avuto riguardo alla pluralità di episodi simili in cui l'ufficiale è rimasto coinvolto, tutti connotati da un modo autoritario e insolente di svolgere i compiti di richiamo e di censura a lui spettanti, attraverso la ripetizione pedissequa delle stesse, identiche espressioni aspre e volgari. Nella giurisprudenza di questa Corte poi è pacifica anche la differenziazione che deve farsi, e che la corte militare ha fatto, in ordine alla diversa tipologia delle espressioni usate, in quanto il modo di rivolgersi ad un inferiore assume Un valore particolarmente pregnante nelle previsioni incriminatrici contenute nel codice penale militare, in cui ha preminente rilievo la lesione del rigoroso rapporto gerarchico e disciplinare e del prestigio richiesto dallo specifico status, talché la cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo basta a concretare il reato, indipendentemente da moventi e finalità particolari (Cass., Sez. 1, 2 marzo 1999, n. 241; e, più di recente, Cass., Sez. 1, 19 marzo 2004, Gulminelli). Lungi dell'integrare gli estremi di un rimprovero espresso in forma vivace e colorita, frasi come quelle pronunciate dal ZI nei confronti dell'DI e del FA ("militari che fanno letteralmente schifo", "feccia incapace di qualsiasi attività"), hanno un significato manifestamente dispregiativo e quindi un'indubbia efficacia lesiva del prestigio dell'inferiore, apparendo tali espressioni verbali sintomatologicamente indicative di una mentalità e di un linguaggio non improntato a correttezza di rapporti con i dipendenti. Esula, del resto, ogni finalità correttiva, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro, nell'uso di espressioni che, per forma univocamente e manifestamente offensiva, o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva o disciplinare (Cass., Sez. 5^, 18 aprile 1997, n. 6603, Covre, in Riv. pen., 1997, 923). Tutte le altre doglianze (sulla contraddittorietà delle testimonianze assunte, sulla direzione delle espressioni ingiuriose, ecc.) investono pacificamente il merito della vicenda e, come tali, sono insindacabili in sede di legittimità.
Correttamente, dunque, la corte militare ha dichiarato estinto il reato contestato al ZI per sopravvenuta prescrizione. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2007