Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7695
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma quarto, D.L. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), dall'art. 1, comma primo, D.L. n. 429 del 1971 (convertito nella legge n. 589 del 1991) e dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. Pertanto i benefici di cui si tratta non possono essere esclusi nella ipotesi in cui una società, costituita e operante in una determinata regione, cessi completamente la propria attività in quella regione licenziando il personale impiegato, trasferisca la propria sede nel Mezzogiorno e qui riprenda l'attività dotandosi di nuovi impianti e macchinari ed assumendo nuovo personale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7695
    Data del deposito : 16 maggio 2003

    Testo completo