Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma quarto, D.L. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), dall'art. 1, comma primo, D.L. n. 429 del 1971 (convertito nella legge n. 589 del 1991) e dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. Pertanto i benefici di cui si tratta non possono essere esclusi nella ipotesi in cui una società, costituita e operante in una determinata regione, cessi completamente la propria attività in quella regione licenziando il personale impiegato, trasferisca la propria sede nel Mezzogiorno e qui riprenda l'attività dotandosi di nuovi impianti e macchinari ed assumendo nuovo personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7695 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIMBOLI S., (quale curatore fallimentare della AF S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 207/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 11/07/00 R.G.N. 1318/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.2.1994 al Pretore di Messina la AF s.p.a proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/1994 con il quale le si intimava il pagamento in favore dell'INPS della somma di lire 123.015.618 a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo 1 maggio/31 maggio 1993. A sostegno dell'opposizione la società opponeva in compensazione il credito vantato nei confronti dell'INPS per sgravi fiscali relativamente al periodo 1988/1993. Con separato ricorso depositato il 4.3.1994 la AF s.p.a. adiva il medesimo Pretore e chiedeva il riconoscimento del diritto agli sgravi fiscali di cui alla legge n. 1089 del 1968 per il periodo dal 1988 al 1991 in quanto azienda operante nel Mezzogiorno. Con separati atti la AF s.p.a. proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi n. 1860/1994, 2197/1994, 2211/1994 e 488/1995 emessi ad istanza dell'INPS per il mancato pagamento dei contributi dovuti in relazione a vari periodi ( 1.8/31.8.1993, 1.9/30.9.1993, 1.10./31.10.1993, 1.7/31.7.1994), riproponendo le argomentazioni già esposte con il primo atto di opposizione.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, riuniti i giudizi, con sentenza resa il 26.5.1998, rigettava tutte le domande e le opposizioni della società.
L'appello proposto dal curatore della società, nel frattempo dichiarata fallita, veniva respinto dal Tribunale di Messina con la sentenza qui impugnata.
In motivazione il Tribunale osservava che l'appellante non aveva diritto agli sgravi previsti dall'art. 18 comma 4 del d.l. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968,
poiché non aveva provato la asserita totale cessazione di attività nel 1986 quale azienda con sede in Milano e la costituzione come nuova impresa nel 1988 con sede in Gioiosa Marea. Il Tribunale riteneva peraltro non indispensabile la prova testimoniale chiesta dalla società in primo grado e non ammessa dal Pretore, tenuto conto della documentazione prodotta e della indicazione di un solo teste.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi, cui l'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 18 legge n. 1089 del 1968, della legge n. 589 del 1971 e dell'art. 116 c.p.c, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società ricorrente sostiene che l'istanza istruttoria non ammessa, tendendo a dimostrare che la AF con sede in Milano aveva cessato definitivamente la propria attività nel 1986, che il pacchetto azionario era stato rilevato da due società facenti parte del gruppo Mollica e che i nuovi titolari dell'azienda avevano iniziato l'attività produttiva dopo aver trasferito la sede a Gioiosa Marea, avrebbe indotto il giudice del merito ad una decisione diversa. Lamenta altresì la ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di valutare vari documenti dai quali emergeva che la nuova impresa si era avvalsa di personale diverso ed aveva utilizzato locali e macchinari diversi da quelli utilizzato dall'impresa precedente. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che le spese del giudizio di appello dovevano essere poste a carico dell'INPS. Il primo motivo di ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Sostiene la società di aver diritto agli sgravi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 per tutti i dipendenti assunti a decorrere dal 1988, in quanto azienda operante ex novo nel Mezzogiorno da tale data a seguito di cessazione dell'attività in Lombardia nel 1986 e successivo trasferimento in provincia di Messina.
L'art. 18 quarto comma del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, prevede sgravi di oneri contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno che assumano nuovo personale, al fine di incentivare l'occupazione nelle aree depresse. Dette agevolazioni sono state successivamente prorogate dall'art. 1 comma 1 del d.l. n. 429 del 1971, convertito in legge n. 589 del 1971, dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e dall'art. 56 d.p.r. n. 218 del 1978. Ai fini dell'applicazione degli sgravi previsti da detta normativa, questa Corte ha più volte affermato che per verificare la sussistenza di un incremento di occupazione è necessario avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa; di conseguenza, nell'ipotesi di costituzione di nuova impresa, i benefici competono o meno a seconda che si tratti di una impresa effettivamente nuova o piuttosto di una impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da una impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante a tali fini sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura a aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. N. 10055 del 2002, Cass. N. 12589 del 1999, Cass. N. 1180 del 1998, Cass. N. 3907 del 1985). La Corte non ha mancato di rilevare che la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata considerando che un simile incremento viene a realizzarsi ogni qualvolta, rispetto alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, il numero dei lavoratori dipendenti da un imprenditore risulti oggettivamente aumentato, il che può verificarsi anche quando si pone fine allo stato di disoccupazione di lavoratori in precedenza già occupati e licenziati (Cass. N. 6748 del 2002). Dai principi giurisprudenziali sopra evidenziati si ricava, pertanto, che i benefici in questione non competono in presenza di una mera modificazione soggettiva della titolarità di una azienda che permanga immutata nelle sue componenti strumentali e occupazionali;
che i medesimi benefici, per contro, competono nel caso in cui, pur in presenza della formale permanenza della soggettività giuridica del titolare, si abbia un significativo mutamento della struttura aziendale, tale da escludere ogni continuatività della nuova azienda con quella in precedenza esercitata e cessata. Di conseguenza i benefici non possono essere esclusi nell'ipotesi in cui una società, costituita e operante in Lombardia, cessi completamente la propria attività in quella regione licenziando il personale impiegato, trasferisca la propria sede nel Mezzogiorno e qui riprenda l'attività dotandosi di nuovi impianti e macchinari ed assumendo nuovo personale. Così precisato il quadro normativo di riferimento, alla luce della giurisprudenza di legittimità, va rilevato che nella specie il Tribunale di Messina ha respinto l'appello della società rilevando che l'appellante non aveva fornito alcun elemento probatorio in ordine alla dedotta cessazione totale dell'attività nel 1986, che la prova testimoniale richiesta e non ammessa in primo grado non era indispensabile tenuto conto della documentazione prodotta e della indicazione di un solo teste, e che il documentato trasferimento della società da Milano a Gioiosa Marea da solo non provava la cessazione totale dell'attività in Lombardia.
Tali determinazioni del Tribunale non sono sorrette da adeguata e coerente motivazione.
La società lamenta in ricorso che la prova testimoniale richiesta e non ammessa tendeva a dimostrare che la AF con sede in Milano aveva cessato definitivamente la propria attività nel 1986 e che a tale data non deteneva, ne' a titolo di proprietà ne' di possesso, alcun bene mobile o immobile;
tendeva altresì a dimostrare che la società aveva iniziato la nuova attività produttiva nel comune di Gioiosa Marea acquistando gradualmente attrezzature e beni destinati all'espletamento di detta attività.
La prova testimoniale, nei termini sopra esposti, ha indubbiamente carattere di decisività in relazione alla prova della sussistenza del diritto della ricorrente agli sgravi e non poteva essere esclusa solo perché l'appellante aveva indicato un solo teste. La ricorrente lamenta altresì il mancato esame da parte del Tribunale di vari documenti prodotti in causa ed il cui esame era stato espressamente sollecitato nell'atto di appello. Tra tali documenti particolare rilievo assumono i bilanci degli anni 19B6, 1987 e 1988 e gli inventari dei medesimi anni, dall'esame dei quali si evincerebbe che nel 1987 la società non aveva più dipendenti, che i fabbricati industriali presenti in Lombardia erano stati dismessi, che i macchinari e le attrezzature esistenti in Gioiosa Marea erano diversi da quelli in precedenza posseduti in Lombardia, che solo nel bilancio del 1988 si rileva nuovamente una voce per salari.
Tutte le circostanze indicate dal ricorrente sono indubbiamente decisive per la prova del diritto vantato ed il mancato esame da parte del giudice di appello dei documenti che tali circostanze avvalorerebbero comporta un vistoso difetto nell'impianto argomentativo della sentenza.
In definitiva le censure che la società con il primo motivo muove alla sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione si palesano del tutto fondate. Pertanto, in accoglimento del predetto motivo, la predetta sentenza deve essere cassata. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito, poiché l'annullamento della sentenza travolge anche la statuizione sulle spese. La causa va dunque rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003