Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma quarto, D.L. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), dall'art. 1, comma primo, D.L. n. 429 del 1971 (convertito nella legge n. 589 del 1991) e dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata considerando che un simile incremento viene a realizzarsi ogni qualvolta, rispetto alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, il numero dei lavoratori dipendenti da un imprenditore risulti oggettivamente aumentato, il che può verificarsi anche quando si pone fine allo stato di disoccupazione di lavoratori in precedenza già occupati e licenziati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6748 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA.06 48 /02 NA IN NOME DEL POPO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 16192/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere 17158/99 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 19708 Dott. Paolo STILE - Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 20/02/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LATER SISTEM SRL;
2002 intimato - e sul 2° ricorso n° 17158/99 proposto da: 756 -1- LATER SISTEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 79, presso lo studio dell'avvocato MARIA FLAMINIA STEFANIA MASINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO CORRIAS, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 177/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 30/04/99 - R.G.N. 6098/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORETTI;
udito l'Avvocato CORRIAS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, ed assorbito l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. ER EM ha convenuto innanzi al Pretore di Cagliari l'INPS perché fosse accertato il suo diritto a beneficiare degli sgravi contributivi aggiuntivi e suppletivi previsti dalla l.n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni,con condanna dell'istituto previdenziale alla restituzione dei contributi indebitamente percetti. Esso aveva negato alla predetta società il beneficio in questione sostenendo che la stessa aveva conservato la medesima struttura aziendale della s.r.l. Giuntelli, posta in liquidazione di cui già era socio il sign.Carlo Giuntelli, socio di maggioranza della s.r.l. ER EM- senza aver, peraltro, prodotto alcun incremento occupazionale, essendosi limitata a riassumere i medesimi lavoratori già dipendenti della società posta in liquidazione;
si era, in definitiva, verificato solo una redistribuzione di capitali da un soggetto ad un altro. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 30.4.99, confermando la decisione di primo grado ha ritenuto fondata la pretesa della s.r.l. ER EM. Il giudice d'appello, richiamato l'indirizzo di questa Corte secondo cui il beneficio dello sgravio contributivo è subordinato alla esistenza di una nuova struttura aziendale, cui consegua un incremento occupazionale, sicchè possa escludersi che sia avvenuto un mero mutamento soggettivo di gestione, ha ritenuto che siffatti elementi fossero presenti nella fattispecie al suo esame. In particolare, esso ha evidenziato che la s.r.l.Giuntelli, per effetto di una crisi aziendale, aveva cessato di esistere nell'agosto del 1987. Per effetto di ciò tutti i lavoratori erano stati licenziati. A seguito di pressioni di organi pubblici il sign. Carlo Giuntelli, già socio della s.r.l.Giuntelli, si impegnò a costituire una nuova società, prendendo in affitto alcuni impianti della s.r.l. Giuntelli, ed ha riassumere i lavoratori della società cessata. Lo stesso, che già nel maggio 1986 era divenuto amministratore unico della ER EM, aumentò ulteriormente la sua partecipazione a tale società, portandola al 75%, prese in affitto parte dei beni aziendali della s.r.l. Giuntelli, assunse per il tramite dell'Ufficio di collocamento i lavoratori licenzianti in numero di 59, ponendone una parte in cassa integrazione;
egli riprese la produzione della società cessata (laterizi) introducendo un nuova prodotto rappresentato da pignatte per solaio. Secondo il Tribunale, in tal maniera, la ER EM assumendo dei lavoratori in stato di disoccupazione diede luogo, modificando la struttura aziendale, ad un incremento occupazionale: realizzando il principale elemento necessario per la fruizione dello sgravio contributivo costituito dall'incremento occupazionale seguito alla cessazione dello stato di disoccupazione dei lavoratori licenziati e riassunti da una diversa impresa. Rileva il Tribunale che, nella predetta vicenda, nulla autorizza a ritenere che fossero intervenuti accordi simulatori posti in essere per fruire del beneficio in questione. La ER EM, in definitiva, non subentrò né nei rapporti di lavoro della s.rl. Giuntelli con il proprio personale né in alcun altro rapporto facente capo alla stessa. Essa rappresentò, quindi, una nuova realtà imprenditoriale, che ampliò e modificò quella della cessata società- sicchè fu necessario provvedere alla formazione dei lavoratori assunti- solo con alcuni elementi di continuità rispetto alla stessa, creando un reale incremento occupazionale e non un incremento meramente nominativo L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
La ER EM resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta, ai sensi dell'art.335 cpc, la riunione del ricorso principale e di quello incidentale. In ordine logico giuridico va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale proponendo esso una questione relativa alla ritualità dell'attività del giudice d'appello rilevabile d'ufficio (S.U. 212/01). Secondo la ricorrente incidentale, che denuncia violazione e falsa applicazione degli art.416 e 434 cpc, l'INPS, costituendosi in primo grado tardivamente, non aveva mosso alcuna contestazione attinente ai presupposti per fruizione del beneficio contributivo per la ER EM affidando, invece, le sue difese al preteso riconoscimento del debito contributivo da parte della società stessa e, comunque, ad un'acquiescenza della stessa rispetto alle pretese dell'istituto previdenziale. Solo innanzi al giudice d'appello venivano, per la prima volta, prospettati fatti ostativi alla fruizione del beneficio in questione violando in tal maniera- e senza che il giudice d'appello riscontrasse alcuna irritualità -il divieto di proporre in appello nuove eccezioni nonchè il principio del doppio grado di giudizio. 3 Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente incidentale nel dolersi che il convincimento del giudice d'appello si sia formato in relazione a fatti che l'istituto previdenziale non avrebbe potuto allegare innanzi a lui, ha del tutto omesso di indicare quali fossero tali fatti, sicchè la Corte potesse giudicarne la rilevanza sulla decisione adottata da detto giudice. In tal maniera esso ha violato il c.d. principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 18 comma 4 1.n.1089/68, 1 1. n.589/71, 14 1. n. 183/76 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sgravi contributivi incentivanti, nonché vizi di motivazione. Esso addebita al Tribunale di essere incorso in un vizio di palese contraddittorietà: ed infatti una volta richiamata la premessa giuridica costituita dalle decisioni di questa Corte in ordine agli elementi che devono concorrere affinchè un'impresa possa beneficiare degli sgravi contributivi, ha poi riconosciuto elementi di novità nella struttura aziendale ed incremento occupazionale, laddove le vicende, come ricostruite dal Tribunale, non autorizzano tale conclusione. In realtà l'organizzazione degli elementi personali e reali della ER EM è rimasta immutata rispetto a quella della Giuntelli s.r.l. nella sua oggettiva rilevanza economica da apprezzarsi sotto il profilo dell'idoneità ad incrementare l'occupazione. I principi di diritto rettamente evocati risultano applicati a fattispecie dagli stessi non contemplati e ciò essenzialmente perché non vi è alcun incremento occupazionale essendo rimasto immutato il numero degli occupati. 4 Il Tribunale ha quindi riconosciuto gli elementi della novità aziendale e del conseguente incremento occupazionale in una serie di atti in realtà destinati al naturale consolidamento di un'attività economica già in essere rispetto al quale è assai significativo che dei lavoratori riassunti - in tutto 56-24 vennero collocati in cassa integrazione a zero ore. In ogni caso, la ER EM non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza degli elementi necessari per fruire degli sgravi contributivi. La censura è infondata. Va premesso che i fatti di causa risultano pacifici sicchè è infondato l'ultimo profilo della censura relativo al mancato assolvimento dell'onere della prova: tutta la controversia risulta infatti incentrata sulla idoneità ( e non sulla sussistenza) di fatti incontroversi a costituire elementi della fattispecie in cui trova origine per le imprese operanti in una certa parte del Paese il diritto allo sgravio contributivo. Ciò chiarito, va rilevato che la censura sembra muoversi secondo due distinti profili - non estrinsecati in maniera del tutto perspicua che fra loro si intrecciano e si - sovrappongono. Il Tribunale, come si è detto, nello statuire l'esistenza sia della novità organizzativa produttiva, sia quello dell'incremento occupazionale, ha, in maniera esplicita, affermato che tutti gli elementi della fattispecie furono reali e che deve escludersi un qualsiasi piano simulatorio rispetto alla cessazione della s.r.l. Giuntelli, al - conseguente licenziamento dei suoi dipendenti, ed alla riassunzione degli stessi da parte della ER EM- posto in essere per lucrare indebitamente gli sgravi fiscali. 5 Il ricorrente non attacca tale asserzione: profila piuttosto un'inesistente ( alla stregua della giurisprudenza di questa Corte fra le altre 3094/00, 3928/00) vizio logico per prospettare una sua tesi in ordine alla reale entità dell'operazione- che a suo avviso consistette in atti destinati al naturale consolidamento di un'attività economica già in essere. Ma ciò non rappresenta nulla più di un mero convincimento, contrapposto a quello del Tribunale e, perciò, inammissibile in sede di legittimità. Il profilo concorrente con quello testè esaminato fa, in apparenza, riferimento ad un aspetto più prettamente giuridico richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito, ai fini della fruizione degli sgravi contributivi, la irrilevanza dei mutamenti di titolarità che abbiano lasciato immutata la struttura organizzativa- produttiva -nei suoi elementi oggettivi e personali- non producendo, di conseguenza, alcun incremento occupazionale. Trattasi di casi affatto diversi da quello in esame nei quali erano, realmente, assenti i predetti elementi, solo apparentemente ravvisabili (8537/01, 256/01,1264/00). Evidentemente anche il richiamo a questa giurisprudenza da parte del ricorrente si iscrive in quella linea , di contestazione della reale esistenza di un'operazione incrementante l'occupazione per riassunzione di lavoratori licenziati. Deve, infine, rilevarsi che questo secondo profilo sembra contenerne un altro, come proverebbe il richiamo alla sentenza n. 4274/92, secondo cui la riassunzione di lavoratori effettivamente licenziati esulerebbe dalle fattispecie contemplate dal 6 legislatore ai fini del diritto agli sgravi fiscali mancando un'incremento occupazionale, transitando i lavoratori da un imprenditore ad un altro. l'incrementoNulla nella realtà legislativa autorizza siffatta conclusione: occupazionale opera infatti ogni qualvolta, rispetto alle date previste dalla legge il numero dei lavoratori in forza ad un imprenditore risulti oggettivamente aumentato evento che ricorre anche allorchè si ponga fine allo stato di disoccupazione del lavoratore che sià già stato occupato. E' significativo che per i lavoratori posti in mobilità ai sensi della 1. n.223/91 l'art.8 della legge stesse preveda sgravi contributivi per l'imprenditore che li assume ( sul punto Cass. 15652/92 ha negato lo sgravio avendo ravvisato nei fatti una fattispecie di cessione d'azienda nella quale la continuazione del rapporto con il nuovo titolare consegue ex lege). Vanno altresì tenute presenti le sentenze n.3647/83, 4278/87 che hanno riconosciuto il diritto agli sgravi per lavoratori riassunti. Il ricorso principale va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
rigetta il ricorso principale;
condanna il ricorrente principale alle spese liquidate in € 30,00 - oltre € 4000.00 per onorari. Roma 20 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere es. Corrado Gugliel m Alle far 7 % St-R e IL CANCELLIERE sitato in Cri sileria 10 MDS 2002- 3 3 6 . 0 CANCELLIEN 1 N . Ph-Re T A 3 R S 7 - S A ' I A 8 L T L D 5 , E , 1 A D O B L E E L O P G S O Ñ I G B N E A I L L E D G A A A T A O L S D T L T O A E I P , R P I O M I R D T A O S I D G E E T R N E S E 19