Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
La prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria sorta, in base a titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile va eseguita, ai sensi degli artt. 1182 terzo comma cod. civ., presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento della competenza del giudice di quel luogo, ex art. 20 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE RT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato P. CARLINO, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
UZ ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G:
BAZZONI 3, presso l'avvocato GUERRA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MENSITIERI GAETANO, giusta delega in calce la controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9/97 del Giudice conciliatore di ANCONA, depositata il 21/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona dell' Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 24-10-94 ( successivamente rissunto con atto del 15-11-94 ), ND ER proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed a favore di AL ME dal Conciliatore di Ancona il 7- 10-94 ed avente ad oggetto il pagamento della metà della spesa di registrazione ( di complessive L.148.000 ) di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che aveva definito, compensando le spese, una controversia tra gli stessi ND e AL;
sosteneva l'opponente, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per non essere ancora passata in giudicato la sentenza del Tribunale da cui era scaturito l'obbligo della registrazione e l'incompetenza territoriale del Conciliatore nonché, nel merito, l'infondatezza della richiesta della controparte. Il Conciliatore di Ancona, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost. ed a mezzo la proposizione di due motivi, il ND;
resiste con controricorso il AL. Il ND ha, altresì, depositato memoria per l'odierna udienza. Motivi della decisione
Con il primo motivo si sostiene la violazione degli artt.18, primo comma, 20 c.p.c. e 1182, ultimo comma, c.c. nonché dell'art.56 della l.n.634/72 ( legge del registro) per l'erronea individuazione del domicilio del debitore ai fini della competenza territoriale, anche in relazione alla natura tributaria dell'obbligo in questione. Con il secondo motivo si afferma, "in subordine", l'errata interpretazione e falsa applicazione degli artt.5, 633, 634, 641 e 642 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. stante l'inammissibilità dell'ingiunzione per essere la stessa fondata su una pronuncia non ancora passata in giudicato.
Premessa l'ammissibilità del ricorso in esame in quanto prospetta, ex. art.111 Cost. questioni di carattere procedurale, non rietranti, quindi, nella pronuncia sul merito assunta dal Conciliatore in base all'equità, deve osservarsi che lo stesso, in relazione ad entrambe le doglianze proposte, non merita accoglimento.
Deve, innanzitutto, osservarsi che priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza territoriale del Conciliatore di Ancona ad emettere il decreto ingiuntivo in questione: va, in proposito rilevato sia che il ND non ha, in sede di opposizione, specificamente contestato detta incompetenza sotto tutti i profili di collegamento di cui agli artt.18 e 20 c.p.c. ed, in particolare, riguardo all'aspetto del luogo in cui andava adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio, sia, ancora, che insostenibile è la tesi della natura tributaria di detta obbligazione e della connessa "surroga" del ND nella posizione creditoria dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di rapporto iure privatorum tra le parti in causa conseguente ad una pronuncia giurisdizionale di compensazione di spese processuali ed alla relativa azione, in via di regresso ex art.1299 c.c., da parte del debitore in solido adempiente per l'intero, sia, infine, che nella fattispecie in esame riguardante un'obbligazione pecuniaria sorta, in base ad un titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile, ai sensi degli art.1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c. la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (sul punto Cass.n.92/ 3988; Cass.91/2653 ed altre), e quindi presso il AL in Ancona, con conseguente sussistenza della competenza del "giudice" di detto luogo. Del pari infondata è la seconda censura: da nessuna disposizione giuridica può evincersi il pricipio secondo cui per azionare, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, un credito giudizialmente accertato è necessario, quale presupposto o condizione, che la relativa pronuncia sia passata in giudicato;
all'opposto deve essere affermato che ai sensi degli artt.91, 92 e 633 c.p.c. il provvedimento sulle spese che emette "il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui" è valido titolo, in quanto in tal senso definitivo, per la proposizione della procedura monitoria, indipendentemente dalla sua impugnabilità e dal formarsi del c.d.giudicato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, poste a carico della parte soccombente, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £. 431.800 di cui £.350.000 per onorario.
In Roma il 20-1-99 Depositata in cancelleria l'8 giugno 1999.