Sentenza 27 aprile 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2239 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2239 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MOCCI Mauro – Presidente – Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere – Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11630/2020 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; – ricorrente – …
Leggi di più… - 2. Ruolo straordinario per fondato pericolo da procedura concorsualeAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2002, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
2 E 6 8 N 9 O 1 A ee 69821 I / Z 4 / A 6 R I 2 5 T PUBBLICA ITALIANA50 61 3 8- 0 2 . R . S B I . A N Þ G . T E B J R L . E B A D A D I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S N L E E T Oggetto I S EN K N I T . E A SEZIONE TRIBUTARIA S N Tributaria E _ _ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G.N. 13608/0 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - Cron. 17779 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Ud.12/12/01 Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNAMUSSO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69821 sul ricorso proposto da: LA MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che 10 difende unitamente all'avvocato ENRICO ALLEGRO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO N.1/A, presso lo studio dell'avvocato SANDRO DE MARCO, difeso 2001 1 dall'avvocato LUCIANA CLERICI, giusta procura in 2577 -1- calce;
- controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1174/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNAMUSSO;
l'Avvocato ANTONELLI udito per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del CAMPOSARCUNO, ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 3-2-1994 Parolari RI AN conveniva innanzi al Tribunale di Milano la San Paolo Esattorie s.p.a. e l'Amministrazione finanziaria per sentir dichiarare l'illegittimità della vendita all'asta effettuata, in data 8-10-1993, innanzi al pretore di Codogno di beni immobili di proprietà di essa istante, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in suo favore, in con- siderazione di un maggior valore degli immobili in questione rispetto a quanto realizzato in sede di vendita. Faceva presente che detta esecuzione immobiliare era stata promossa dalla San Paolo Esattorie nei suoi confronti, quale comproprietaria per la metà indivisa dei beni esecutati e conde- bitrice solidale, a seguito di iscrizione nei ruoli straordinari di imposte dirette ed interessi per il 1982 e per il 1983, derivante da avvisi di accertamento notificati in data 17-5-1988 a cura dell'Ufficio Imposte Dirette di Casalpusterlengo a Carini Silvio, coniuge dell'istante, dichiarato fallito dal Tribunale di Lodi;
inoltre che l'iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte accertate a carico del marito era illegittima, non potendo costituire l'assoggettamento a fallimento il presuppo- sto di cui all'art. 11, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui“ nei ruoli straor- dinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione”. Con sentenza n. 9930 del 1997 il Tribunale di Milano, ritenuto che l'attrice non poteva vantare al- cun diritto alla sospensione dell'esecuzione e che la stessa comportava comunque una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, rigettava la domanda. A seguito dell'impugnazione proposta dalla Parolari, la Corte d'Appello di Milano, costituitesi l'Amministrazione e la Esazione Tributi s.p.a. (subentrata alla San Paolo Esattorie s.p.a.), con la sentenza in esame, rigettava il gravame. Affermava, in particolare, la Corte territoriale che il con- trollo sulla regolarità della procedura esattoriale, che ha natura amministrativa, è riservato, in base agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602/73, all'Intendente di Finanza, senza possibilità di interferenza da parte del giudice ordinario fino a completamento della procedura e che la dichiarazione di falli- mento “non assicura affatto la piena tutela della pretesa tributaria”, con conseguente applicabilità al caso di specie del suddetto art. 11, 4° comma, del D.P.R. n. 602/73; aggiungeva, infine, che la ven- dita era stata effettuata a norma di legge e che “non era prevedibile un esito più vantaggioso provate dall'attrice, dell'asta", con conseguente esclusione di colpe, comunque non dell'Amministrazione finanziaria o dell'esattore. Ricorre per cassazione, con due motivi, la Parolari;
resistono con autonomi controricorsi sia l'Amministrazione finanziaria che la Esazione Tributi s.p.a., la quale ultima, tra l'altro, sostiene l'inammissibilità del ricorso per essere la copia ad essa notificata priva della sottoscrizione dei di- fensori. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 11 D.P.R. 602/73 laddove la Corte d'Appello ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione in ordine alla iscrizione nei ruoli straordinari in questione, ritenendo sussistente nella vicenda in esame il “fondato pericolo per la ri- scossione" sulla base della dichiarazione di fallimento del condebitore solidale, coniuge dell'odierna ricorrente, estranea al fallimento. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione dell'impugnata decisione con riferimento al punto della diversità del valore attribuito agli immobili dal consulente nominato dal Tribunale, in occasione della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte del Carini, e l'effettivo valore commerciale degli stessi, anche in considerazione della mancata ammissione da parte della Corte d'Appello della richiesta di effettuazione di consulenza tecnica di ufficio. Preliminarmente deve rilevarsi, riguardo all'eccezione della controricorrente TR, che non sussiste la dedotta inammissibilità del ricorso in esame poiché, come già asserito da questa Corte di legitti- mità con recente indirizzo pienamente condivisibile (cfr. Cass. n. 12861/95 m. 495099 e n. 5113/99 m. 526690), è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale del ricorso per cas- sazione, per cui la mancanza nella copia notificata di detto ricorso della sottoscrizione del difensore dell'autentica della firma della parte non spiega effetti invalidanti quando, come nel caso in esa- me, la copia stessa contenga elementi (quale l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente) idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal procuratore munito di mandato speciale. Quanto al ricorso, lo stesso è infondato con riferimento ad entrambe le suesposte doglianze. Per quanto attiene al primo motivo va osservato che il relativo thema decidendum presenta due pro- fili: l'uno riguardante l'applicabilità al caso in esame dell'art. 11, 4° comma, D.P.R. n. 602/73, l'altro relativo alla legittimità dell'iscrizione nel ruolo straordinario nei confronti di un condebitore solidale quale coniuge in regime di comunioni di beni. Riguardo alla prima questione questa Corte si è già pronunciata (Cass. 9180/2001 m. 547969) nel senso che la dichiarazione di fallimento del contribuente integra senz'altro il requisito del periculum in mora per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fon- dato pericolo per la riscossione ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602/73. Va aggiunto che tale indirizzo giurisprudenziale risulta pienamente condivisibile in considerazione del fatto che la dichiarazione di fallimento non può da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito, e che il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per in- cidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi. In relazione alla seconda questione deve considerarsi che correttamente è avvenuta detta iscrizione nei confronti dell'odierna ricorrente, risultando non contestata la sua posizione di coniuge "codichiarante" pertanto, quella conseguente di responsabile solidale, in ordine alla pretesa tributaria nei confronti del marito, ex art. 17 della 1. n. 114 del 1977. Altresì non meritevole di accoglimento è il secondo motivo. Nell'impugnata sentenza non è riscon trabile alcun difetto di motivazione, con particolare riguardo al punto della valutazione degli immo- bili venduti all'incanto, avendo la Corte territoriale ampiamente e logicamente argomentato in pro- posito sia sulla ritenuta, in base ad un giudizio discrezionale ad essa spettante quale giudice del me- rito, non necessarietà ai fini del giudizio dell'espletamento di una consulenza di ufficio, risultando da altra documentazione in atti il valore degli immobili, sia sulla congruità di quest'ultimo. Ogni ulteriore valutazione in ordine a detto valore commerciale non è ammissibile nella presente sede di legittimità. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 12-12-2001 пос L'estensore IL CANCELLIERE C1 IN BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.7. APR. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 INBA E A 6 N I 8 5 O 9 R I 1 . / Z N A 4 A / T - R 6 U B 2 T B . S I I R G R P . E A T B R B L I A A B T A D I I 1 R E 3 N 1 E T I S T N . I E N A S A E M